CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 16742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa dell'Il settembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro settemila di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (detenzione di cocaina del peso di gr. 16,50). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso vaglio della regola del "ragionevole dubbio". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.. 2.5. Con motivi aggiunti depositati in data 15 marzo 2022, la difesa del Mormina ribadisce la tesi dell'esistenza di un "ragionevole dubbio", in quanto non era emerso che l'imputato stesse svolgendo attività di spaccio o che ne avesse l'intenzione; dagli atti, infatti, emergeva esclusivamente che l'imputato aveva lanciato in un terreno un involucro, poi recuperato dalle forze dell'ordine, contenente cocaina. Si evidenzia al- tresì che l'attività di allevamento di cani di razza e di relativa vendita dei cuccioli consentiva al Mormina di percepire redditi consistenti, sebbene non dichiarati, per cui aveva la disponibilità economica per comprare le 86 dosi di cocaina trovate in suo possesso. Inoltre, il mancato rinvenimento di attrezzi o di sostanze da taglio, di bi- lancini di precisione o di ingenti quantitativi di danaro consentiva di escludere il coin- volgimento dell'imputato in un'attività di spaccio. Si reiterano altresì le richieste difensive di esclusione della recidiva, di conces- sione delle attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far va- lere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresen- tativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi ogget- tivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C, Rv. 260409). Tanto premesso, tale censura è basata esclusivamente sulla tesi dell'uso perso- nale della sostanza drogante. In materia in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere ef- fettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e sog- gettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legitti- mità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motiva- zione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefa- centi è stata dedotta dai seguenti elementi: a) il quantitativo non compatibile con l'uso personale (86 dosi di cocaina); b) la mancata dimostrazione dello stato di tos- sicodipendenza; c) il precedente specifico. La Corte territoriale, pertanto, ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito e sono basate principalmente sul presunto conseguimento di redditi "in nero" e sul mancato rinvenimento di sostanze da taglio o di bilancini di precisione. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto ri- guardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esi- stenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti penali, non particolarmente risalenti nel tempo (tra i quali uno molto grave e specifico per fatto del 2006) e dai carichi pendenti (dei quali uno per una condanna confermata in appello emessa dal Tribunale di Ragusa in data 7 febbraio 2019 per reati di natura omogenea - sentenza non ancora definitiva), fattori entrambi ritenuti indicativi di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolo- sità dell'imputato. Il ricorrente si limita a contestare la presunta carenza motivazionale, aspetto però di per sé è inidoneo a confutare le argomentazioni illustrate dai giudici di merito, e non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a disarticolare il per- corso motivazionale sopra sintetizzato. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segna- lato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti- nelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, attribuendo rilievo ostativo ai precedenti penali (riportati supra nel paragrafo precedente). i I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda crimi-nosa.4. Il quarto motivo di ricorso è basato su motivi entrambi non proponibili in sede di legittimità. Va rilevato che, con l'atto di appello il Mornnina non aveva richiesto la conces- sione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila all