CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1994
Cassazione n. 45648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1994 avverso la sentenza del 26/01/2022 del TRIBUNALE di BARI Lì dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 26.1.2022 il Tribunale di Bari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili della contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. e li aveva condannati alla pena dell'ammenda nella misura di Euro 800 ciascuno; gli imputati avevano proposto appello ma la Corte di appello di Bari, rilevata la inappellabilità della sentenza ai sensi, ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti alla Suprema Corte di Cassazione per il giudizio d'impugnazione. considerato che la sentenza con cui venga irrogata la sola pena pecuniaria dell'ammenda per una contravvenzione per la quale è prevista alternativamente la pena detentiva o pecuniaria. non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr., Sez. 4 - , Sentenza n. 53355 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274524 - 01; cfr., anche, Sez. 4, Ordinanza n. 34253 del 01/07/2014, Moscato, Rv. 259773 - 01) e che, perciò, correttamente, la Corte di Appello, ricevul:a l'impugnazione, la ha trasmessa al giudice competente poiché laddove un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (cfr., Sez. U., 31.10.2001, Bonaventura, Rv. 2220221; conf., più recentemente. Sez. 5 - , Sentenza n. 313 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280168 - 01); premessa dunque la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, erroneamente proposta come appello da parte di difensore iscritto all'Albo dei patrocinanti presso questa Corte, deve rilevarsi, tuttavia, l'inammissibilità dei profili di doglianza articolati nel gravame in quanto tali da implicare, per lo stesso tenore dell'impugnazione, lo svolgimento di apprezzamenti di fatto, giustamente sottoposti alla attenzione della Corte d'Appello, ma non deducibili invece davanti a questa Corte di legittimità; ed invero, richiedere a questa Corte di (ri)valutare gli elementi dedotti equivale chiedere al giudice di legittimità di esercitare un sindacato di merito sui fatti che costituiscono il presupposto sulla cui base il giudice di primo grado ha fondato la valutazione che lo ha condotto ad affermare la responsabilità dell'imputato, operazione com'è noto non consentita in questa sede di legittimità; è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio della conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto può operare soltanto quando abbia tutti i requisiti sostanziali e formali del mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre; ne consegue che qualora avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda venga proposto appello con l'esclusiva deduzione di censure di merito, come nel caso in esame, il ricorso per cassazione che si sarebbe dovuto ritualmente proporre in suo luogo va dichiarato inammissibile (Sez. 1, n. 11186 del 06/07/1994 - dep. 09/11/1994, Molinaro, Rv. 199610; conf., tra le non massimate, Sez. 3, sent. n. 48472 del 25.11.2015, Mancini; Sez. 3, sent. n. 27876 del 16.6.2016, Pro; Sez. 3, sent. n. 26511 del 3.6.2016, Bianchi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle