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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13180/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 19/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 20/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 640, comma primo e secondo n. 2 bis cod. pen., con la recidiva di cui all'art. 99 comma secondo n. 1 e comma quarto cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché generici e non consentiti; che in particolare il primo motivo di ricorso, con il quale tra l'altro si deduce travisamento del fatto e non della prova, è già per la sua formulazione inammissibile, oltre che evidentemente tendente ad ottenere una rilettura nel merito non consentita in questa sede a fronte di una persuasiva e logica motivazione della Corte di appello con la quale il ricorrente non si confronta (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo rispetto al motivo di appello, senza apportare alcun elemento di critica e confronto con la sentenza impugnata e come tale inammissibile (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che il terzo motivo di ricorso, oltre che articolato in modo del tutto generico, non era stato proposto in appello con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 19/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 20/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 640, comma primo e secondo n. 2 bis cod. pen., con la recidiva di cui all'art. 99 comma secondo n. 1 e comma quarto cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché generici e non consentiti; che in particolare il primo motivo di ricorso, con il quale tra l'altro si deduce travisamento del fatto e non della prova, è già per la sua formulazione inammissibile, oltre che evidentemente tendente ad ottenere una rilettura nel merito non consentita in questa sede a fronte di una persuasiva e logica motivazione della Corte di appello con la quale il ricorrente non si confronta (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il secondo motivo di ricorso è del tutto reiterativo rispetto al motivo di appello, senza apportare alcun elemento di critica e confronto con la sentenza impugnata e come tale inammissibile (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che il terzo motivo di ricorso, oltre che articolato in modo del tutto generico, non era stato proposto in appello con interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023
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