CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 17631/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 26/06/1961,avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LAURACONDEMI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], perCernuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, preliminarmente, fa presente che l’Ufficio delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza nell’ambito delproc.pen. n. 12880/2021 [OSCURATO:PERSONA] 10682/2021, emessa in data 30 marzo 2026, hadisposto la sostituzione della misura cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] equella degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella dell’obbligo di dimoranei rispettivi comuni di residenza, ordinando per l’effetto l’immediata liberazione deimedesimi se non detenuti per altra causa.Il difensore insiste, comunque, per la revoca di ogni misura cautelare;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] misura della custodia cautelare in carcere ed al di lui figlio [OSCURATO:PERSONA] quella degliarresti domiciliari.I ricorrenti sono indagati per numerosi reati, ma la misura cautelare è stata applicata inrelazione a quelli di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio ereimpiego di beni di illecita provenienza ed associazione per delinquere (capi 1, 4 e 15 dellaimputazione provvisoria), nei termini di cui meglio si dirà in prosieguo.Il solo [OSCURATO:PERSONA] è indagato anche per il reato di bancarotta fraudolenta di cui alcapo 3.In relazione al reato di cui al capo 4, è stata ritenuta sussistente l’aggravante dellafinalità di agevolare l’articolazione reggina della cosca di ‘ndrangheta Piromalli di GioiaTauro.Si tratta di vicenda illecita legata alle attività di società che gestiscono i parcheggilimitrofi all’Aeroporto di Bologna, che si assume fossero di interesse anche della criminalitàorganizzata.2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori econ unico atto, attraverso il quale deducono:1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il reato di intestazione fittizia dibeni di cui al capo 1 si fosse consumato nel tempo per effetto di atti plurimi e frazionati digestione fisiologica della società [OSCURATO:SOCIETA]., così rinnegando la natura istantanea ad effettipermanenti del delitto, che ne avrebbe determinato la consumazione alla data dellacostituzione della società l’8 ottobre 2012, con la consequenziale maturazione del termine diprescrizione, mancando ulteriori attribuzioni fittizie, non potendosi ritenere tale, in quantoeffettiva, la cessione di quote avvenuta nel 2023.2) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto assorbito il reato ditrasferimento fraudolento di valori in quelli di riciclaggio ed autoriciclaggio di cui al capo 4,trattandosi di una unica condotta dissimulatoria e stante la presenza della clausola di riservanell’art. 512-bis cod.pen.3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata dimostrazione del dolospecifico del reato di trasferimento fraudolento di valori, dal momento che alla data dicostituzione della società non esisteva alcun procedimento penale a carico dei [OSCURATO:PERSONA] dalquale trarre il convincimento che costoro avessero agito per schermare i beni al fine diimpedire misure di prevenzione a loro carico.4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen., sotto il profilo della agevolazione della coscaPiromalli.I rapporti sospetti dei ricorrenti con esponenti mafiosi sarebbero occasionali e nonsignificativi, riguardando rapporti con [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla società fallitaLe evenienze contenute nell’ordinanza non sarebbero rilevanti in tal senso, tanto inrelazione ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], quanto con riguardo alle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia, che sarebbero generiche ed ai rapporti con altri personaggi dipresunto spessore mafioso.5) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale e prima ancora ilGiudice per le indagini preliminari contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarottafraudolenta inerente alla società Fondacomm e da ritenersi prescritto, evidenziando,peraltro, un ruolo di amministratore fittizio del ricorrente non giustificato da alcuna risultanza;6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reatodi associazione per delinquere di cui al capo 15.Il Tribunale, sul punto, avrebbe reso una motivazione generica.7) violazione di legge in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, non essendo statavalorizzata la vetustà dei fatti e la circostanza che entrambi i ricorrenti non svolgono più8) vizio della motivazione per avere il Tribunale, quanto a [OSCURATO:PERSONA], giustificatola sussistenza delle esigenze cautelari non alla stregua dei parametri di legge ma attraversoun giudizio prognostico non consentito sulla futura entità della condanna.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.1. Il primo motivo è infondato.Tra le operazioni successive rispetto alla costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA], avvenutanel 2012, è stata segnalata dal Tribunale la cessione della stessa società a [OSCURATO:PERSONA] 2023, operazione che, come da nota contenuta a fg. 9 dell’ordinanza, è stata ritenutafittizia, in linea con la generalizzata prassi utilizzata dai ricorrenti di utilizzare prestanome,come lo stesso acquirente [OSCURATO:PERSONA] era stato in relazione ad altre vicende.Ne consegue che è priva di vizi giuridici la decisione del Tribunale che non ha rilevatola prescrizione del reato, dovendosi applicare il principio di diritto secondo il quale, il delittodi trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effettipermanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129-01).2. E’ infondato anche il secondo motivo.Il Tribunale, a fg. 9 dell’ordinanza, ha individuato la diversità di operazioni di riciclaggioe autoriciclaggio rispetto alla originaria intestazione fittizia.L’operatività della società ne è prova, sicché nessun assorbimento tra i reati potevaaver luogo.Infatti, l’identità tra intestazione fittizia e riciclaggio può sussistere solo se la condotta èunica, quindi se i proventi illeciti della società fallita Fontacomm fossero confluiti nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] senza ulteriori operazioni.Nel momento in cui la società [OSCURATO:SOCIETA] si rende operativa utilizzando proventi illeciti,anche attraverso la cessione del ramo di azienda o della stessa società, allora si tratta dicondotte differenti che non possono essere ritenersi assorbite, attraverso le quali sicommettono i reati di cui al capo 4.Inoltre, il reato di intestazione fittizia di beni può fungere da reato presupposto di quellidi riciclaggio e reimpiego.Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992,conv. in l. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Fattispecie relativa a condotte di riciclo e reimpiego di benieffettuate in ambito societario e volte a schermare le disponibilità facenti capo all'imputato ea sottrarle al pericolo di confisca). (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193- 01).Se così è, è agevole sostenere che una volta che era costituita fittiziamente nel 2012 laGisaps, così commettendosi il reato di intestazione fittizia, le operazioni successive inerentialla gestione economica della società fittizia costituiscono ulteriori reati di riciclaggio oautoriciclaggio o riempiego.3. E’ infondato il terzo motivo.Il Tribunale risponde alla specifica censura a fg. 6 dell’ordinanza impugnata.Va sottolineato che il reato di trasferimento fraudolento di valori è commesso anche alfine di agevolare quelli di riciclaggio e non solo per eludere le misure di prevenzione, sicchéla questione posta perde di rilevanza.D’altra parte, al di là dell’aspetto inerente alle misure di prevenzione ed alla loroprevedibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] (sul quale il Tribunale ha fornito risposta), siosserva che, dall’ordinanza emerge come la società [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita facendoconfluire capitali illeciti di altra società fallita e quindi per agevolarne il riciclaggio,circostanza che, peraltro, esclude la provenienza lecita delle fonti, come si sostienenell’ultima pagina del ricorso.In ogni caso, va posta comunque una distinzione tra il dolo di [OSCURATO:PERSONA],interponente, con il dolo di [OSCURATO:PERSONA], interposto.In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche coluiche non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia diprevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con taleintenzione e che di ciò l'agente sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutoimmune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilitàdell'imputato, avuto riguardo ai suoi legami familiari con il contesto mafioso di riferimento ealle caratteristiche della compravendita, direttamente collegata alle attività estorsive edusurarie poste in essere dai concorrenti e la cui stipula era avvenuta in assenza dellacorresponsione del prezzo d'acquisto). (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv.289021 - 02).4. Il quarto motivo è infondato in quanto i ricorrenti non si confrontano con l’ampiamotivazione offerta dal Tribunale ai fgg. 11-13 del provvedimento impugnato, rispetto allaquale il ricorso sovrappone argomentazioni di puro merito in ordine alla qualità esignificatività dei rapporti intrattenuti dai ricorrenti con soggetti gravitanti nell’ambito dellacosca Piromalli di ‘ndrangheta.5. Il quinto motivo è infondato.Esso si rivela del tutto generico nella parte in cui censura gli elementi utilizzati dalTribunale per ritenere [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della società Fondacomm(vedi ordinanza fgg. 9 e 10); in ogni caso, il reato di bancarotta fraudolenta contestato alricorrente non ha alcuna influenza sulle esigenze cautelari, alla luce di tutte le condottesuccessive, sicché risulta ultronea, in questa sede, ogni altra questione in ordine alla suasussistenza.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non contestano ilfatto di non avere eccepito nulla nella istanza di riesame rispetto alla sussistenza del reato diassociazione per delinquere; per tale ragione, il Tribunale, sul punto, ha usato poche parole(cfr. fgg. 10 e 11 dell’ordinanza).7. Il settimo motivo è infondato perché superato dal provvedimento di sostituzione dellemisure con altra non detentiva, non risultando che le censure fossero ritagliate sullasussistenza delle esigenze cautelari inerenti a tali più lievi misure.In ogni caso, il Tribunale fornisce ampia motivazione sul punto ai fgg. 13-15dell’ordinanza, evidenziando anche fatti recenti, rapporti criminali e uso di prestanome.Sono passaggi con i quali i ricorrenti non si confrontano.8. L’ottavo motivo, sempre inerente alle esigenze cautelari, è assorbito da quantoprecisato a proposito del settimo motivo, con il richiamo ai fgg. 13-15 dell’ordinanza, sul cuicontenuto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha sorvolato.Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]