Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:89
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 2011 (
1
)
Causa C‑521/09 P
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Intese – Mercato europeo dell’acido monocloroacetico – Regole relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali della filiale alla società madre – Principi della presunzione d’innocenza e della personalità delle pene – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»
1.
L’impugnazione oggetto del presente giudizio, promossa da [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente»),
è diretta contro la sentenza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso d’annullamento introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso
la decisione del 19 gennaio 2005 (
2
) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in cui la [OSCURATO:PERSONA] constatava che un certo numero di imprese, tra cui quella composta
dalla ricorrente e dalla sua filiale [OSCURATO:PERSONA] SA, precedentemente [OSCURATO:PERSONA] SA e poi [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]»), avevano infranto l’art. 81, n. 1, CE (divenuto art. 101 TFUE) e l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE per
aver preso parte a un’intesa sul mercato dell’acido monocloroacetico (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (
3
).
I –
Gli antecedenti della controversia, la sentenza impugnata, il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti
2.
Secondo quanto figura ai punti 3 e segg. della sentenza impugnata, l’inchiesta della [OSCURATO:PERSONA] sul cartello dell’acido monocloroaceatico
è iniziata alla fine del 1999, a seguito della denuncia di una delle imprese partecipanti all’intesa. Il 14 e il 15 marzo
2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato dei sopralluoghi nei locali, tra l’altro, di [OSCURATO:PERSONA]. Il 7 e l’8 aprile 2004, essa
ha inviato una comunicazione degli addebiti (CA) a dodici società, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti 3‑5 della sentenza
impugnata).
3.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], respingendo gli argomenti contrari avanzati da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il fatto che
quest’ultima detenesse il 98% delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] fosse sufficiente ad imputarle la responsabilità delle azioni della
filiale. Essa ha inoltre considerato che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato alla produzione e alla commercializzazione
dell’acido monocloroacetico non impedisse di considerarla come un’unica entità economica con le unità operative del gruppo
(punti 9 e 12 della sentenza impugnata). L’ammenda inflitta nella [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di responsabilità
congiunta e solidale, ammonta a EUR 45 milioni [art. 2, lett. c), della [OSCURATO:PERSONA] e punto 30 della sentenza impugnata].
4.
Il 27 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto un ricorso d’annullamento contro la [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno del suo ricorso essa
ha sollevato nove motivi a titolo principale, relativi, rispettivamente, a una violazione dei diritti della difesa, a un’insufficienza
di motivazione, alla contraddittorietà dei motivi, a una violazione delle regole che governano l’imputabilità alla società
madre delle infrazioni commesse dalla filiale, a una violazione di diversi principi essenziali facenti parte integrante dell’ordinamento
giuridico comunitario, a una violazione del principio di buona amministrazione, a una violazione del principio di certezza
del diritto, a uno snaturamento delle prove e a uno sviamento di potere. Essa ha inoltre sollevato un motivo a titolo sussidiario,
relativo all’assenza di coerenza del ragionamento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo delle ammende, e uno a titolo ancora
più sussidiario, diretto ad ottenere una riduzione dell’ammenda a un livello appropriato. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, il Tribunale
ha respinto l’insieme dei motivi presentati a titolo sia principale che subordinato e ha condannato la ricorrente alle spese.
5.
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 2009, la ricorrente ha promosso l’impugnazione oggetto del
presente giudizio. Essa chiede alla Corte, a titolo principale, di annullare la sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni
presentate in primo grado e dirette all’annullamento degli artt. 1, lett. d), 2, lett. c), 3 e 4, n. 9, della [OSCURATO:PERSONA]. A
titolo subordinato, essa chiede alla Corte di annullare o ridurre, sul fondamento dell’art. 261 TFUE, l’ammenda di EUR 45
milioni inflitta congiuntamente e solidarmente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in base all’art. 2, lett. c), della [OSCURATO:PERSONA]. In
ogni caso, essa conclude per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Quest’ultima chiede alla Corte di respingere l’impugnazione
e di condannare la ricorrente alle spese.
6.
I rappresentati delle parti sono stati sentiti all’udienza svoltasi il 25 novembre 2010.
II –
Analisi
A –
Sull’impugnazione
7.
A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] solleva sei motivi, i primi cinque a titolo principale e il sesto a titolo
subordinato.
1. Sul primo motivo d’impugnazione
8.
Con il suo primo motivo d’impugnazione, la ricorrente censura il Tribunale per non aver tratto le debite conseguenze dalla
natura penale delle ammende irrogate in applicazione dell’art. 101 TFUE. Una tale natura avrebbe dovuto indurre il giudice
di primo grado ad applicare pienamente i principi della personalità della responsabilità penale e delle pene e della presunzione
d’innocenza, sanciti all’art. 6, nn. 1 e 2, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) (
4
). Il Tribunale avrebbe invece erroneamente applicato tali principi unicamente a un’entità priva di personalità giuridica,
l’impresa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e non alle società che, a suo giudizio, la componevano, unici soggetti di diritto. Tale approccio
avrebbe, nello specifico, indotto il Tribunale, da un lato, a negare alla ricorrente il beneficio della presunzione d’innocenza,
non implicandola nell’inchiesta preliminare, e, dall’altro, a escluderla dall’applicazione dei principi della personalità
della responsabilità penale e delle pene, rigettando gli elementi da questa apportati per dimostrare la sua completa estraneità
alla commissione dell’infrazione nonché l’autonomia di comportamento sul mercato della sua filiale. [OSCURATO:PERSONA] osserva,
a titolo preliminare, che la questione della natura delle ammende inflitte per violazione delle regole di concorrenza, sulla
quale la Corte si è finora astenuta dal prendere posizione in modo esplicito, può, nella specie, essere lasciata aperta, poiché
i diritti che derivano da una tale qualificazione, quali i diritti della difesa e la presunzione d’innocenza, sono comunque
riconosciuti e garantiti dalla giurisprudenza.
9.
Come la [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la Corte non sia tenuta, nel caso di specie, a prendere espressamente posizione sulla questione
della natura delle ammende irrogate per infrazione alle regole di concorrenza, le quali, lo ricordo, sono espressamente qualificate
come non penali dall’art. 23, n. 5, del regolamento n. 1/2003 (
5
). In effetti, con il suo primo motivo d’impugnazione, la ricorrente non contesta al Tribunale di aver negato la natura penale
di tali ammende, ma di aver violato i diritti fondamentali di cui essa beneficia in quanto persona morale ritenuta responsabile
di un’infrazione cui si ricollegano sanzioni, a suo avviso, di carattere penale. Orbene, a ben vedere, le specifiche censure
avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale motivo si sovrappongono in larga misura a quelle sollevate nei restanti motivi
d’impugnazione e, in particolare, nel secondo, con il quale si lamenta la violazione dei diritti della difesa in cui il Tribunale
sarebbe incorso negando alla ricorrente il diritto a un coinvolgimento nell’indagine preliminare, e nel quinto, in cui è invocata
una violazione dei principi della personalità della responsabilità penale e delle pene e di presunzione d’innocenza derivante
dal carattere di fatto insuperabile della presunzione su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] per stabilire la responsabilità di
[OSCURATO:PERSONA] per il comportamento di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che il primo motivo d’impugnazione non ha una sua reale autonomia,
se non per quanto concerne l’allegazione secondo cui il Tribunale avrebbe a torto applicato i diritti fondamentali invocati
dalla ricorrente all’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua filiale e non alla sola ricorrente. Anche tale allegazione
mira tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, a far valere una violazione sostanziale di tali diritti ed è ripetuta in vari
passaggi dell’impugnazione.
10.
Sulla base di quanto precede, ritengo che il primo motivo d’impugnazione non necessiti di un esame distinto, in particolare,
da quello del secondo e del quinto motivo. Le censure sollevate nel quadro di questi due motivi saranno esaminate assumendo
come corretta la premessa di fondo da cui muove la ricorrente, vale a dire che le sanzioni per infrazione alle regole dell’Unione
in materia di concorrenza hanno carattere penale.
2. Sul secondo motivo d’impugnazione, relativo a una violazione dei diritti della difesa della ricorrente
11.
Nel quadro del suo secondo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale una violazione dei suoi diritti della
difesa risultante da un’erronea interpretazione dei principi di equità e di parità delle armi. Tale motivo si articola in
due censure.
a) Sulla prima censura
12.
La ricorrente contesta anzitutto al Tribunale di non aver garantito la tutela dei suoi diritti della difesa già nella fase
dell’indagine preliminare, antecedente all’invio della CA. In tale fase della procedura amministrativa, la ricorrente non
solo non sarebbe stata sentita dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non sarebbe neanche stata informata dei sospetti a suo carico. [OSCURATO:PERSONA]
specie, secondo la ricorrente, il rispetto di tali esigenze si imponeva a maggior ragione nei suoi confronti, dal momento
che essa non ha preso parte all’infrazione e ne ignorava la stessa esistenza. Inoltre, l’informazione tardiva (allo stadio
della CA) dell’esistenza di un’indagine nei suoi confronti non le avrebbe permesso di prendere le misure necessarie a disporre
utilmente la sua difesa, in particolare per quanto concerne la conservazione di eventuali prove dirette a dimostrare l’autonomia
della sua filiale sul mercato. Limitare l’esercizio dei diritti della difesa alla sola fase successiva all’invio della CA
sarebbe in contrasto con la natura penale delle sanzioni imposte in applicazione dell’art. 101 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] replica, la ricorrente
invoca, in particolare, a sostegno delle sue argomentazioni le «[OSCURATO:PERSONA] on the Conduct of [OSCURATO:PERSONA] concerning Articles
101 e 102 TFEU» della [OSCURATO:PERSONA], pubblicate in gennaio 2010 (in prosieguo le: «[OSCURATO:PERSONA]»).
13.
L’esame di tale censura richiede anzitutto di stabilire se, ed entro che limiti, al fine di rispettare i diritti della difesa
delle imprese coinvolte in un procedimento per infrazione alle regole di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, già allo stadio
dell’avvio dell’indagine preliminare, e dunque prima dell’invio della CA, a informare tali imprese dei sospetti che pesano
su di esse.
14.
In proposito ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, i diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile
di concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, come quelle previste dal regolamento
n. 1/2003, sono diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali il giudice comunitario
garantisce l’osservanza (
6
). Occorre inoltre ricordare che il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 1/2003, che si svolge dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA], si suddivide in due fasi distinte e successive ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna. La
prima fase, che si estende fino alla CA, ha come termine iniziale la data in cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio dei poteri
conferitile dal regolamento n. 1/2003 nell’ambito di un’indagine preliminare, adotta misure che implicano l’addebito di una
violazione e che determinano importanti ripercussioni sulla situazione delle imprese sospettate. Tale fase deve consentire
alla [OSCURATO:PERSONA], dopo lo svolgimento dell’attività investigativa, di prendere posizione circa il seguito del procedimento.
La seconda fase si estende dalla CA all’adozione della decisione finale. Essa deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi
definitivamente sulla violazione contestata (
7
). È solo all’inizio di questa seconda fase che l’impresa interessata viene informata, mediante la comunicazione degli addebiti,
di tutti gli elementi essenziali su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] e dispone di un diritto di accesso al fascicolo (
8
). Secondo quanto precisato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], solo dopo l’invio della CA l’impresa interessata può
pienamente
avvalersi dei propri diritti della difesa (
9
) e sono proprio l’invio della CA, da un lato, e l’accesso al fascicolo, dall’altro, a garantire tali diritti e il diritto
a un equo processo (
10
). [OSCURATO:PERSONA] medesima sentenza, la Corte ha peraltro rilevato che, laddove i diritti della difesa delle imprese fossero estesi
alla fase che precede l’invio della comunicazione degli addebiti, «l’efficacia dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe
compromessa, in quanto l’impresa interessata sarebbe in grado, già dalla fase d’indagine preliminare, di identificare le informazioni
note alla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, quelle che possono esserle ancora nascoste» (
11
).
15.
Nel caso di specie, la ricorrente censura il Tribunale per non aver riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a informarla,
fin dalla fase dell’indagine preliminare, dell’esistenza di sospetti a suo carico. L’obbligo di cui la ricorrente lamenta
la violazione ha dunque carattere più generale rispetto alla comunicazione di singoli elementi di prova raccolti nel corso
dell’indagine preliminare e ha ad oggetto l’informazione circa la presunta infrazione oggetto di inchiesta.
16.
La Corte non si è ancora espressamente pronunciata in merito all’esistenza di un tale obbligo. La sua giurisprudenza offre
tuttavia taluni spunti di analisi. [OSCURATO:PERSONA] sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che è necessario evitare che
i diritti della difesa «vengano irrimediabilmente compromessi nell'ambito di procedure di indagine previa, fra cui, in particolare,
gli accertamenti, che possono essere determinanti per la costituzione di prove attestanti l’illegittimità di comportamenti
di imprese che possono farne sorgere la responsabilità» (
12
). Ne consegue, secondo la Corte, che, anche se taluni diritti della difesa riguardano unicamente i procedimenti in contraddittorio
che seguono a una CA, altri diritti, ad esempio quello di fruire dell’assistenza legale e quello del rispetto della riservatezza
della corrispondenza fra avvocato e cliente (
13
), o ancora il diritto a non testimoniare contro se stessi (
14
), devono essere rispettati già dalla fase dell’indagine preliminare. Riguardo al principio del rispetto di un termine ragionevole,
la Corte ha affermato che la durata eccessiva dell’indagine preliminare può influire sulle future possibilità di difesa delle
imprese interessate, in particolare ostacolando l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei
a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate, e che, «[p]er tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo
all’esercizio dei diritti della difesa non deve essere limitato alla fase stessa in cui tali diritti producono il loro pieno
effetto, vale a dire la seconda fase del procedimento amministrativo», «ma deve estendersi all’insieme di tale procedimento
avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo» (
15
).
17.
[OSCURATO:PERSONA] sentenza AC-Treuhand/[OSCURATO:PERSONA], richiamata dalla ricorrente, il Tribunale ha ritenuto le considerazioni esposte al
paragrafo che precede applicabili per analogia alla questione in esame. In particolare, secondo il Tribunale, sebbene «da
un punto di vista formale l’impresa interessata non [abbia] lo status di ‘accusato’ durante la fase d’indagine preliminare,
l’avvio dell’istruttoria nei suoi confronti, specificamente mediante l’adozione di una misura d’istruzione che la riguardi,
non può, in generale, essere dissociata, da un punto di vista materiale, dall’esistenza di un sospetto e, pertanto, da una
contestazione implicita (…) che giustifica l’adozione di tale misura» (
16
). Ne consegue, sempre secondo il Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire all’impresa interessata, fin dallo stadio
della fase dell’indagine preliminare, taluni elementi d’informazione sull’oggetto e sullo scopo dell’indagine. Una tale conclusione
mi sembra condivisibile. Oltre a discendere dalla centralità del ruolo riconosciuto dalla Corte ai diritti della difesa nel
quadro di procedimenti suscettibili di condurre all’irrogazione di una sanzione (
17
), essa costituisce il logico sviluppo di quanto già affermato dalla stessa Corte riguardo alla necessità di garantire il rispetto
di tali diritti già nel corso della fase dell’indagine preliminare in materia di infrazione alle regole di concorrenza.
18.
Quanto alla portata del suddetto obbligo, nella medesima sentenza, il Tribunale afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta «a informare
l’impresa interessata segnatamente dell’oggetto e dello scopo dell’indagine in corso, già sin dal momento della
prima misura adottata nei suoi confronti»
, senza distinguere a seconda che si tratti di richieste di informazioni – informali (ex art. 11, n. 2, del regolamento n. 17/62,
ora ex art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003) o mediante l’adozione di una decisione (ex 11, n. 5, del regolamento
n. 17/62, ora art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1/2003) – ovvero di decisioni di accertamento (ai sensi dell’art. 14,
n. 3, del regolamento n. 17/62, ora art. 20 del regolamento n. 1/2003) (
18
). Come correttamente evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue scritture, nella sentenza AC‑Treuhand, dunque, l’obbligo di informare
l’impresa interessata (o le persone giuridiche di cui quest’ultima si compone) è stato ritenuto sussistente
a partire dall’adozione nei suoi confronti di una delle misure di istruzione previste dal regolamento n. 1/2003
. È, infatti, in corrispondenza di tale atto che la contestazione, seppur implicita, di un’infrazione è per la prima volta
mossa all’impresa in questione e che quest’ultima, pur non assumendo ancora lo status di «accusato», risente degli effetti
di una tale contestazione.
19.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, una tale conclusione appare perfettamente compatibile con le esigenze di cui
all’art. 6 CEDU. In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di «accusa in materia penale»
che figura all’art. 6, n. 1, CEDU riveste carattere autonomo (
19
). Emerge inoltre dalla giurisprudenza di detta Corte, relativa segnatamente alla durata del procedimento, che le garanzie
di cui all’art. 6 CEDU si applicano in ambito penale dal momento in cui una persona si trova ufficialmente sotto «accusa» (
20
). Tale nozione si riferisce alla notifica ufficiale da parte dell’autorità competente della violazione penale contestata (
21
). In ossequio al ruolo fondamentale che occupa in una società democratica il diritto all’equo processo (
22
), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha optato per una definizione «materiale» e non «formale» della nozione di «accusa» (
23
). Al di là del dato formale, essa indaga la realtà del procedimento di cui trattasi, fissando la data a partire dalla quale
si applicano le garanzie dell’equo processo in corrispondenza dell’adozione da parte delle autorità di atti idonei a produrre
«ripercussioni importanti sulla situazione del sospettato» (
24
), quali, ad esempio, una perquisizione (
25
).
20.
Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto oggetto di alcuna misura d’istruzione nei tre anni intercorsi tra la prima
richiesta d’informazioni alla sua filiale [OSCURATO:PERSONA] e l’invio della CA (
26
). Le contestazioni avanzate nei suoi confronti sono state dunque ufficialmente formalizzate solo nella CA. D’altro canto,
è verosimile ritenere, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza, che la responsabilità della ricorrente, non
fondata su una sua diretta partecipazione all’intesa, sia venuta in causa solo in una fase tardiva dell’indagine preliminare,
nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto identificare, ai fini dell’invio della CA, le entità che componevano le imprese
che, a suo avviso, avevano preso parte all’infrazione (
27
). È dunque solo a partire dalla CA che poteva considerarsi formulata a carico della ricorrente un’«accusa in materia penale»
ai sensi dell’art. 6 CEDU ‑ a supporre che tali debbano definirsi le contestazioni d’infrazione alle regole comunitarie sulla
concorrenza (v. paragrafo 10 supra) ‑ e che le garanzie previste da tale articolo erano ad essa applicabili.
21.
In sede di replica e in udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha fatto specificamente riferimento al n. 3, lett. a), dell’art. 6 CEDU, in
base al quale ogni accusato ha diritto «a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile
e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico». Emerge dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo che le garanzie previste da tale disposizione rappresentano un aspetto particolare del diritto
a un processo equo, garantito in generale dal n. 1, di tale articolo, e che esse si applicano a partire dal momento in cui
la persona assume lo status di «accusato», nozione parimenti da intendersi, ai sensi della Convenzione, come riferita a una
situazione materiale e non puramente formale (
28
). Al riguardo, la giurisprudenza invocata in sede di replica dalla ricorrente non sembra pertinente nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA]
sentenza Salduz, era contestata una violazione dell’art. 6, n. 3, lett c), CEDU per il fatto che il ricorrente era stato privato
del diritto di avvalersi dell’assistenza di un avvocato durante un fermo di polizia. I punti 50 e segg., in particolare, il
punto 54 della sentenza, specificamente citati dalla ricorrente, si riferiscono alla situazione di una persona oggetto di
una misura precautelare – che aveva dunque chiaramente lo status di accusato – sottoposta ad interrogatori di polizia in assenza
di un avvocato (
29
). La sentenza Dayanan riguardava una situazione analoga (
30
).
22.
Quanto all’argomento che [OSCURATO:PERSONA] trae dalle [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che in esse si afferma, rinviando
alla sentenza del Tribunale AC‑Treuhand, che le imprese sono informate del fatto che costituiscono oggetto di un’indagine
preliminare e dell’oggetto e dello scopo della stessa «al momento della prima misura investigativa presa nei loro confronti» (
31
). In ogni caso, al paragrafo 5 delle [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che esse «riflettono il punto di vista della
DG Concorrenza (…) al tempo della [loro] pubblicazione e saranno applicate a partire dalla data di pubblicazione alle vertenze
in corso e a quelle future». [OSCURATO:PERSONA] nota a piè di pagina n. 10 è ulteriormente precisato che, «riguardo alle vertenze in corso
al momento della pubblicazione delle [OSCURATO:PERSONA], queste ultime saranno applicate alle fasi del procedimento pendenti e
non a quelle già finalizzate». Ne consegue che le [OSCURATO:PERSONA] non sono comunque applicabili ratione temporis al procedimento
che ha condotto all’adozione della [OSCURATO:PERSONA].
23.
[OSCURATO:PERSONA] afferma, infine, che il fatto di non essere stata informata nella fase dell’indagine preliminare dei sospetti
che gravavano su di essa ha inciso negativamente sull’esercizio dei suoi diritti della difesa nella successiva fase contraddittoria
del procedimento. Al riguardo è giocoforza constatare, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che, in ogni caso, una tale allegazione si
limita a un generico riferimento al possibile deperimento di eventuali prove atte a dimostrare l’autonomia della propria filiale
sul mercato e non è suffragata da alcun elemento di prova.
24.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, la prima censura sollevata dalla ricorrente nel quadro del suo
secondo motivo deve, a mio avviso, essere respinta.
b) Sulla seconda censura
25.
Nel quadro di tale censura, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che, avallando il ricorso a una presunzione di responsabilità
che ha permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di limitarsi alla sola constatazione della detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una partecipazione
quasi totalitaria nel capitale della sua filiale, tralasciando ogni ulteriore atto d’indagine nei suoi confronti, il Tribunale
ha negato l’esigenza di un’indagine imparziale, in cui cioè le prove sono raccolte dall’autorità competente sia a carico che
a discarico delle imprese sospettate di aver commesso un’infrazione. Al riguardo è sufficiente rilevare che la funzione di
una presunzione è proprio quella di consentire a chi è tenuto a provare un fatto di assolvere al proprio onere probatorio
apportando la sola prova del presupposto su cui si fonda la presunzione (nella specie la partecipazione totalitaria o quasi-totalitaria
della società madre nel capitale della filiale). Affermare che il ricorso a una presunzione è incompatibile con le esigenze
di un’indagine condotta in modo imparziale, poiché consente all’autorità che la sovrintende di prescindere dalla ricerca di
ulteriori elementi di prova, a carico o a discarico, significa in sostanza negare, in via di principio, la sua stessa ammissibilità.
Gli argomenti sollevati dalla ricorrente restano pertanto assorbiti dal suo quinto motivo d’impugnazione, con cui essa contesta
la legittimità della presunzione che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere nei suoi confronti.
26.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’imparzialità dell’indagine condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] è vulnerata dalla concentrazione
in capo a tale istituzione dei poteri d’istruzione, di accusa e di decisione, incompatibile con il carattere penale delle
sanzioni inflitte per violazione delle regole di concorrenza. Ad avviso della ricorrente, l’entrata in vigore della Carta
– in cui l’esigenza di una procedura amministrativa imparziale è affermata all’art. 41 – deve condurre la Corte a modificare
la propria giurisprudenza in materia, al fine di tener conto delle posizioni più garantiste della Corte europea dei diritti
dell’uomo. [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la novità e pertanto l’irricevibilità di tale argomento, la ricorrente replica
che si tratta di un semplice ampliamento di motivi sollevati in prima istanza.
27.
Al riguardo rilevo anzitutto che il suesposto argomento solleva una questione giuridica, attinente al merito della controversia
sottoposta al Tribunale, che non è stata trattata nella sentenza impugnata e non ha costituito oggetto di dibattito tra le
parti in nessuna delle fasi della procedura di primo grado. Essa non è stata espressamente sollevata dalla ricorrente né nel
ricorso né nella replica né in nessun’altra osservazione scritta depositata nel corso di tale procedura; stando al verbale
dell’udienza svoltasi dinanzi al Tribunale, non risulta neanche che tale questione sia stata avanzata in quella sede. Osservo
inoltre che tale argomento non si ricollega nel merito a nessuno dei punti della motivazione della sentenza impugnata, a differenza
della censura esaminata ai paragrafi 13‑24 supra che, pur non essendo stata sollevata in prima istanza, trae origine da alcune
affermazioni del Tribunale, contenute, in particolare, al punto 64 della sentenza impugnata ed è pertanto ricevibile. Infine,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ritengo che il suddetto argomento possa considerarsi come ampliativo
di motivi già dibattuti in prima istanza, poiché sottopone alla Corte una questione giuridica distinta da quelle trattate
nel quadro di tali motivi (
32
).
28.
Orbene, nel suo ruolo di giudice di cassazione, incombe alla Corte di controllare, nei limiti della sua competenza in materia
di impugnazioni, il modo in cui il Tribunale ha esercitato il proprio sindacato giurisdizionale tenuto conto dei motivi e
degli argomenti che sono stati sottoposti al suo esame. Non spetta invece alla Corte censurare il giudice di primo grado per
non aver statuito su un motivo che non è stato sollevato dalle parti, salvo che esso fosse tenuto a rilevarlo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA]
specie, non mi sembra tuttavia ricorra una tale ipotesi. Pertanto, l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]
deve, a mio avviso, essere accolta.
29.
Le considerazioni che seguono, attinenti all’esame nel merito dell’argomento sollevato da [OSCURATO:PERSONA], sono perciò svolte
a titolo sussidiario, per il caso in cui la Corte, contrariamente a quanto da me proposto, dovesse considerarlo ricevibile.
30.
Come più volte sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, nella sentenza Jussila, resa dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha confermato quanto in parte già desumibile da alcuni precedenti, vale a dire che, nell’ambito
delle procedure che conducono all’applicazione di sanzioni da considerarsi come penali in base all’art. 6 CEDU, una distinzione
può essere tracciata tra le procedure (e sanzioni) che rientrano nel cosiddetto «nocciolo duro» del diritto penale e quelle
che invece si collocano al di fuori dello stesso (
33
). Al punto 43 di tale sentenza, dopo aver rilevato che l’adozione di una nozione autonoma di «accusa in materia penale» ha
determinato una progressiva estensione dell’ambito penale dell’art. 6 CEDU a settori che «non rientrano formalmente nelle
categorie tradizionali del diritto penale», quali appunto le «sanzioni pecuniarie inflitte per violazione del diritto della
concorrenza» (
34
), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che, in tali settori, le garanzie offerte da detto articolo «non devono
applicarsi necessariamente in tutto il loro rigore» (
35
). Tale approccio era già presente, in particolare, nelle sentenze Bendenoun e Janosevic (
36
), espressamente richiamate al suddetto punto 43 della sentenza Jussila. In tali pronunce la Corte europea dei diritti dell’uomo
aveva affermato che uno Stato contraente è legittimato ad affidare al fisco, organo amministrativo che non soddisfa alle esigenze
dell’art. 6 CEDU (
37
), il compito di perseguire e punire le infrazioni fiscali per le quali è prevista l’applicazione di una maggiorazione d’imposta
avente il carattere di sanzione penale, a condizione che il contribuente possa adire, contro la relativa decisione, un tribunale
che offra le garanzie dell’art. 6 CEDU (
38
), vale a dire, secondo la formula adottata al punto 81 della sentenza Janosevic ripresa in diverse sentenze successive, «un
organo giudiziario dotato di piena giurisdizione (
39
), che abbia in particolare il potere di riformare in ogni punto, in fatto come in diritto, la decisione impugnata».
31.
Coerentemente con quanto precisato al punto 43 della sentenza Jussila, il principio affermato nelle sentenze Bendenoun e Janosevic
può essere esteso alle procedure d’infrazione alle regole di concorrenza di cui al regolamento n. 1/2003. Pertanto, la concentrazione
dei poteri di istruzione, accusa e decisione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro di tali procedure non si pone di per sé in
contrasto con l’art. 6 CEDU, a condizione, tuttavia, che le imprese che vi sono assoggettate dispongano di un diritto di ricorso
contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ad un organo che risponda alle esigenze di tale articolo. Occorre dunque verificare
se il controllo esercitato dal giudice comunitario sulle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] per infrazione alle regole di
concorrenza soddisfi le condizioni stabilite al punto 81 della sentenza Janosevic. Senza impegnarmi in un esame esaustivo
della questione, mi limiterò a indicare gli aspetti di tale controllo che, alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, rischiano di risultare maggiormente problematici.
32.
In primo luogo, il giudice comunitario esercita sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia antitrust un tipico controllo
di legittimità, che implica un esame, tendenzialmente completo, di tutti i motivi, in fatto e in diritto, invocati dal ricorrente,
nonché di eventuali motivi di ordine pubblico rilevabili d’ufficio. Salvo che in materia di ammende, il Tribunale non ha il
potere di riformare la decisione della [OSCURATO:PERSONA], ma può unicamente annullarla. Al riguardo osservo anzitutto che, se è
vero che nel testo francese della sentenza Janosevic la Corte europea dei diritti dell’uomo utilizza l’espressione «pouvoir
de réformer», il testo inglese impiega il più generico verbo «to quash», che si riferisce piuttosto al potere di annullare
l’atto impugnato. Inoltre, nella medesima sentenza, detta Corte ha ritenuto che le giurisdizioni amministrative competenti
in diritto svedese a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni con cui l’amministrazione fiscale impone maggiorazioni d’imposta
aventi carattere di sanzioni penali costituissero tribunali che presentano le garanzie di cui all’art. 6 CEDU, malgrado fossero
solo legittimati, «in caso di disaccordo con le conclusioni dell’amministrazione fiscale», ad annullare la decisione impugnata (
40
). Nello stesso senso essa si è espressa in diversi altri precedenti (
41
).
33.
La giurisprudenza non è tuttavia costante sul punto. Così, ad esempio, nella citata sentenza Umlauft si è ritenuto che non
presentasse le garanzie di cui all’art. 6 CEDU la Corte amministrativa austriaca che, investita del ricorso contro un provvedimento
con cui era stata inflitta al ricorrente una sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada, considerata di natura
penale, aveva competenza ad esercitare un mero controllo di legittimità ed era, inoltre, vincolata alle constatazioni di fatto
delle autorità amministrative. [OSCURATO:PERSONA] sentenza Tsfayo, la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha riconosciuto «piena giurisdizione»
alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], poiché, per quanto questa Corte avesse il potere di annullare la decisione impugnata qualora
avesse ritenuto insufficiente o errato il quadro probatorio alla base della stessa, non aveva competenza per rivalutare le
prove o sostituire le valutazioni censurate con la propria in merito alla credibilità del ricorrente (
42
). [OSCURATO:PERSONA] sentenza Kyprianou, detta Corte ha ritenuto che la mancanza d’imparzialità del Tribunale di prima istanza che aveva
inflitto una pena detentiva al ricorrente per il reato di «contempt of court» non fosse stata rimediata dalla Corte suprema
in fase di appello, poiché quest’ultima non aveva proceduto a un
riesame ex novo
della causa (
43
). Infine, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che la società ricorrente
non avesse avuto accesso a un «tribunale» ai sensi dell’art. 6 CEDU, poiché la Corte d’appello di Bruxelles, da questa adita
contro il provvedimento amministrativo che le aveva inflitto ammende fiscali per violazione del codice IVA, non aveva il potere
di esonerare il contribuente da obblighi legittimamente imposti, in base a soli motivi di opportunità o d’equità (
44
). In tale contesto va comunque ricordato che, nei contenziosi relativi alle infrazioni agli artt. 101 TFUE e 102 TFUE, il
giudice comunitario dispone di una competenza giurisdizionale anche di merito in materia di ammende, in forza dell’art. 261
TFUE e dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, ed è pertanto «abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della
sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA]», sopprimendo, riducendo o finanche aumentando l’importo
dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] quando il problema di tale importo è sottoposto alla sua valutazione (
45
). Tale competenza legittima il giudice comunitario a riformare l’atto censurato, anche in assenza di annullamento (
46
).
34.
Un secondo aspetto delicato, evidenziato dalla ricorrente, concerne il sindacato marginale – vale a dire limitato alla verifica
dell’osservanza delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’insussistenza
di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere – che, per giurisprudenza costante (
47
), il giudice comunitario esercita sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] (
48
).
35.
In terzo luogo, e infine, sebbene il giudice comunitario possa riesaminare le prove a carico e a discarico incluse nel fascicolo
amministrativo, il controllo di legittimità che esso esercita nel quadro di un ricorso di annullamento è condotto sulla base
degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato (
49
). Pertanto il suo ruolo consiste nel valutare se le prove e altri elementi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione
siano sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione contestata (
50
). Ove ritenga non convincente il quadro probatorio, esso potrà unicamente annullare tale decisione per insufficienza istruttoria.
36.
Nonostante i limiti sopra evidenziati, non escludo che, globalmente considerato, il sindacato giurisdizionale svolto sulle
decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono ammende per infrazione alle regole di concorrenza soddisfi, in linea con l’approccio
più flessibile adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Janosvic, le esigenze
dell’art. 6, n. 1, CEDU, in ambito penale.
37.
[OSCURATO:PERSONA] specie, la questione può tuttavia restare aperta. In effetti, la giurisprudenza di detta Corte ammette un approccio
volto a verificare il rispetto delle esigenze di cui all’art. 6, n. 1, CEDU nel singolo caso di specie, anche indipendentemente
dalla questione più generale dell’eventuale compatibilità con tale disposizione della struttura nella quale esso si inserisce (
51
). Orbene, dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esercitato, per ognuno degli aspetti sottoposti al suo esame,
un controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 101 TFUE. La portata di un tale controllo
non può peraltro considerarsi limitata per il solo fatto che l’imputazione di responsabilità alla ricorrente si basa su un
ragionamento presuntivo. Inoltre, emerge dalla medesima sentenza che il Tribunale ha esaminato l’insieme degli elementi sottoposti
da [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’indipendenza di comportamento sul mercato della sua filiale, respingendo la loro
pertinenza o sufficienza sulla base di motivazioni anche aggiuntive rispetto a quelle addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA].
D’altro canto, pur contestando in generale, nelle sue osservazioni sia scritte che orali, la sufficienza del sindacato giurisdizionale
del giudice comunitario sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] per infrazione alle regole di concorrenza riguardo alle esigenze
dell’art. 6 CEDU, la ricorrente non ha tuttavia avanzato argomenti volti a dimostrare una tale insufficienza nel caso di specie.
Ritengo pertanto che l’argomento relativo a un difetto d’imparzialità della procedura amministrativa dovuto alla concentrazione
dei poteri di istruzione, accusa e decisione in capo alla [OSCURATO:PERSONA], oltre che irricevibile, sia anche infondato nel merito (
52
).
38.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, anche la seconda censura del secondo motivo d’impugnazione deve,
a mio avviso, essere respinta.
c) Conclusioni sul secondo motivo d’impugnazione
39.
[OSCURATO:PERSONA] luce dell’analisi svolta, ritengo che il secondo motivo d’impugnazione debba essere in parte respinto in quanto infondato
e in parte dichiarato irricevibile.
3. Sul terzo motivo d’impugnazione, relativo ad errori sulla portata dell’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] e al difetto
di motivazione della sentenza impugnata
40.
Anche tale motivo d’impugnazione si articola in due censure.
a) Sulla prima censura
41.
Con la prima censura del suo terzo motivo d’impugnazione la ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale si è fondato
su una «concezione erronea» dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare la CA, nella misura in cui ha ritenuto che un tale
obbligo fosse adempiuto semplicemente richiamando i principi che governano l’imputabilità delle società madri e indicando
l’entità della partecipazione della capogruppo nel capitale della filiale. Al riguardo rilevo che i punti 58 e seguenti della
sentenza impugnata, dai quali si evince, secondo la ricorrente, l’errore commesso dal Tribunale, rispondono in realtà alle
allegazioni da quest’ultima avanzate nel quadro del primo motivo di ricorso, dirette a contestare una violazione dei suoi
diritti della difesa e non una violazione dell’obbligo di motivazione, invocata invece nell’ambito del secondo motivo di ricorso.
Noto inoltre che, sebbene la ricorrente contesti che «l’insieme degli elementi essenziali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata
per mettere in causa [OSCURATO:PERSONA]» fosse contenuto nella CA, essa non precisa tuttavia quali elementi, oltre quelli menzionati
ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata (esposizione delle regole di imputazione alla società madre della responsabilità
per il comportamento illecito della filiale, indicazione del contenuto della presunzione fondata sulla detenzione da parte
della società madre della totalità del capitale della filiale nonché menzione della partecipazione quasi-totalitaria detenuta
dalla ricorrente nel capitale di [OSCURATO:PERSONA]), avrebbero dovuto concretamente figurare nella CA. [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la ricorrente
intende riferirsi a elementi di prova a suo carico ulteriori rispetto a quelli volti a dimostrare la sussistenza dei presupposti
di fatto della presunzione su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA], i suoi argomenti si confondono con quelli diretti a contestare
la possibilità stessa del ricorso a una tale presunzione, che saranno globalmente esaminati nel quadro del quinto motivo d’impugnazione.
Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato il preteso errore d’interpretazione della portata dell’obbligo di motivare
la CA che essa imputa al Tribunale. Sotto tale profilo, la prima censura del terzo motivo d’impugnazione va dunque, a mio
avviso, disattesa.
42.
In secondo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver adottato una «concezione erronea» dell’obbligo che incombeva
alla [OSCURATO:PERSONA] di motivare la [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti da essa sollevati riguardano più precisamente la parte della sentenza
impugnata in cui il Tribunale ha considerato sufficiente la motivazione con cui sono stati respinti, nella [OSCURATO:PERSONA], gli
elementi avanzati da [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’autonomia di comportamento sul mercato della sua filiale [OSCURATO:PERSONA]. Tale
motivazione, secondo la ricorrente erroneamente qualificata dal Tribunale come «succinta», ma in realtà totalmente assente,
non le avrebbe consentito di verificare la fondatezza della [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe impedito al Tribunale di esercitare il suo
controllo di legittimità.
43.
In proposito rilevo che, al punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la motivazione
prescritta dall’art. art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto in esame e deve fare apparire in forma chiara
e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Esso ricorda altresì, da
un lato, che l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto
dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate
direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni e, dall’altro, che la motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la verifica che la motivazione di un atto soddisfi
gli obblighi di cui all’art. 253 CE va effettuata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (
53
). Infine, all’ultima frase del punto 79 il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in base alla quale incombe alla [OSCURATO:PERSONA]
sviluppare il proprio ragionamento in modo esplicito qualora, nel quadro della sua prassi decisionale, adotti una decisione
che si distanzia sensibilmente dalle precedenti (
54
) e, al punto 80, ricorda che, quando una decisione di applicazione dell’art. 81 CE concerne una pluralità di destinatari e
pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve comportare una motivazione sufficiente per ciascuno dei destinatari,
in particolare per quelli che, in base a tale decisione, devono sopportare le conseguenze dell’infrazione. Ai punti 84 e seguenti
esso esamina l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sufficientemente motivata nella parte in
cui respinge gli argomenti da questa presentati per superare la presunzione su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine,
esso esamina i punti 258‑261 della [OSCURATO:PERSONA] e osserva, in particolare, che detti argomenti sono stati respinti dalla [OSCURATO:PERSONA]
in quanto semplici «affermazioni» (non supportate da elementi di prova) e che i documenti forniti da [OSCURATO:PERSONA] si limitavano
a dare «un’indicazione generale sulla gestione commerciale della società». Il Tribunale conclude, al punto 89, che «una tale
risposta agli argomenti di [OSCURATO:PERSONA], per quanto succinta, permette di comprendere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA]
li ha respinti» e che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto «ai punti esenziali degli argomenti di [OSCURATO:PERSONA], considerando l’insieme
degli elementi di prova apportati da quest’ultima». La lettura dei punti 84‑90 della sentenza impugnata, il cui contenuto
è stato sopra esposto nelle sue grandi linee, non consente, a mio avviso, di ritenere, come fa la ricorrente, che il Tribunale
abbia interpretato in modo scorretto l’obbligo di motivazione che incombeva alla [OSCURATO:PERSONA], fondandosi su una concezione
erronea di tale obbligo. Peraltro, emerge dai passaggi della sentenza impugnata sopra richiamati, nonché dalla lettura dei
punti rilevanti della [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato le ragioni
per cui gli argomenti presentati dalla ricorrente non sono stati considerati sufficienti a superare la presunzione in questione
(poiché consistenti in affermazioni non supportate da prove e in documenti privi di rilevanza). Non può pertanto essere invocata
sul punto una carenza totale di motivazione, nonostante gli stessi motivi di rigetto siano stati applicati globalmente all’insieme
degli argomenti e dei documenti sottoposti dalla ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA].
44.
La ricorrente contesta inoltre al Tribunale di aver interpretato erroneamente l’intensità della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]
che si imponeva alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie. Tale motivazione avrebbe dovuto essere tanto più
accurata poiché: i) la ricorrente non era stata avvertita del procedimento a suo carico prima di ricevere la CA; ii) la [OSCURATO:PERSONA]
aveva preso le distanze dalla sua prassi decisionale anteriore, e iii) la [OSCURATO:PERSONA] rimetteva in causa diversi diritti fondamentali
della ricorrente e infliggeva a quest’ultima sanzioni di natura penale. La ricorrente osserva peraltro che, dopo l’entrata
in vigore della Carta, l’obbligo di motivazione che grava sulle istituzioni dell’Unione in forza dell’art. 41, n. 2, della
stessa deve, in base al successivo art. 52, n. 3, essere interpretato conformemente ai criteri più rigidi adottati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nell’interpretare l’art. 6, n. 3, lett. a), CEDU.
45.
Nessuno degli argomenti invocati dalla ricorrente mi sembra poter prosperare. In primo luogo non è dato comprendere – né la
ricorrente fornisce chiarimenti in merito – quale incidenza abbia sull’intensità dell’obbligo di motivare la [OSCURATO:PERSONA] il
fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stata informata degli addebiti formulati a suo carico solo con l’invio della CA. In secondo luogo,
la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, senza essere contestata sul punto dalla ricorrente, che i principi in materia di responsabilità
delle società madri applicati a [OSCURATO:PERSONA], inclusa la presunzione basata sulla detenzione della totalità del capitale,
erano entrati a far parte integrante della sua prassi decisionale a partire dal 2002-2003. Poiché la CA è stata inviata alla
ricorrente il 7 aprile 2004 e la [OSCURATO:PERSONA] è stata adottata il 19 gennaio 2005, quest’ultima non segna alcuna cesura con la
prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, quanto al terzo punto [(v. paragrafo precedente, sub iii)], è sufficiente rilevare,
da un lato, che l’argomento della ricorrente presuppone che sia accertata la violazione dei diritti fondamentali da essa invocati,
violazione che il Tribunale ha invece escluso, e, dall’altro, che una motivazione più dettagliata della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
in ogni caso permesso di giustificare una tale violazione, ove accertata. Peraltro, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
inflitto alla ricorrente sanzioni a carattere penale non richiede l’imposizione di uno standard di motivazione superiore rispetto
a quello, elevato, che incombe alle istituzioni comunitarie in virtù dell’art. 253 CE come interpretato dal giudice comunitario,
in base al quale la motivazione deve essere adeguata alla natura dell’atto in esame e deve fare apparire in forma chiara e
inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (
55
).
46.
Quanto all’argomento che la ricorrente trae dal combinato disposto degli artt. 41, n. 2, e 52, n. 3, della Carta, anche a
supporre che tali disposizioni siano applicabili ratione temporis alla [OSCURATO:PERSONA] (
56
), è giocoforza constatare che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo richiamata da [OSCURATO:PERSONA] non
risulta pertinente, dato che si riferisce a decisioni rese da organi giurisdizionali. Ad ogni modo, per quanto concerne, in
primo luogo, l’esigenza, affermata da detta Corte, secondo cui le decisioni che divergono da una precedente giurisprudenza
consolidata motivino in modo sostanziale le ragioni di un tale «revirement» (
57
), è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata si inserisce nel solco di una giurisprudenza inaugurata nel 2000 con la
sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
58
) e recentemente confermata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
59
). Quanto alla pronuncia resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Helle, anch’essa richiamata dalla ricorrente (
60
), mi limito a osservare che, come si vedrà meglio nell’esame della seconda censura del presente motivo di’impugnazione, il
Tribunale ha proceduto nella sentenza impugnata a un riesame completo degli argomenti sollevati dalla ricorrente nel corso
della procedura amministrativa e, pertanto, non si è limitato a far proprie le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] senza esaminare
le questioni essenziali ad esso sottoposte. Per quanto riguarda infine il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo che sanziona il carattere insufficiente della motivazione di decisioni che non precisano le nozioni
essenziali sulle quali si fondano (
61
), la ricorrente non ha chiarito quali sono, nella specie, le nozioni su cui il Tribunale si sarebbe basato senza averne chiarito
il significato.
47.
In base all’insieme delle considerazioni che precedono, la prima censura del terzo motivo d’impugnazione deve, a mio avviso,
essere respinta.
b) Sulla seconda censura
48.
Nel quadro della sua seconda censura, la ricorrente lamenta anzitutto il carattere contraddittorio, incomprensibile e insufficiente
della motivazione della sentenza impugnata. Essa si riferisce, in particolare, all’affermazione del Tribunale secondo cui
[OSCURATO:PERSONA] e la sua filiale costituiscono una sola impresa – laddove la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe al contrario considerate
come entità autonome –, nonché alla confusione ripetuta in diversi passaggi della sentenza impugnata tra le nozioni di impresa
e di società. [OSCURATO:PERSONA] ritiene sussista altresì una contraddizione tra la prima e l’ultima frase del punto 105 della
sentenza impugnata.
49.
Al riguardo rilevo, in primo luogo, che, come sottolinea, a mio avviso, correttamente la [OSCURATO:PERSONA], la constatazione che
due società costituiscono un’unica impresa non è incompatibile né con l’invio a queste ultime di distinte CA, necessario al
fine di informare entrambe le società degli addebiti formulati nei loro confronti, né con l’applicazione di ammende separate,
il cui ammontare deve essere calcolato in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna società. Contrariamente a quanto
afferma la ricorrente, non esiste pertanto alcuna contraddizione tra detta constatazione e il fatto che, nella procedura amministrativa,
la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto, per l’invio della CA e la fissazione dell’ammenda, della circostanza che [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] costituivano soggetti giuridici autonomi. In secondo luogo, non ritengo neanche fondato l’argomento secondo cui
la pretesa confusione tra le nozioni di società e di impresa, in particolare ai punti 8, 17-18, 107 e 123 della sentenza impugnata,
renderebbe contraddittoria e incomprensibile la motivazione della stessa. I punti 8, 17 e 18 fanno parte della descrizione
degli antecedenti in fatto della controversia, e si limitano a riprendere il contenuto della [OSCURATO:PERSONA]. Da parte sua, il punto
107 contiene unicamente un richiamo della giurisprudenza della Corte. Infine, al punto 123, il Tribunale, citando una precedente
giurisprudenza, conclude che, quando un gruppo di società costituisce una sola impresa, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a imputare
la responsabilità di un’infrazione commessa da tale impresa alla società responsabile dell’azione del gruppo e ad infliggere
un’ammenda a tale società. Sia che li si consideri ciascuno isolatamente o in combinazione tra loro, o ancora inseriti nel
ragionamento complessivo del Tribunale, i suddetti punti non rivelano nessuna contraddizione tale da rendere, come sostiene
la ricorrente, incongrua o incomprensibile la motivazione della sentenza impugnata. Per quanto concerne, in terzo luogo, la
pretesa contraddizione contenuta al punto 105 della sentenza impugnata, basti rilevare che, in tale punto, il Tribunale si
limita a spiegare che, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rivendica sì un margine di discrezionalità in fattispecie analoghe
a quella della ricorrente, ma che esso è unicamente esercitato nel momento in cui, dopo aver dimostrato l’esistenza dei presupposti
d’imputabilità di ciascuna società appartenente a un gruppo, la [OSCURATO:PERSONA] valuta se imputare tale responsabilità a tutte
le società del gruppo o unicamente a quelle che hanno direttamente partecipato all’infrazione. Non esiste pertanto alcuna
contraddizione tra la prima e l’ultima frase di tale punto.
50.
La ricorrente contesta inoltre la circolarità del ragionamento del Tribunale, il quale, a suo avviso, muoverebbe dal postulato
che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un’unica impresa per escludere la pertinenza di elementi che invece sarebbero stati
considerati dalla giurisprudenza anteriore come indici dell’esistenza di imprese distinte (ad esempio, l’ignoranza dell’infrazione
da parte della capogruppo). Come correttamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è partito da alcun postulato, ma si
è limitato a considerare legittimo il ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla presunzione che ha consentito d’imputare a [OSCURATO:PERSONA]
la responsabilità per l’infrazione commessa dalla sua filiale, pur in assenza di una relazione d’istigazione o di una sua
diretta implicazione nell’infrazione, nonché ad affermare l’esistenza dei presupposti di fatto che autorizzavano il ricorso
a una tale presunzione. In tale contesto è del tutto logico considerare, come ha fatto il Tribunale, che anche l’eventuale
ignoranza dell’infrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] non fosse tale da rimettere in discussione il fondamento di una tale responsabilità.
La presunta circolarità del ragionamento del Tribunale altro non è che la conseguenza del fatto che quest’ultimo ha approvato
il ricorso alla suddetta presunzione e non è in alcun modo indice di un vizio della motivazione.
51.
In base alle considerazioni che precedono, ritengo che anche la seconda censura del terzo motivo d’impugnazione sia da respingere.
c) Conclusioni sul terzo motivo d’impugnazione
52.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle osservazioni svolte, suggerisco alla Corte di rigettare integralmente il terzo motivo d’impugnazione.
4. Sul quarto motivo d’impugnazione, relativo alla violazione dell’art. 263 TFUE
53.
La ricorrente fa valere che il Tribunale ha oltrepassato i limiti del controllo di legittimità sostituendo la propria motivazione
a quella, carente, della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto concerne il rigetto da parte di quest’ultima degli indizi
apportati dalla ricorrente per superare la presunzione che ha consentito di imputare a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per
l’infrazione commessa dalla sua filiale.
54.
Al riguardo, osservo anzitutto che gli argomenti della ricorrente muovono dal presupposto di una carenza nella motivazione
della [OSCURATO:PERSONA], carenza che non è tuttavia emersa dall’esame della prima censura del terzo motivo d’impugnazione (v. supra,
paragrafi 42‑46). Rilevo inoltre che, nella sentenza DIR [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato che, nell’ambito del controllo
di legittimità di cui all’art. 230 CE (divenuto 263 TFUE), il giudice comunitario non può sostituire la propria motivazione
a quella dell’autore dell’atto impugnato, la Corte ha tuttavia precisato che, «(…) nell’ambito di un ricorso di annullamento,
il Tribunale può essere indotto ad interpretare la motivazione dell’atto impugnato in maniera diversa dal suo autore, o addirittura,
in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da quest’ultimo» sebbene ciò non sia possibile «quando
nessun elemento materiale lo giustifichi» (
62
). Il margine di manovra concesso al Tribunale, nei limiti del suo controllo di legittimità, è dunque più ampio di quanto non
pretenda la ricorrente. Peraltro, nel respingere, ai punti 160 e segg. della sentenza impugnata, gli elementi apportati da
[OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’autonomia di comportamento della sua filiale sul mercato, il Tribunale si è limitato a fornire
una motivazione, certamente più dettagliata di quella che figura nella [OSCURATO:PERSONA], ma comunque conforme a quest’ultima. Ne
consegue che esso non ha proceduto ad alcuna sostituzione dei motivi.
55.
In base a quanto esposto, il quarto motivo d’impugnazione, basato sulla violazione dell’art. 263 TFUE, deve, a mio avviso,
essere respinto.
5. Sul quinto motivo, relativo a una violazione delle regole che governano l’imputabilità
56.
Prima di esaminare le censure sollevate nel quadro di tale motivo, ricordo che [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile
dell’infrazione commessa dalla sua filiale [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un ragionamento presuntivo, al quale, negli ultimi anni,
la [OSCURATO:PERSONA] fa sempre più spesso ricorso nella repressione di cartelli in cui sono coinvolte società appartenenti a grandi
gruppi industriali. Tale ragionamento si fonda, in sostanza, sull’idea che, poiché, in linea di principio, una partecipazione
totalitaria [o, come nel caso di specie, quasi‑totalitaria] della società capogruppo nel capitale della filiale conferisce
alla prima il potere di influenzare in modo determinante la politica commerciale della seconda (
63
), è legittimo supporre, in assenza di prova contraria, che una tale influenza è stata effettivamente esercitata e che, pertanto,
la filiale non ha determinato in modo autonomo il suo comportamento sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] citata causa [OSCURATO:PERSONA] la Corte, come in
precedenza il Tribunale, si è pronunciata in favore della legittimità del ricorso a un tale ragionamento, precisando che,
in tale contesto, la responsabilità della società controllante non discende dalla semplice detenzione del 100% del capitale
della filiale, ma dalla combinazione di tale circostanza di fatto con l’assenza di elementi idonei a contestare la possibilità
della controllante di influire in modo determinante sulla politica commerciale della controllata o a dimostrare l’autonomia
di quest’ultima sul mercato (
64
). Nonostante tale precisazione, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] lasciava adito a un’interpretazione secondo cui la presunzione di controllo
effettivo, congiuntamente all’assenza di prova contraria, non fosse sufficiente a consentire l’imputazione alla società madre
dell’infrazione commessa dalla filiale, ma dovesse essere corroborata da ulteriori elementi tali da rafforzare l’idea di un’unicità
di intenti tra le due società (nella specie, la Corte aveva fatto specifico riferimento alla circostanza che la capogruppo
si fosse presentata, nel corso del procedimento amministrativo, come unico interlocutore della [OSCURATO:PERSONA] per le società
del gruppo [OSCURATO:PERSONA]) (
65
). Come noto, tale interpretazione è stata respinta dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
66
), di cui si parlerà più diffusamente in seguito. L’ambito di applicazione della presunzione in parola è stato di recente esteso
anche alle ipotesi di controllo detenuto tramite una società a sua volta controllata al 100% (
67
).
57.
Nonostante le giurisdizioni comunitarie abbiano ripetutamente confermato la legittimità del ricorso alla presunzione in parola (
68
), che peraltro trae le sue origini da una pronuncia della Corte ben più risalente (
69
), le società la cui responsabilità è riconosciuta in applicazione di tale presunzione ricorrono sempre più frequentemente
contro le decisioni che infliggono loro ammende per i comportamenti anticoncorrenziali delle loro filiali, criticando il metodo
d’imputazione seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivi largamente convergenti (
70
). [OSCURATO:PERSONA] specie, il quinto motivo a sostegno dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro censure.
a) Sulla prima censura
58.
Nel quadro della sua prima censura, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che il ricorso alla presunzione in parola viola
le regole sull’onere della prova e, in particolare, l’art. 2 del regolamento n. 1/2003, in base al quale «l’onere della prova
di un’infrazione dell’articolo [101], paragrafo 1, o dell’articolo [102] del Trattato incombe alla parte o all’autorità che
asserisce tale infrazione». Non ritengo che un tale argomento possa prosperare. Legittimare la [OSCURATO:PERSONA] a procedere mediante
un ragionamento logico deduttivo fondato su una norma di esperienza (espressione dell’«id quod plerumque accidit») – la cui
fondatezza, sotto il profilo della correttezza e della probabilità della sequenza logica, non è, in sé, contestata dalla ricorrente
– non determina un’alterazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, ma consente unicamente, in presenza di specifiche
circostanze, il ricorso a un particolare mezzo di prova (
71
).
59.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la natura penale delle sanzioni inflitte per violazione dell’art. 101 TFUE nonché
la concentrazione di poteri in capo alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto condurre il Tribunale a invalidare il ricorso alla presunzione
applicata a [OSCURATO:PERSONA] in violazione del principio di presunzione d’innocenza consacrato all’art. 6, n. 2, CEDU.
60.
Al riguardo, ricordo anzitutto che la CEDU non vieta il ricorso in ambito penale a presunzioni di fatto o di diritto, ma esige
che esse siano circoscritte entro «limiti ragionevoli» che tengano conto dell’importanza degli interessi in gioco e della
necessità di preservare i diritti della difesa (
72
). Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si evince che tali limiti sono, in linea di principio, considerati
rispettati nel caso in cui sia data al soggetto contro il quale opera la presunzione la possibilità di fornire la prova contraria,
e ciò anche nell’ambito di quello che detta Corte definisce il «nocciolo duro» del diritto penale. Così, ad esempio, nella
sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Strasburgo ha considerato compatibile con il principio di presunzione d’innocenza e, più
in generale, con le regole dell’equo processo, la presunzione di responsabilità collegata alla detenzione di stupefacenti
prevista dal codice delle dogane francese, essendo comunque riconosciuta all’imputato la possibilità di dimostrare di aver
agito in stato di necessità o a seguito di errore inevitabile (
73
). Analogamente, non sono state ritenute in violazione del principio di presunzione d’innocenza la presunzione di responsabilità
collegata alla funzione dirigenziale dell’accusato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]
(
74
), né la presunzione che i beni acquisiti da un soggetto condannato in base alla legge sugli stupefacenti in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] nei sei ani antecedenti la commissione del reato costituiscano proventi del traffico di droga, in quanto tali confiscabili (
75
): in entrambi i casi si trattava, infatti, di presunzioni superabili mediante prova contraria. Più in generale, nella menzionata
sentenza Janosevic, la Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo aver precisato che l’impiego di presunzioni in diritto penale
deve essere proporzionato agli scopi perseguiti, ha affermato che una presunzione che sia difficile da superare, ma contro
la quale sia comunque possibile apportare la prova contraria, rientra nei limiti del ragionevole (
76
).
61.
Ciò premesso, ricordo che la Corte e il Tribunale hanno iteratamente affermato che la presunzione di esercizio effettivo di
un’influenza determinante della controllante sulla politica commerciale della controllata è una presunzione «semplice», superabile
mediante prova contraria (
77
). La ricorrente ritiene tuttavia che tale presunzione sia
di fatto
insuperabile. A sostegno della sua tesi, essa cita tre elementi: i) il fatto che l’entità della partecipazione al capitale
della filiale è sufficiente a determinare l’applicazione della presunzione; ii) l’affermazione del Tribunale, contenuta al
punto 105 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] conserva un potere discrezionale per imputare la responsabilità
dell’infrazione alla società madre anche in presenza di una partecipazione al capitale della filiale pari o superiore a 98%,
e iii) la valutazione fatta dal Tribunale degli indizi apportati dalla ricorrente.
62.
Quanto al primo di tali elementi, se è vero che una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria è stata ritenuta sufficiente
ad attivare la presunzione in parola, quest’ultima ha tuttavia ad oggetto l’esercizio effettivo del potere di controllo conferito
da detta partecipazione con modalità tali da incidere sul comportamento della controllata sul mercato. La società madre chiamata
in causa in virtù di tale presunzione ha dunque la possibilità di opporsi alla sua applicazione, ad esempio, provando che,
malgrado l’entità della partecipazione, quest’ultima non consente, per ostacoli giuridici o di fatto, di esercitare un effettivo
controllo sulla politica commerciale della filiale, ovvero che, nonostante tale controllo sia possibile, esso non è stato
in concreto esercitato, o ancora che, nonostante i tentativi della società madre di influenzare il comportamento della controllata
sul mercato, quest’ultima ha comunque tenuto un comportamento autonomo (in ipotesi contravvenendo alle istruzioni date dalla
società madre (
78
)). Come correttamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che sia difficile apportare la prova necessaria a superare una
presunzione non implica di per sé che tale presunzione sia di fatto insuperabile. Inoltre, come la stessa Corte europea dei
diritti dell’uomo ha affermato (v. supra, paragrafo 60), una presunzione, pur difficile da superare, resta entro limiti accettabili
fintanto che esiste la possibilità di apportare la prova contraria.
63.
Per quanto concerne il secondo elemento invocato dalla ricorrente a sostegno del carattere di fatto inconfutabile della presunzione
in parola, osservo che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] conservi un margine di discrezionalità nel decidere se imputare l’infrazione
anche alla società madre che detiene una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria nel capitale della filiale non ha
alcuna incidenza sul carattere relativo di tale presunzione, quanto meno nella misura in cui non è contestato che il ricorso
alla stessa è escluso qualora sia apportata la prova che nessuna influenza determinante è stata esercitata dalla controllante
sulla politica commerciale della controllata. Per il resto, mi limito a osservare che, in linea di principio, come rilevato
dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, il fatto che una presunzione non operi in modo automatico contribuisce a
mantenere la sua applicazione entro limiti ragionevoli (
79
).
64.
Infine, circa la valutazione degli elementi di prova compiuta dal Tribunale, la ricorrente fa valere che quest’ultimo richiede
in sostanza di apportare una prova negativa di assenza di interferenza nel comportamento sul mercato della filiale, una sorta
di probatio diabolica incompatibile con il diritto all’accesso al giudice e a un controllo giurisdizionale effettivo. In proposito,
osservo che data la natura della presunzione, che consente, attraverso un’operazione logico-deduttiva, di inferire da un fatto
noto la prova di un fatto ignorato, appare logico che il soggetto contro cui essa opera dovrà, in linea di principio, apportare
la prova negativa del fatto accertato in via meramente presuntiva. La sola circostanza che sia richiesta una prova siffatta
non consente di concludere, come fa la ricorrente, nel senso del carattere inconfutabile della presunzione, in particolare
laddove, come nel nostro caso, tale prova va ricercata nella sfera del soggetto contro cui la presunzione opera. D’altra parte,
alla luce della giurisprudenza tanto della Corte (
80
) che della Corte europea dei diritti dell’uomo (
81
), tale circostanza non sembra di per sé porsi in contrasto con il principio della presunzione d’innocenza.
65.
[OSCURATO:PERSONA] replica, la ricorrente cita a sostegno delle sue allegazioni la recente pronuncia resa nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
82
). In tale sentenza, la Corte ha affermato che il principio della presunzione d’innocenza non osta alla presunzione prevista
dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2003/6/CE (
83
), in base alla quale l’intenzione dell’autore di un abuso di informazioni privilegiate si deduce implicitamente dagli elementi
materiali costitutivi di tale violazione, «dato che questa presunzione è confutabile e i diritti della difesa sono garantiti» (
84
). Tale affermazione è in linea con l’analisi fin qui svolta e non apporta argomenti in favore della tesi della ricorrente.
66.
Secondo quest’ultima, tuttavia, ai punti 55 e segg. della sentenza in parola, la Corte avrebbe precisato i limiti di applicazione
delle presunzioni in diritto economico, escludendo la loro automaticità e affermando la necessità per l’autorità competente
di compiere un esame approfondito delle circostanze di fatto, esame che, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non avrebbe
condotto. In proposito, mi sembra che la ricorrente conferisca ai citati punti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] una portata
generale che essi non hanno. Inoltre, contrariamente alla lettura che ne fa la ricorrente, in tali punti la Corte si limita
a interpretare la nozione di «utilizzazione dell’informazione privilegiata» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva n. 2003/6
alla luce degli obiettivi della stessa, imponendo alle autorità competenti di verificare che una tale utilizzazione rivesta
effettivamente il carattere indebito che detta direttiva mira a vietare in nome dell’integrità dei mercati finanziari e della
fiducia degli investitori (
85
): qualora un tale carattere indebito non possa essere stabilito, poiché l’uso che è fatto dell’informazione privilegiata non
è contrario alla finalità della direttiva (
86
), gli elementi costitutivi del delitto di insider trading non sono riuniti e,
di conseguenza
, l’elemento psicologico di tale infrazione non può essere presunto. In altri termini, l’obbligo imposto alle autorità competenti
di compiere un esame approfondito delle circostanze di fatto dell’operazione non riguarda l’oggetto della presunzione, vale
a dire l’intenzionalità, ma unicamente gli elementi materiali dell’infrazione da cui tale intenzionalità è desunta. La sentenza
[OSCURATO:PERSONA] non corrobora dunque in alcun modo la tesi della ricorrente, secondo cui la presunzione sulla quale si
è fondata la [OSCURATO:PERSONA] per imputarle la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua filiale avrebbe dovuto essere
confortata da ulteriori elementi di prova. In ogni caso, come correttamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha
di fatto esaminato l’insieme degli elementi sottoposti dalla ricorrente per confutare la presunzione ad essa applicata.
67.
Per il resto, gli argomenti invocati dalla ricorrente nel quadro della censura in esame ripropongono alcuni degli argomenti
già discussi nel quadro dell’analisi del terzo motivo d’impugnazione. In proposito è sufficiente osservare che, contrariamente
a quanto sembra affermare la ricorrente, il Tribunale non ha stabilito nessuno “standard di prova” nel respingere la pertinenza
o la sufficienza degli elementi probatori avanzati dalla ricorrente, ma si è attenuto ad un esame di tali elementi considerati
isolatamente e nel loro insieme (punti 160‑173 della sentenza impugnata). Spingere oltre l’analisi rischia di rimettere in
questione la valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado, in assenza di elementi invocati dalla ricorrente
a sostegno di un loro eventuale snaturamento.
b) Sulla seconda censura
68.
Con la seconda censura del suo quinto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, legittimando il ricorso alla presunzione
su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA], contravverrebbe, in violazione del principio di sussidiarietà, al principio di autonomia
della persona giuridica, fondamento del diritto societario degli Stati membri. Ciò priverebbe la persona giuridica dei propri
diritti della difesa, del diritto alla presunzione di innocenza e del diritto al rispetto del principio della personalità
delle pene.
69.
Al riguardo, osservo che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la presunzione sulla base della quale essa è
stata riconosciuta responsabile dell’infrazione commessa dalla sua filiale [OSCURATO:PERSONA] non viola di per sé il principio di autonomia
delle persone giuridiche in seno a un gruppo di società, quale riconosciuto in diritto francese. In effetti, come si è visto
sopra, oggetto di tale presunzione è l’esercizio di un’influenza determinante della società madre sulla politica commerciale
della filiale, reso possibile dall’esistenza di una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria della prima nel capitale
della seconda, e di cui si desume, fino a prova contraria, il carattere effettivo. Non è dunque di per sé la presunzione in
oggetto a incidere sul principio di autonomia delle persone giuridiche ma, semmai, l’idea, che, ove una tale influenza sia
accertata, in via presuntiva o no, la società madre e la filiale costituiscono un’unità economica, e dunque un’unica impresa,
ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato. Tale costruzione, da tempo accolta nella giurisprudenza
dei giudici dell’Unione (
87
), ha, come noto, consentito di estendere la nozione di impresa, su cui si fondano tali disposizioni, anche a soggetti che
non intervengono direttamente sul mercato e di infliggere loro ammende nonostante non abbiano personalmente preso parte all’infrazione.
Ciò premesso, anche una tale costruzione non sembra incompatibile con il principio invocato dalla ricorrente.
70.
In primo luogo, la conclusione, ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, secondo cui la società madre esercita
un’influenza determinante sulla politica commerciale della filiale, di tal guisa che il comportamento di quest’ultima sul
mercato non può considerarsi autonomo – sia tale conclusione semplicemente desunta in virtù dei legami capitalistici esistenti
tra i due soggetti ovvero corroborata da specifici elementi di prova –, non rimette in questione l’autonomia giuridica di
tali soggetti, nella misura in cui, come si è visto, essi sono considerati distinti tanto per quanto concerne l’esercizio
dei loro diritti della difesa (invio della CA, possibilità di presentare osservazioni, audizione, diritto a un ricorso giurisdizionale)
quanto ai fini della fissazione dell’ammenda. A questo proposito, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la responsabilità
della capogruppo per il comportamento delle filiali non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui,
ma si fonda sull’esistenza, presunta o provata, di un’immistione della prima nella definizione degli orientamenti di politica
commerciale della seconda e dei comportamenti di quest’ultima sul mercato (
88
). In secondo luogo, il principio di autonomia delle persone giuridiche in seno a un gruppo non è, nemmeno in diritto francese,
inderogabile, essendo ammessa, in determinate situazioni – ad esempio nel caso di confusione dei patrimoni – e in settori
specifici, segnatamente in diritto fiscale e contabile, la sua coesistenza con l’idea di unità economica del gruppo (
89
).
71.
Nel quadro della censura in esame, [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno di
apportare indizi concreti sulla mancanza di autonomia sul mercato di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe contraddetto una giurisprudenza
costante che richiede quanto meno un collegamento tra la presunzione e l’oggetto dell’accordo o il mercato rilevante. In proposito,
mi limito a rinviare a quanto già esposto supra, al paragrafo 56, sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte e l’interpretazione
che essa ha fatto della giurisprudenza anteriore.
72.
In base all’insieme delle considerazioni esposte, la seconda censura del quinto motivo d’impugnazione dev’essere, a mio avviso,
respinta in quanto infondata.
c) Sulla terza censura
73.
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] un margine discrezionale nell’imputare alle società
madri le infrazioni commesse dalle filiali. Una tale discrezionalità sarebbe lesiva dei principi di legalità e di certezza
del diritto. La prassi della [OSCURATO:PERSONA] in materia sarebbe incoerente e tale incoerenza risulterebbe in particolare dal fatto
che la ricorrente è stata riconosciuta responsabile del comportamento della sua filiale [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie e non in
un precedente procedimento d’infrazione.
74.
Emerge in particolare dal punto 105 della sentenza impugnata che il Tribunale ha escluso che il margine di discrezionalità
rivendicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 260 della [OSCURATO:PERSONA] riguardasse l’imputazione a una società della responsabilità per
le infrazioni commesse da un’altra società. Secondo quanto affermato dal Tribunale in tale punto, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
chiarito, nel corso dell’udienza e nelle sue memorie scritte, che tale margine di discrezionalità concerne unicamente la decisione
di sanzionare o no l’insieme delle società appartenenti a un gruppo, una volta accertata l’esistenza delle condizioni per
l’imputabilità di ciascuna di esse. La presente censura risulta dunque priva di fondamento in fatto e dev’essere conseguentemente
respinta.
d) Sulla quarta censura
75.
Con la quarta censura del suo quinto motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta, infine, una violazione del principio di
eguaglianza. La censura è diretta contro il punto 175 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe convalidato il
diverso trattamento accordato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente – per imputare la quale è stato ritenuto sufficiente il solo
nesso capitalistico con [OSCURATO:PERSONA] – e alle altre società madri coinvolte nell’accordo, in particolare quelle del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e di Clariant, per le quali invece l’istituzione convenuta avrebbe fornito ulteriori indizi sull’assenza di autonomia
delle rispettive filiali. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che nel caso di tali società essa disponeva di detti indizi
e li ha perciò menzionati, a titolo sovrabbondante, nella [OSCURATO:PERSONA]. Concordo con l’istituzione convenuta nel considerare
che questa sola circostanza non consente di per sé di concludere ad una violazione del principio della parità di trattamento.
Pertanto, anche la quarta censura del quinto motivo deve, a mio avviso, essere respinta.
e) Conclusioni sul quinto motivo d’impugnazione
76.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono ritengo che il quinto motivo d’impugnazione debba essere integralmente
respinto.
6. Sul sesto motivo d’impugnazione
77.
Con il suo sesto motivo d’impugnazione, sollevato a titolo subordinato, la ricorrente fa valere che gli errori di diritto
e le violazioni del diritto dell’Unione che viziano la sentenza impugnata devono quanto meno condurre ad annullare o ridurre
l’ammenda. Poiché, sulla base dell’analisi che precede, sono giunto alla conclusione che l’insieme delle censure sollevate
dalla ricorrente sono prive di fondamento, ritengo che tale motivo, anche a prescindere dalla scarsa chiarezza della sua formulazione,
evidenziata dalla [OSCURATO:PERSONA], debba in ogni caso essere respinto nel merito. [OSCURATO:PERSONA] replica la ricorrente invoca, nel quadro
di tale motivo, altresì una violazione del principio di proporzionalità delle pene. A parte i dubbi di ricevibilità che tale
censura solleva, in particolare dato il suo carattere tardivo (
90
), ritengo che gli elementi invocati dalla ricorrente, segnatamente il fatto che essa non ha partecipato all’infrazione, non
ne ha avuto conoscenza e non ha potuto trarne alcun vantaggio non operando direttamente sul mercato in causa, si limitino
a generiche affermazioni – ancora una volta dirette essenzialmente a rimettere in discussione la legittimità degli elementi
su cui si basa l’imputazione della ricorrente – che non consentono di contestare seriamente la proporzionalità dell’ammenda
inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA].
78.
[OSCURATO:PERSONA] misura in cui, nel quadro di tale motivo, la ricorrente invoca l’esercizio da parte della Corte della competenza giurisdizionale
anche di merito di cui all’art. 261 TFUE, ricordo che, in base a una giurisprudenza consolidata, non spetta alla Corte, quando
si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria
valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, sull’importo
delle ammende inflitte ad imprese a causa della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (
91
). La ricorrente non ha peraltro contestato la legittimità delle condizioni cui il Tribunale ha subordinato, nella sentenza
impugnata, l’esercizio (o il non esercizio) della sua competenza giurisdizionale anche di merito (
92
).
79.
Pertanto, anche il sesto motivo d’impugnazione, sollevato a titolo subordinato, deve, a mio avviso, essere integralmente respinto.
B –
Sulle spese
80.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché suggerisco di respingere l’impugnazione e poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso della condanna della
ricorrente alle spese, ritengo che quest’ultima debba essere condannata alle spese del presente giudizio.
III –
Conclusioni
81.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare
la ricorrente alle spese.
1
– Lingua originale: l’italiano.
2
– C (2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE, pratica
COMP/E‑1/37.773 – AMCA.
3
– Sentenza 30 settembre 2009, causa T‑174/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑183).
4
– Firmata a Roma il 4 novembre 1950.
5
– Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui
agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1). Come noto, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, la qualificazione di una sanzione come non penale nell’ordinamento di uno Stato contraente non esclude
che a detta sanzione sia comunque riconosciuta natura penale ai fini dell’applicazione delle disposizioni della CEDU (v. Corte
eur. D.U., sentenza 8 giugno 1976, Engel e a., serie A, n. 22). Senza spingere oltre la mia analisi, osservo che, alla luce
di tale giurisprudenza, appare improbabile che le sanzioni irrogate sulla base del regolamento n. 1/2003 possano non rivestire
carattere penale ai sensi della Convenzione.
6
– V., in tal senso, sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P
e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag I‑123, punto 64), e 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑1331, punto 68).
7
– V., in tal senso, sentenze della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da
C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8375, punti 181‑183), e
21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑8725, punto 38).
8
– V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 7, punti 315 e 316), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6, punti 66 e 67).
9
– V. sentenza 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑829, punto 59).
10
– Ibidem, punto 58.
11
– Ibidem, punto 60. Tale affermazione va tuttavia considerata nel contesto della censura sollevata da [OSCURATO:PERSONA], la quale si
lamentava di non essere stata informata, prima della CA, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di taluni verbali redatti
nel corso di indagini condotte nel quadro di un processo penale nazionale e di cui essa contestava l’ammissibilità quali elementi
probatori nel procedimento aperto dalla [OSCURATO:PERSONA], punti 54‑55 e 60. Una censura analoga, relativa alla mancata comunicazione,
nella fase antecedente alla CA, di taluni elementi di prova utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase successiva del procedimento,
è stata respinta dal Tribunale nella sentenza 8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC-Treuhand/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1501, punto 49).
12
– Sentenza 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2859, punto 15). Tale principio
è stato di recente ribadito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63.
13
– Riconosciuto dalla Corte nella sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1575).
14
– V. sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3283).
15
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota
7, punti 49‑50).
16
– Cit., punto 52.
17
– V., ad esempio, sentenza 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7191, punti 34 nonché 37 e ss).
18
– Cit., punti 53‑56. Il corsivo è mio.
19
– Corte eur D.U., sentenze 27 febbraio 1980, Deweer c. Belgio, serie A, n. 35, punto 42.
20
– Corte eur D.U., sentenza 27 giugno 1968, Neumeister c. Austria, serie A, n. 8, punto 18.
21
– Corte eur D.U., sentenze Deweer c. Belgio, cit., punti 42 e 47; 15 luglio 1982, [OSCURATO:PERSONA] c. Germania, serie A, n. 51, punto 73,
e 21 maggio 2003, Janosevic c. Svezia, Recueil des arrêts et décisions 2002-VII, punto 91, in cui il termine ad quem, ai fini
del calcolo della durata del procedimento, è stato rinvenuto nel momento in cui l’amministrazione fiscale ha notificato al
soggetto l’accertamento fiscale con la maggiorazione dell’imposta dovuta (nello stesso senso, v. sentenza 21 maggio 2003,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Svezia, punto 103).
22
– Corte eur D.U., sentenza 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda, serie A, n.
32, punto 24.
23
– Corte eur D.U., sentenza Deweer c. Belgio, cit., punto 42.
24
– V. Corte eur. D.U., [OSCURATO:PERSONA] c. Germania, cit., punto 73. In tale sentenza, la Corte, nel fissare il termine ad quem per determinare
la durata del procedimento, ha escluso che questo coincidesse, da un lato, con il deposito della denuncia, poiché questa,
pur avendo dato luogo all’apertura di una prima indagine preliminare, successivamente archiviata, «non aveva determinato misure
d’istruzione», e, dall’altro, con l’avvio della seconda indagine preliminare, iniziata con «l’audizione di numerosi testimoni,
interrogati sulle accuse formulate nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]». Non avendo potuto determinare «a partire da quando gli interessati
[i coniugi [OSCURATO:PERSONA]] [avevano] avuto ufficialmente conoscenza dell’indagine e ne hanno sentito gli effetti», la Corte ha fissato
un termine successivo (di circa un anno) all’avvio della prima indagine preliminare.
25
– V. Corte eur. D.U., [OSCURATO:PERSONA] c. Germania, cit. [OSCURATO:PERSONA] sentenza Deewer, cit., detta Corte ha invece negato che integrasse accusa
ai sensi dell’art. 6, n. 1, CEDU l’ispezione fatta nei locali commerciali del ricorrente, poiché rientrante nei controlli
ordinari per assicurarsi del rispetto della legge.
26
– Tale circostanza non è stata peraltro invocata dalla ricorrente né nel corso del procedimento amministrativo né dinanzi
al Tribunale per far valere un’eventuale insufficienza istruttoria.
27
– La ricorrente fa valere di essere stata l’unica società madre coinvolta nell’infrazione a essere stata informata solo allo
stadio della CA e menziona, a titolo di esempio, [OSCURATO:PERSONA] NV. Quest’ultima società ha tuttavia, come ricorda la stessa ricorrente,
costituito oggetto di misure d’istruzione nel corso dell’indagine preliminare (nella specie, richieste d’informazioni).
28
– Corte eur D.U., sentenza 27 aprile 2006, Casse c. Lussemburgo, punti 29‑33 e 71‑72. In tale sentenza la Corte ha ritenuto
che il ricorrente dovesse considerarsi come «accusato» ai fini dell’applicazione dell’art. 6, n. 3, lett. a), CEDU alla data
in cui fu ordinata una perquisizione nei locali della banca presso cui era stato dipendente, poiché è in tale momento che
un «insieme di indizi concordanti» indicavano in modo non ambiguo la sua qualità di «sospetto» (v. punto 33).
29
– Corte eur D.U., sentenza 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia. Rinvio al testo completo dei punti 54 e 62 di tale sentenza,
di cui solo alcuni estratti sono riportati nell’impugnazione.
30
– Corte eur D.U., sentenza 13 ottobre 2009, Dayanan c. Turchia, punti 31 e ss. richiamati dalla ricorrente.
31
– V. paragrafo 14. Gli altri punti delle [OSCURATO:PERSONA] menzionati dalla ricorrente riguardano la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA]
di organizzare incontri informali con le parti durante la fase d’inchiesta (paragrafo 38), i cosiddetti «State of [OSCURATO:PERSONA]»
(paragrafi 54‑60), incontri triangolari e incontri con il commissario o il direttore generale (paragrafi 61-64), nonché l’accesso
a una versione non confidenziale della denuncia. Anche a prescindere dal rilievo che, nella versione attuale delle [OSCURATO:PERSONA],
quanto meno le disposizioni relative agli «State of [OSCURATO:PERSONA]» non sono applicabili alle procedure relative ai cartelli
(v. par. 60), emerge, alla lettura dei sopramenzionati paragrafi, l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di condurre per quanto possibile
un’indagine aperta e trasparente, ma non quella di impegnarsi formalmente a mettere in atto, in ogni inchiesta, le differenti
iniziative in essi descritte.
32
– Che comporta, in sostanza, un’eccezione d’illegittimità del regolamento n. 1/2003.
33
– Corte eur. D.U., sentenza 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia. La questione sottoposta alla Corte europea dei diritti
dell’uomo riguardava la compatibilità con l’art. 6 CEDU dell’omissione dell’udienza nel procedimento d’appello contro una
maggiorazione d’imposta decisa dal fisco finlandese.
34
– L’elenco esemplificativo fornito al suddetto punto 43 della sentenza Jussila comprendeva inoltre le contravvenzioni amministrative,
le sanzioni disciplinari in base al diritto penitenziario e le ammende irrogate da giurisdizioni finanziarie. [OSCURATO:PERSONA]
europea dei diritti dell’uomo si era pronunciata in favore della natura penale delle sanzioni irrogate dal Conseil de la concurrence
francese per violazione delle regole nazionali a tutela della concorrenza nel caso [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, oggetto di
radiazione dal registro della Corte con sentenza 27 febbraio 1992. Per un’opinione contraria all’estensione dell’eccezione
contenuta al punto 43 della sentenza Jussila alle procedure comunitarie d’infrazione alle regole di concorrenza, v. Slater,
Thomas, Waelbroeck «[OSCURATO:PERSONA] before the [OSCURATO:PERSONA] and the Right to a fair Trail: no Need to Reform?»,
in
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
, 04/08, pag. 27.
35
– Lo stesso ragionamento si trova nella sentenza della Corte eur. D.U. 4 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, punto 32.
36
– Corte eur. D.U., sentenza 24 febbraio 1994, Bendenoun c. Francia, serie A, n. 284, e Janosevic c. Svezia, cit.
37
– V. sentenza Janosevic, cit., punto 81.
38
– V. sentenze Bendenoun, cit., punto 46, e Janosevic, cit, punto 81; nello stesso senso, sentenza 23 ottobre 1995, Umlauft
c. Austria, serie A, n. 328-B, punti 37‑39. Tale posizione riprende in sostanza quella già in precedenza espressa dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo quanto all’applicazione dell’art. 6 CEDU in ambito non penale (v., inter alia, sentenza 10 febbraio 1983,
Albert e [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio, serie A, n. 58, punto 29) e per le infrazioni penali minori (quali quelle relative al codice
della strada, v. sentenza 23 ottobre 1984, Öztürk c. Germania, punto 29).
39
– In italiano sarebbe più corretto utilizzare l’espressione «giurisdizione di merito», per quanto, come si vedrà meglio in
seguito, non sia chiaro, nel passaggio riportato, se la Corte europea dei diritti dell’uomo si riferisca effettivamente ad
una giurisdizione che trascende il sindacato di mera legittimità.
40
– Al punto 82 della sentenza la Corte rileva che i tribunali amministrativi «possono conoscere di ogni aspetto delle questioni
di cui sono investiti. Il loro esame non si limita ai punti di diritto ma può anche includere le questioni di fatto come la
valutazione delle prove (…)».
41
– V., ad esempio, sentenze 31 agosto 2007, Bistrovic c. Croazia
,
punto 53, riguardo alle «[OSCURATO:PERSONA]» croate; 21 settembre 1993, Zumtobel c. Austria, serie A, n. 268-A, punti 27‑32, con
riferimento al controllo esercitato nella specie dalla Corte amministrativa austriaca, e 25 ottobre 1995, Bryan c. [OSCURATO:PERSONA],
serie A, n. 335–A, punti 44‑47. Tali precedenti non riguardano tuttavia la materia penale.
42
– Corte eur. D.U., sentenza 14 novembre 2006, Tsfayo c. [OSCURATO:PERSONA], punto 48.
43
– Corte eur. D. U., sentenza 27 gennaio 2004, Kyprianou c. Cipro. In particolare, la Corte ha affermato che «en tant qu’instance
d’appel, celle-ci n’avait pas pleine juridiction pour examiner à nouveau l’affaire, mais pouvait seulement contrôler s’il
y avait dans le jugement de première instance des erreurs manifestes de droit ou de fait. Elle n’a pas procédé à nouveau à
un examen indépendant de l’accusation en matière pénale portée contre le requérant pour
contempt
devant la cour d’assises. En outre, la Cour suprême a estimé qu’elle ne pouvait pas intervenir dans le jugement de la cour
d’assises en reconnaissant la marge d’appréciation de cette dernière quant à infliger une peine au requérant». Tuttavia la
Corte ha anche aggiunto: «en réalité, la Cour suprême a refusé d’annuler la décision litigieuse au motif que la composition
de la cour d’assises n’était pas de nature à garantir son impartialité, alors qu’elle avait le pouvoir de le faire». Inoltre,
nella sentenza 15 dicembre 2005, nella stessa causa, la [OSCURATO:PERSONA], pur giungendo alla medesima conclusione, si è piuttosto
focalizzata sul fatto che la Corte suprema non aveva in ogni caso proceduto, pur avendone la competenza, all’annullamento
della decisione dell’istanza inferiore.
44
– Corte eur. D.U., sentenza 4 marzo 2004, [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio, punti 26 e 27.
45
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6, punti 61 e 62). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott
dell’8 dicembre 2005 nella causa C‑113/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], definita con sentenza 21 settembre 2006 (Racc. pag. I‑8831,
paragrafo 132), e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 16 novembre 2006 nella causa definita con la sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (paragrafi 45 e 48).
46
– [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 7, punto 692). Sull’argomento, mi permetto di rinviare
a P. [OSCURATO:PERSONA],
La compétence de pleine juridicition du juge communautaire
, in «Liber amicorum en l’honneur de [OSCURATO:PERSONA]», 2007, pag. 219.
47
– V., in tal senso, quanto all’art. 85 del Trattato CE, sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. 2545, punto 34); 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4487, punto
62), e 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10821, punto 78).
48
– In proposito, osservo che, al di fuori della materia penale, la Corte europea dei diritti dell’uomo sembra accettare la
possibilità che il sindacato giurisdizionale su provvedimenti amministrativi possa essere, in determinati ambiti, limitato
agli errori manifesti (v. sentenza Bryan, cit., punti 41 e 44‑47). In particolare, al punto 47, la Corte si esprime come segue:
«Ci si può ragionevolmente attendere un tal modo di procedere da parte di una giurisdizione d’appello in settori giuridici
specializzati come quello in causa, in particolare quando i fatti sono stati precedentemente accertati nel corso di una procedura
quasi giurisdizionale che garantisce il rispetto di numerose esigenze previste dall’art. 6, n. 1, CEDU». V. anche sentenza
Tsyfayo, cit., punto 46.
49
– In tal senso v. già sentenza 13 giugno 1972, cause riunite 9/71 e 11/71, Compagnie d’approvisionnement, de transport et
de crédit et [OSCURATO:PERSONA] de Paris/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 391). In particolare, le complesse valutazioni operate dalla
[OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate, v. sentenza
della Corte 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-8237, punto 34); sentenza del Tribunale
25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.
II-2405, punto 81).
50
– V. sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. II‑2501, punti 174 e 175), e 20 aprile 1999, cause riunite T‑305/94 ‑ T‑307/94, T‑313/94 ‑ T‑316/94, T‑318/94,
T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑931, punto 891).
51
– Per alcuni esempi, v. sentenza Zumtobel (cit., punti 31 e ss.), e la stessa sentenza Janosevic, cit.
52
– Non ritengo che a una diversa conclusione possa condurre la sola circostanza che, nella decisione impugnata, il Tribunale
abbia escluso la riduzione dell’ammenda richiesta dalla ricorrente sulla base della considerazione che quest’ultima non aveva
apportato argomenti o elementi di fatto tali da giustificare l’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito
in materia di ammende.
53
– V., in particolare, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1719,
punto 63 e giurisprudenza ivi citata), nonché 15 luglio 2004, causa C‑501/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6717, punto
73).
54
– Sentenza del Tribunale 22 octobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1739, punto
226).
55
– V., inter alia, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-199/99 P, Corus UK (Racc. pag. I‑11177, punto 145), citata dalla ricorrente.
56
– Rilevo che, in una recente pronuncia pregiudiziale, la Corte ha considerato applicabile la Carta anche con riferimenti
a fatti svoltisi anteriormente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C‑279/09,
DEB, non ancora pubblicata nella Raccolta).
57
– La ricorrente cita in proposito la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 14 gennaio 2010, Atanasovski c. Ex
Repubblica jugoslava di Macedonia.
58
– Sentenza 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9925).
59
– Sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8237).
60
– Corte eur. D.U., sentenza 19 dicembre 1997, Helle c. Finlandia. Rilevo peraltro che tale sentenza concerne, più che l’intensità
dell’obbligo di motivazione, l’esigenza di un esame sostanziale degli elementi essenziali sottoposti a controllo giurisdizionale.
Al punto 60 di tale sentenza, citato dalla ricorrente, detta Corte si esprime nei termini che seguono : «Eu égard à ces considérations,
la Cour souligne que la notion de procès équitable requiert qu’une juridiction interne qui n’a que brièvement motivé sa décision,
que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions
essentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions
d’une juridiction inférieure».
61
– [OSCURATO:PERSONA] richiama in particolare le sentenze 28 ottobre 1987, H. c. Belgio, punto 53, e 25 aprile 1997, Georgiadis
c. Grecia, punto 43.
62
– Sentenza 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑447, punti 38 e 42).
63
– In questo senso, v. già sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 619, punti 136‑137).
64
– Punto 28. In tal senso, v. anche sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑325/01, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. II‑3319, punti 218‑220).
65
– Punto 29. In tal senso si era pronunciato, nelle conclusioni presentate in tale causa, l’avvocato generale Mischo (Racc. pag. I‑9928,
punti 17-62). Nel medesimo senso, v. sentenza del Tribunale 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02,
T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑947, punto 132).
66
– Punto 62.
67
– V. sentenza del Tribunale 18 dicembre 2008, causa T‑85/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta),
confermata in sede di giudizio d’impugnazione dalla sentenza 20 gennaio 2011, causa C-90/09 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata nella Raccolta).
68
– Oltre alle citate sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e del [OSCURATO:PERSONA], v. sentenza del
Tribunale 12 dicembre 2007, causa T-112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./ [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑5049).
69
– V. sentenza 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3151, punto 50).
70
– V., ad esempio, il ricorso pendente dinanzi al Tribunale T-185/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
71
– D’altro canto, poiché la violazione allegata dalla ricorrente appare collegata più alla natura indiziaria della prova per
presunzione che al grado di attendibilità dell’inferenza su cui si fonda la presunzione di influenza determinante applicata
a [OSCURATO:PERSONA], non basterebbe, per rimediare a tale violazione, imporre alla [OSCURATO:PERSONA], come suggerito dalla ricorrente,
di «rafforzare» detta presunzione attraverso la produzione di ulteriori indizi dell’esercizio effettivo di tale influenza,
poiché ciò non modificherebbe la natura meramente indiziaria del quadro probatorio su cui si fonda la responsabilità della
società madre in circostanze come quella del caso di specie.
72
– V., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, punto 28. Tale giurisprudenza è ripresa
dalla Corte nella sentenza 23 dicembre 2009, causa C‑45/08, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 43).
73
– Corte eur. D.U., sentenza 25 settembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, punto 34; nello stesso senso, v. in precedenza sentenza
Salabiaku, cit.
74
– Corte eur. D.U., sentenza 30 marzo 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Francia, punto 24.
75
– V. Corte eur. D.U., sentenze 12 dicembre 2001, Phillips c. [OSCURATO:PERSONA], punto 43, e 23 dicembre 2008, Grayson e Barnham
c. [OSCURATO:PERSONA], punti 46-49. In entrambi i casi, tuttavia, la presunzione in questione non era stata applicata per permettere
l’incriminazione del ricorrente, ma unicamente per consentire di determinare il contenuto del provvedimento di confisca.
76
– Punti 101-105.
77
– V., inter alia, sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 60).
78
– In questo senso, v. sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e a./ [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 68, punto 62).
79
– In tal senso, v. Corte eur. D.U., sentenza Phillips c. [OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 43), in cui si è evidenziata la circostanza
che il giudice disponesse di un potere discrezionale nel far operare la presunzione che gli consentiva di escluderla qualora
la sua applicazione comportasse un serio rischio di ingiustizia.
80
– V. sentenza 16 luglio 2009, causa C‑344/08, Rubach (Racc. pag. I‑7033, punti 31‑33).
81
– V., ad esempio, sentenze Phillips c. [OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 43), e Grayson e Barnham c. [OSCURATO:PERSONA] (cit., punto 49).
82
– Cit. alla nota 72.
83
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16).
84
– Punto 44.
85
– V. punto 55.
86
– V. punto 61.
87
– V., ad esempio, la giurisprudenza citata ai punti 58 e 59 della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59).
88
– In questo senso, v. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 77.
89
– Sui limiti di tale principio v., tra l’altro, le conclusioni dell’avvocato generale Warner nella causa [OSCURATO:PERSONA],
che ha dato luogo alla sentenza 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 223).
90
– L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sulla quale la ricorrente fonda tale censura, è, anche se di poco, anteriore
al deposito dell’impugnazione. Rilevo inoltre che nessun motivo o argomento relativo a una pretesa violazione del principio
di proporzionalità è stato invocato dalla ricorrente in primo grado. Orbene, come correttamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA],
il Tribunale e la Corte hanno verificato il rispetto di tale principio in materia di ammende anche prima dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona. La ricevibilità della censura in questione è dunque dubbia anche in quanto motivo dedotto in giudizio
per la prima volta in sede d’impugnazione (v., da ultimo, sentenza 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).
91
– V., inter alia, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4411, punto 31); 17
dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-8417, punto 129), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(cit. alla nota 45, punto 210).
92
– Come si è già detto sopra, alla nota 52, nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse avanzato elementi
tali da consentirgli di rimettere in discussione l’ammontare dell’ammenda inflittale esercitando la sua competenza giurisdizionale
anche di merito (punto 242 della sentenza impugnata).