CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/spite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 26 settembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Milano che, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, concedendo la misura della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., con riferimento alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Como del 29 settembre 2022, definitiva il 22 ottobre 2022, in ordine ai reati di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi il 26 marzo 2022 in Turate. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non poteva essere concessa, attesa l'assenza di attività risocializzanti. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 Ord. pen. e 111, sesto comma, Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale solo in forza del fatto che non erano state previste attività di risocializzazione, senza considerare che l'età avanzata del condannato e le sue precarie condizioni di salute non gli avrebbero consentito di svolgere alcuna attività di questa natura. Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che Gorgone aveva risarcito i danni patiti dalle parti offese, che aveva effettuato il pagamento a favore dell'INPS delle spese mediche erogate per le prestazioni sanitarie rese dalle persone offese, che aveva serbato una condotta regolare presso la propria abitazione e il corretto comportamento serbato nell'anno precedente al deposito dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, pur avendo preso atto delle iniziative del condannato nei confronti della persona offesa, dell'età avanzata dello stesso e dei suoi problemi di salute, elementi potenzialmente e astrattamente idonei ad incidere sul giudizio prognostico richiesto dall'art. 47 Ord. pen., non ha, poi, sviluppato un percorso giustificativo adeguato e coerente per motivare il diniego dell'istanza, limitandosi a rilevare «l'assenza di attività risocializzanti», argomento che non sembra rivestire un significato preclusivo della misura alternativa richiesta e dell'irrealizzabilità delle finalità rieducative e preventive cui è preposta, vieppiù considerando l'assenza di adeguata motivazione giudiziale in ordine agli esiti dell'osservazione della personalità del condannato. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor