CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoNicola [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilian. 8291/2022 depositata il 06/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026La vicenda trae origine dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenziadelle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Messina in relazione al periodod’imposta 2008, a seguito del processo verbale di constatazione redattodalla Guardia di Finanza – Tenenza di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra in data14 luglio 2011, con cui veniva contestata alla [OSCURATO:PERSONA] SempliceMonaco l’irregolare fatturazione, nei confronti delle ditte individuali Iraci(fatture nn. 6-16/2008), di prestazioni qualificate come lavori di pulizia odecespugliamento di aree boschive, assoggettate ad IVA con aliquota del4% anziché, secondo l’Ufficio, con aliquota ordinaria del 20%, nonchél’infedeltà dichiarativa ai fini delle imposte dirette, sul presupposto che taliprestazioni integrassero attività di servizi non riconducibili ad attivitàagricola (neppure connessa) e, quindi, produttive di reddito d’impresasecondo le regole ordinarie. Sulla base di tali rilievi veniva emesso, inparticolare, l’avviso di accertamento n. TYX02GA01164/2013 nei confrontidella società, con recupero di ricavi non contabilizzati per euro 322.255,81e conseguente determinazione del maggior reddito d’impresa (oltre IVA eIRAP), e, correlativamente, venivano notificati ai soci Giacomo IraciTYX01L801425/2013 e TYX01L801428/2013) per redditi di partecipazione,oltre, quanto a [OSCURATO:PERSONA], a rilievi ulteriori anche per redditida lavoro dipendente, come da atti di merito. Avverso tali atti la società e isoci proponevano distinti ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Messina, insistendo, in via preliminare, su eccezioni relativealla sottoscrizione e alla motivazione degli avvisi (anche per relationem alp.v.c.) e, nel merito, sulla riconducibilità delle prestazioni all’ambito delleimposte dirette e dell’IVA; l’Agenzia resisteva chiedendo il rigetto. La CTPNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026di Messina, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza n. 3803/2017,depositata l’8 giugno 2017, ritenendo, per quanto qui rileva, nondimostrata la sussistenza dei presupposti per qualificare le prestazionicome attività agricola connessa e confermando l’assoggettamento delleprestazioni all’aliquota IVA ordinaria, oltre alle conseguenze sui redditi deisoci. Avverso tale decisione proponevano appello la società e i soci;resisteva l’Agenzia delle Entrate. La Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Sicilia, con sentenza n. 8291/2022, depositata il 6 ottobre 2022,rigettava gli appelli e condannava gli appellanti alle spese del grado,confermando la decisione di primo grado.Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA] e il socio [OSCURATO:PERSONA] (anche inproprio), affidandolo a sei motivi; risulta che il socio [OSCURATO:PERSONA] definito la propria posizione mediante adesione alla definizione dellecontroversie tributarie pendenti. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti, deducendosi che il giudice di secondo grado avrebbe omesso dipronunciarsi sulla disponibilità, in capo alla società contribuente, di terreniagricoli per circa 70 ettari, risultante – secondo i ricorrenti – dalladocumentazione prodotta in appello (in particolare, fascicolo aziendaleAGEA e contratto di comodato), non valutata in primo grado, ove ladecisione sarebbe stata fondata proprio sulla presunta indisponibilità diterreni.Il primo motivo è inammissibile.In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. (d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), il viziodenunciabile è circoscritto all’omesso esame di un “fatto decisivo per ilNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti” (Cass., Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415). Il mancatoesame deve riguardare un vero e proprio “fatto”, principale o secondario,e non, invece, argomentazioni o deduzioni difensive, né gli elementiistruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883;Cass., Sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass., 14 giugno 2017, n.14802; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Nella specie, il “fatto storico” evocato dai ricorrenti (disponibilità, in capoalla società, di terreni agricoli) non risulta affatto pretermesso, poiché laCorte territoriale ha espressamente richiamato e fatto propriol’accertamento in fatto posto a base della decisione di primo grado,ricordando che la pronuncia della CTP aveva valorizzato, tra l’altro, lacircostanza: “che la società non risultava avere la disponibilità, qualeproprietaria o locataria, di terreni agricoli”; e, nel vagliare le doglianze diappello, ha concluso che: “Quanto pur diffusamente argomentato dairicorrenti nell’atto di appello non giova a confutare i dati di fattoincontestati su riportati (carenza di terreni agricoli e di prova di effettivosvolgimento di attività sussumibili nell’ambito dell’attività agricola)”. Nediscende che il giudice di appello ha preso in esame proprio il fatto incontestazione, reputandolo, in continuità con il primo grado, sussistente e,perciò, ostativo all’applicazione del regime invocato.La censura, pertanto, non denuncia un’omissione di esame di un fattostorico, ma si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanzeprobatorie (in particolare, fascicolo aziendale AGEA e contratto dicomodato), al fine di sovvertire l’accertamento di merito circa la “carenzadi terreni agricoli”, trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimitàin un terzo grado di merito, inammissibile (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758;Numero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass.,2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Ilcontrollo di questa Corte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., nel testo novellato, è infatti ridotto al “minimo costituzionale” delsindacato sulla motivazione ed è limitato alle sole anomalie motivazionaliche si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia:mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23746). Neconsegue che non sono scrutinabili né il preteso cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali, né l’omessaconsiderazione di singoli elementi istruttori, quando – come qui – il fattostorico sia stato comunque preso in esame dal giudice del merito (Cass., 3ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152).Il motivo è, altresì, inammissibile in ragione della c.d. “doppia conforme”(art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.), posto che la decisione diappello conferma il rigetto di primo grado in forza dei medesimi rilievi infatto (tra i quali, segnatamente, la “carenza di terreni agricoli” el’insufficienza di prova circa lo svolgimento di attività riconducibiliall’impresa agricola), limitandosi ad aggiungere argomenti di sostegno;non osta, infatti, alla configurazione della “doppia conforme” il fatto che ilgiudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata,abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizionegià assunta dal primo giudice (Cass., 9 marzo 2022, n. 7724). In taleevenienza, il ricorrente che intenda proporre il motivo di cui all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è onerato di indicare specificamente leragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni e di dimostrare cheesse siano tra loro diverse; in difetto, la doglianza resta preclusa (Cass.,18 dicembre 2014, n. 26860; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 26Numero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026gennaio 2021, n. 1562; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 28 febbraio2023, n. 5947; Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 20 marzo2024, n. 7442).Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56-bis, comma3, del T.U.I.R. e dell’art. 2135, comma 3, c.c., sostenendosi che leprestazioni di scerbatura e pulizia fatturate dalla società avrebbero dovutoessere qualificate come attività agricole connesse, in quanto svoltemediante l’impiego della medesima manodopera e delle medesimeconseguente applicabilità del regime forfetario di determinazione delreddito.Il secondo motivo è inammissibile.La censura è formalmente veicolata come violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), ma, nellasostanza, pretende che questa Corte proceda a un nuovo scrutinio delcompendio fattuale e documentale (con riferimento alla conduzione diterreni, all’impiego di manodopera e attrezzature e al requisito dellaprevalenza), per approdare a una ricostruzione alternativa rispetto aquella compiuta dai giudici di merito, evenienza che esorbita dai compitidel giudizio di legittimità.Invero, la riconducibilità delle prestazioni di servizi all’area delle attivitàagricole connesse, ai sensi dell’art. 2135, comma 3, cod. civ., postula unaccertamento in fatto circa la sussistenza di un’attività agricola principalee circa il carattere ancillare di quella di servizio, che deve essere svolta dalmedesimo imprenditore (c.d. unisoggettività) e mediante l’utilizzazioneprevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegatenell’attività agricola esercitata (c.d. prevalenza). Ne deriva che la correttaapplicazione del regime di determinazione forfetaria del reddito previstodall’art. 56-bis, comma 3, del TUIR costituisce conseguenza di taleNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026preliminare ricognizione fattuale, non potendosi prescinderedall’accertamento, demandato al giudice del merito, dell’effettiva naturadell’attività svolta e dei mezzi impiegati.Nel caso di specie, la sentenza impugnata – richiamando le circostanze difatto poste a base della decisione di primo grado – ha condivisol’accertamento secondo cui la società “non risultava avere la disponibilità,quale proprietaria o locataria, di terreni agricoli” e ha ritenuto nonsuperati, con l’appello, i “dati di fatto incontestati” relativi alla “carenza diterreni agricoli e di prova di effettivo svolgimento di attività sussumibilinell’ambito dell’attività agricola”. Su tale base fattuale, la qualificazionedelle prestazioni come attività di servizi non connesse all’attività agricola(e, quindi, l’esclusione del regime di cui all’art. 56-bis, comma 3, TUIR)non esprime un errore di sussunzione, ma il portato dell’accertamento infatto circa la mancanza dei presupposti della connessione.Ne consegue che la doglianza, lungi dall’individuare un errorenell’interpretazione del precetto normativo, mira a contrapporre allavalutazione di merito un differente apprezzamento degli elementi istruttoriinvocati (fascicolo AGEA, contratto di comodato, modelli DMAG e simili),così da ottenere, sotto l’apparente rubrica dell’art. 360, n. 3, cod. proc.civ., una rilettura dell’accertamento fattuale. In ogni caso, quand’anche ilmotivo fosse esaminato sul piano della violazione di legge, esso non coglienel segno, poiché la sentenza impugnata non ha adottato criteri giuridicidiversi da quelli dettati dall’art. 2135, comma 3, cod. civ., ma ha ritenuto,in concreto, non provati i presupposti fattuali della connessione; giudizioche, in quanto espressione del merito, non è riesaminabile in questa sede.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti, prospettandosi che il giudice di secondo grado avrebbe omesso dipronunciarsi sulla dedotta erroneità della decisione di primo grado inpunto di applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 20% alle operazioniNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026contestate, in luogo dell’aliquota del 10% invocata dalla contribuente,anche alla luce della documentazione prodotta in appello relativa allanatura agricola delle ditte beneficiarie delle prestazioni e all’impiego dimacchine e attrezzature agricole.Il terzo motivo è inammissibile.Va ribadito che, per effetto della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità è circoscritto all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto didiscussione tra le parti, restando estranee al paradigma normativo lecensure che investano questioni, argomentazioni difensive o, comunque,un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass., Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).Nella specie, la doglianza, pur formalmente prospettata come omessoesame di fatto decisivo, è incentrata sul preteso mancato apprezzamentodella documentazione prodotta in appello (certificazioni camerali e stralcidi p.v.c. relativi alle ditte committenti, nonché deduzioni in ordineall’impiego di macchine e attrezzature agricole), al fine di sostenerel’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% in luogo di quella ordinaria. Sitratta, nondimeno, di profili che investono la valutazione delle prove e laricostruzione della fattispecie concreta e, dunque, il merito, e nonintegrano, di per sé, l’omissione di un “fatto storico” nel senso richiestodalla norma.Peraltro, dalla stessa sentenza impugnata risulta che la questione è stataesaminata nel giudizio di merito: la Corte territoriale ha ricordato che ilprimo giudice aveva disatteso l’invocata applicazione dell’aliquota ridottasul presupposto che non era stata “dimostrata la natura di impreseagricole delle ditte beneficiarie delle prestazioni e l’impiego di macchineagricole”; e ha poi ritenuto che le doglianze di appello non giovassero aconfutare i “dati di fatto incontestati” posti a base della decisione,confermandone integralmente l’impianto. In tal modo, il fatto storicoNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026rilevante, ossia l’accertata mancanza, in atti, degli elementi fattuali posti afondamento dell’aliquota invocata, è stato comunque preso inconsiderazione, sicché la censura finisce per sollecitare un diversoapprezzamento delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede dilegittimità.Il motivo è, inoltre, precluso dalla c.d. doppia conforme, atteso che ladecisione di appello ha confermato quella di primo grado sulle medesimeragioni in fatto, senza che i ricorrenti abbiano assolto l’onere di indicarespecificamente le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze e didimostrarne la diversità, ai fini dell’ammissibilità della censura ex art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass.,11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 28febbraio 2023, n. 5947; Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 20marzo 2024, n. 7442). In ogni caso, non è dedotta né è ravvisabile alcunadelle anomalie motivazionali rilevanti nel “minimo costituzionale” delsindacato sulla motivazione, risolvendosi la doglianza nella meracontrapposizione alla valutazione di merito.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della Tabella A – Parte III,n. 125, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sostenendosi che, ricorrendo –secondo la prospettazione dei ricorrenti – i presupposti soggettivi eoggettivi per l’applicazione dell’aliquota del 10% alle prestazioni di servizimediante macchine agricole rese a imprese agricole, la decisioneimpugnata avrebbe erroneamente negato tale trattamento, nonostante laproduzione in appello di documenti (tra cui certificazioni camerali e stralcidi p.v.c. relativi alle ditte committenti) volti a comprovare la naturaagricola delle beneficiarie.Il quarto motivo è inammissibile.La censura è formalmente prospettata come violazione o falsaapplicazione di legge, ma non prende le mosse da una specificaNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026affermazione in diritto della sentenza impugnata che abbia frainteso laTabella A, parte III, n. 125, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972; essa tende,piuttosto, a sovvertire l’accertamento di merito circa la ricorrenza, nelcaso concreto, dei requisiti soggettivo e oggettivo per l’applicazionedell’aliquota agevolata, prospettando una diversa lettura delladocumentazione prodotta (certificazioni camerali, stralci di p.v.c. ededuzioni sull’impiego di macchine e attrezzature agricole), attività chenon appartiene al sindacato di legittimità.Invero, l’applicazione della voce tabellare invocata presuppone, sul pianosoggettivo, che il committente rivesta la qualità di impresa agricola e, sulpiano oggettivo, che la prestazione sia resa mediante macchine agricole; ela ricorrenza di tali requisiti – al pari della stessa qualificazione agricola ocommerciale dell’attività svolta – non discende da mere indicazioni formalio da qualifiche “nominali”, ma postula una verifica in concreto, ancorataall’attività effettivamente esercitata e ai mezzi impiegati, verifica checompete al giudice del merito. Nel caso in esame, la decisione impugnatasi è collocata su questo terreno fattuale, poiché ha richiamatol’accertamento della pronuncia di primo grado, la quale aveva esclusol’aliquota ridotta sul presupposto che non era stata “dimostrata la naturadi imprese agricole delle ditte beneficiarie delle prestazioni e l’impiego dimacchine agricole”, e ha confermato l’impianto motivazionale senzaravvisare elementi idonei a sovvertirlo.Ne consegue che il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., tende a trasformare la criticaalla valutazione delle prove e alla ricostruzione della fattispecie concreta,già devoluta, con diversa veste, al terzo motivo, in una denuncia diviolazione di legge, così sollecitando una rivisitazione del merito nonconsentita. In ogni caso, anche a voler scrutinare la censura sul pianodella dedotta violazione normativa, essa è infondata, poiché la sentenzaimpugnata non ha negato in astratto l’applicabilità della voce tabellareNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026invocata, ma ha ritenuto non dimostrati, in fatto, i presupposti per il suoconcreto riconoscimento; e tale apprezzamento non è sindacabile inquesta sede se non nei ristretti limiti propri del vizio motivazionale, quinon utilmente spendibili.Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34-bis, comma1, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2135, comma 3, c.c., assumendosiche, trattandosi – nella prospettazione dei ricorrenti – di prestazionirientranti nelle attività agricole connesse di fornitura di servizi, l’IVAavrebbe dovuto essere determinata applicando la riduzione forfettariaprevista dalla norma richiamata, che sarebbe stata invece esclusa daigiudici di merito.Il quinto motivo è inammissibile.La censura, benché rubricata come violazione o falsa applicazione di legge(art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), muove dal presupposto,contestato dai ricorrenti, che le prestazioni oggetto di recupero integrinocomma 3, cod. civ. e, su tale base, invoca l’operatività del regime specialedi determinazione dell’imposta previsto dall’art. 34-bis, comma 1, d.P.R. n.633 del 1972. Senonché, l’inquadramento delle prestazioni nell’ambitodell’attività connessa non dipende da qualificazioni meramentedichiarative, ma richiede un riscontro in concreto dell’attivitàeffettivamente svolta e dei mezzi impiegati (segnatamente, l’ancillaritàdella prestazione e l’utilizzazione prevalente di risorse o attrezzaturedell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola), riscontrorimesso al giudice del merito. Ne deriva che il motivo, nel postulare undiverso esito di tale verifica, tende a devolvere alla Corte un riesame dellaricostruzione fattuale sottesa alla decisione, non consentito in questasede.Numero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026In ogni caso, il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fattodiscendere il diniego del regime di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 633 del 1972dall’accertamento, condiviso dal primo giudice, della mancanza deipresupposti fattuali della connessione, richiamando la “carenza di terreniagricoli” e la “carenza … di prova di effettivo svolgimento di attivitàsussumibili nell’ambito dell’attività agricola”, nonché l’insufficienza diprova dell’utilizzazione prevalente di risorse e attrezzature normalmenteimpiegate nell’attività agricola. In tal modo, la decisione non nega inastratto l’operatività della norma invocata, ma esclude, in concreto, che leprestazioni possano essere ricondotte alle attività di cui all’art. 2135,comma 3, cod. civ., alle quali l’art. 34-bis correla espressamentel’applicazione del regime speciale; sicché non è ravvisabile alcun errore disussunzione, risolvendosi la doglianza nella mera contrapposizione a unaccertamento di fatto incensurabile in questa sede.Con il sesto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione mancante oapparente, in relazione agli artt. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del1992 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché in relazione all’art. 111,comma 6, Cost., deducendosi che la decisione di appello si sarebbelimitata a richiamare la pronuncia di primo grado, senza confrontarsi conle doglianze articolate e con la documentazione prodotta nel giudizio disecondo grado, così da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito.Il sesto motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata emerge, sia pure in forma concisa, un percorsoargomentativo riconoscibile. In particolare, la Corte territoriale hapremesso che la pronuncia di primo grado aveva ritenuto non dimostratala riconducibilità delle prestazioni all’impresa agricola connessa,evidenziando, tra l’altro, “che la società non risultava avere ladisponibilità, quale proprietaria o locataria, di terreni agricoli” e lamancanza di riscontri sull’impiego di risorse e attrezzature normalmenteNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026impiegate nell’attività agricola; quindi, nel decidere l’appello, ha affermatoche: “Nel merito anche le argomentazioni svolte nell’atto d’appello nonsembrano in alcun modo intaccare la compiuta argomentazione offerta dalgiudice di primo grado (…) Quanto pur diffusamente argomentato dairicorrenti nell’atto di appello non giova a confutare i dati di fattoincontestati su riportati (carenza di terreni agricoli e di prova di effettivosvolgimento di attività sussumibili nell’ambito dell’attività agricola)”. Laratio decidendi della sentenza di appello va, pertanto, individuata nellaconferma dell’accertamento in fatto e della conseguente qualificazionegiuridico-tributaria già operata dal primo giudice: difetto dei presuppostifattuali della connessione ex art. 2135, comma 3, cod. civ., conconseguente inapplicabilità dei regimi invocati ai fini delle imposte direttee dell’IVA.Giova premettere che la sentenza d’appello può essere motivata perrelationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in rapporto ai motivi diimpugnazione, ovvero dell’identità delle questioni riproposte rispetto aquelle già esaminate in primo grado, così che dalla lettura coordinata delledue decisioni risulti un percorso argomentativo coerente ed esaustivo(Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 5 agosto 2019, n. 20883;Cass., 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., 2 agosto 2022, n. 23997, inmotivazione). D’altra parte, la nullità per motivazione mancante omeramente apparente ricorre soltanto quando non sia possibileindividuare il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla suacomprensione e alla verifica in sede di impugnazione, e non già inpresenza di una motivazione concisa ma intellegibile (Cass., 15 novembre2019, n. 29721; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 25 settembre2018, n. 22598; Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). Costituisce, infatti, iusreceptum il principio secondo cui la motivazione è solo apparente – conconseguente nullità ex art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36,Numero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 111, comma 6,Cost. – quando il giudice ometta di indicare e di rendere percepibili leragioni e l’iter logico seguito, così da impedire il controllo sulla decisioneiuxta alligata et probata (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, inmotivazione; Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053). Neppure è di per sé nulla la sentenza che riproducacontenuti di atti o provvedimenti, quando le ragioni della decisione siano(Cass., 6 ottobre 2022, n. 29028); mentre la motivazione per relationemrichiede comunque un percorso che consenta di comprendere la fattispecieconcreta e l’autonomia della deliberazione, pena la carenza motivazionale(Cass., 3 luglio 2018, n. 17403).Nella specie, la Corte di merito non si è limitata a un’adesione meramenteacritica alla pronuncia di primo grado, poiché ha chiaramente individuatol’ambito della controversia e le ragioni della conferma, esplicitando che ledoglianze di appello non scalfivano i rilievi in fatto (carenza di terreni ecarenza di prova circa lo svolgimento di attività riconducibili all’impresaagricola), ritenuti “incontestati”, e facendo conseguire a taleapprezzamento la conferma degli atti impugnati. Ne risulta, dunque, unamotivazione esistente e comprensibile, idonea a rendere percepibile labase della decisione e l’iter logico seguito, sicché non è configurabilealcuna delle anomalie motivazionali che integrano la nullità della sentenzanel “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232;Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., 20 dicembre2021, n. 40735; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). La doglianza, percontro, tende a far valere, sotto la veste del vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la pretesa mancata considerazione diNumero registro generale 5517/2024Numero sezionale 4155/2026Numero di raccolta generale 16943/2026Data pubblicazione 30/05/2026specifiche risultanze documentali, sollecitando un controllo che attiene almerito dell’apprezzamento probatorio, non sindacabile in questa sede.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamentoin favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteLucio Luciotti