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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32451/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui in data 17.7.2020 il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) colpevole del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 nn. 4 e 5 cod.pen. per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre un portafoglio da una borsa presso la Stazione metropolitana di Milano non riuscendovi per l'intervento delle forze dell'ordine e la ha condannata alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.

Con il primo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per a) l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, pubblicato in data 9 novembre 2020 sulle disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica.

In particolare rileva che le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte d'appello sono pervenute alla difesa in data 16 dicembre 2020, con udienza fissata al 21 dicembre 2020, non consentendo così il rispetto dei termini fissati dall'art. 23 d.l. n. 149/2020 con violazione del diritto di difesa; b) per l'assenza e/o illogicità della motivazione non specificando l'atto di citazione in appello la facoltà dell'imputato di chiedere direttamente e non a mezzo del difensore la trattazione orale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. rilevando che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo la motivazione sul punto astratta e acritica.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ha introdotto, all'art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma "cartolare" del giudizio penale di appello.

La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge 18/12/2020, n. 176, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato.La legge n. 176 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, in buona sostanza, la disciplina dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020.

In particolare, il comma 2 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 stabilisce quanto segue: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto».

1.2. La questione sollevata dalla difesa dell'imputato va risolta tenendo conto che con riguardo alla natura dei termini si sono registrate in giurisprudenza soluzioni contrastanti.

Con riferimento ai termini previsti per la parte pubblica, si è recentemente affermato che, in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà (Sez.3, n.38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373).

Conclusione analoga è stata recepita, con riferimento al giudizio di legittimità, da Sez.5, n. 6207 del 17/11/2020, dep.2021, Rv. 280412.

Secondo altro orientamento invece, formatosi con riguardo al procedimento cartolare in cassazione, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la memoria presentata dall'imputato oltre tale termine deve ritenersi tardiva (Sez.6, n. 13434 del 26/1/2021, Paolini, Rv. 281148; Sez.1, n. 35305 del 21/5/2021, Aiman, Rv. 281895).Le richiamate pronunce, pur avendo ad oggetto ipotesi non del tutto sovrapponibili - in quanto le prime fanno riferimento al giudizio di appello ed alla requisitoria del pubblico ministero, mentre le seconde concernono il deposito delle memorie di parte dinanzi alla corte di Cassazione - esprimono tuttavia principi di portata generale considerato peraltro che la disciplina emergenziale dettata dagli artt. 23 e 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, delinea un sistema processuale sostanzialmente identico per i due gradi di impugnazione.

Entrambe le citate previsioni, inoltre, stabiliscono espressamente la perentorietà del solo termine per richiedere la discussione orale, indicato per il giudizio di appello all'art. 23-bis, al comma 4, e dall'art. 23, comma 8, per il giudizio in cassazione.

Proprio argomentando sul fatto che la perentorietà è stata prevista per il solo termine relativo alla richiesta di discussione orale, si è ritenuto che i restanti termini, riguardanti il deposito delle richieste del procuratore generale e quelle dei difensori, avrebbero natura ordinatoria.

Si tratta di una soluzione che non è condivisibil atteso che la trattazione cartolare prevede una scansione dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti che non può che essere inteso nel senso della perentorietà degli stessi, in quanto il rispetto dei termini è direttamente funzionale a garantire l'effettività del contraddittorio, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice.

Ove si ammettesse che il procuratore generale possa depositare le proprie richieste anche oltre il termine di legge, ne deriverebbe una evidente compressione per il conseguenziale termine riconosciuto alla difesa per avanzare le proprie conclusioni.

Parimenti, se si ritenesse che il termine di cinque giorni prima dell'udienza, entro il quale il difensore delle parti private deve depositare la propria memoria non sia perentori, si imporrebbe al giudice di valutare anche memorie inviate fino al momento della celebrazione dell'udienza, in tal modo privandolo del necessario tempo di esame delle stesse.

In conclusione, si può affermare che il contraddittorio cartolare - fondato sullo sfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti - presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto delle diverse cadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà e poteri (vedi Sez. 6, n. 18483 del 29.3.2022, Della Mina, in corso di nnassimazione).1.3.

Il denunciato vizio integra peraltro una nullità a regime intermedio tempestivamente dedotta dal ricorrente con il ricorso per cassazione.

La disposizione che prevede la comunicazione all'imputato delle conclusioni del Pubblico ministero è invero riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dovendo intendersi la nozione di "intervento dell'imputato" come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale al quale deve garantirsi l'esercizio dei suoi diritti e delle sue facoltà.

1.4. Ebbene, la verifica effettuata dal Collegio all'interno dell'incarto processuale, possibile in ragione della natura processuale della censura, ha posto in luce che effettivamente la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano a fronte di un'udienza fissata il 21 dicembre 2020 era stata comunicata solo il 16.12.2020 non consentendo quindi alla difesa dell'imputato di apprestare nei termini previsti le proprie difese.

Il restante profilo della prima censura è assorbito.

2. Il secondo motivo è assorbito.

In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui in data 17.7.2020 il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) colpevole del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 nn. 4 e 5 cod.pen. per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre un portafoglio da una borsa presso la Stazione metropolitana di Milano non riuscendovi per l'intervento delle forze dell'ordine e la ha condannata alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per a) l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, pubblicato in data 9 novembre 2020 sulle disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica. In particolare rileva che le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte d'appello sono pervenute alla difesa in data 16 dicembre 2020, con udienza fissata al 21 dicembre 2020, non consentendo così il rispetto dei termini fissati dall'art. 23 d.l. n. 149/2020 con violazione del diritto di difesa; b) per l'assenza e/o illogicità della motivazione non specificando l'atto di citazione in appello la facoltà dell'imputato di chiedere direttamente e non a mezzo del difensore la trattazione orale. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) con riferimento all'art. 62 bis cod.pen. rilevando che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo la motivazione sul punto astratta e acritica. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ha introdotto, all'art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma "cartolare" del giudizio penale di appello. La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge 18/12/2020, n. 176, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato.La legge n. 176 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, in buona sostanza, la disciplina dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020. In particolare, il comma 2 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 stabilisce quanto segue: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». 1.2. La questione sollevata dalla difesa dell'imputato va risolta tenendo conto che con riguardo alla natura dei termini si sono registrate in giurisprudenza soluzioni contrastanti. Con riferimento ai termini previsti per la parte pubblica, si è recentemente affermato che, in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà (Sez.3, n.38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373). Conclusione analoga è stata recepita, con riferimento al giudizio di legittimità, da Sez.5, n. 6207 del 17/11/2020, dep.2021, Rv. 280412. Secondo altro orientamento invece, formatosi con riguardo al procedimento cartolare in cassazione, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la memoria presentata dall'imputato oltre tale termine deve ritenersi tardiva (Sez.6, n. 13434 del 26/1/2021, Paolini, Rv. 281148; Sez.1, n. 35305 del 21/5/2021, Aiman, Rv. 281895).Le richiamate pronunce, pur avendo ad oggetto ipotesi non del tutto sovrapponibili - in quanto le prime fanno riferimento al giudizio di appello ed alla requisitoria del pubblico ministero, mentre le seconde concernono il deposito delle memorie di parte dinanzi alla corte di Cassazione - esprimono tuttavia principi di portata generale considerato peraltro che la disciplina emergenziale dettata dagli artt. 23 e 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, delinea un sistema processuale sostanzialmente identico per i due gradi di impugnazione. Entrambe le citate previsioni, inoltre, stabiliscono espressamente la perentorietà del solo termine per richiedere la discussione orale, indicato per il giudizio di appello all'art. 23-bis, al comma 4, e dall'art. 23, comma 8, per il giudizio in cassazione. Proprio argomentando sul fatto che la perentorietà è stata prevista per il solo termine relativo alla richiesta di discussione orale, si è ritenuto che i restanti termini, riguardanti il deposito delle richieste del procuratore generale e quelle dei difensori, avrebbero natura ordinatoria. Si tratta di una soluzione che non è condivisibil atteso che la trattazione cartolare prevede una scansione dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti che non può che essere inteso nel senso della perentorietà degli stessi, in quanto il rispetto dei termini è direttamente funzionale a garantire l'effettività del contraddittorio, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice. Ove si ammettesse che il procuratore generale possa depositare le proprie richieste anche oltre il termine di legge, ne deriverebbe una evidente compressione per il conseguenziale termine riconosciuto alla difesa per avanzare le proprie conclusioni. Parimenti, se si ritenesse che il termine di cinque giorni prima dell'udienza, entro il quale il difensore delle parti private deve depositare la propria memoria non sia perentori, si imporrebbe al giudice di valutare anche memorie inviate fino al momento della celebrazione dell'udienza, in tal modo privandolo del necessario tempo di esame delle stesse. In conclusione, si può affermare che il contraddittorio cartolare - fondato sullo sfasamento dei termini per il deposito delle rispettive richieste delle parti - presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il rispetto delle diverse cadenze temporali è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà e poteri (vedi Sez. 6, n. 18483 del 29.3.2022, Della Mina, in corso di nnassimazione).1.3. Il denunciato vizio integra peraltro una nullità a regime intermedio tempestivamente dedotta dal ricorrente con il ricorso per cassazione. La disposizione che prevede la comunicazione all'imputato delle conclusioni del Pubblico ministero è invero riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dovendo intendersi la nozione di "intervento dell'imputato" come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale al quale deve garantirsi l'esercizio dei suoi diritti e delle sue facoltà. 1.4. Ebbene, la verifica effettuata dal Collegio all'interno dell'incarto processuale, possibile in ragione della natura processuale della censura, ha posto in luce che effettivamente la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano a fronte di un'udienza fissata il 21 dicembre 2020 era stata comunicata solo il 16.12.2020 non consentendo quindi alla difesa dell'imputato di apprestare nei termini previsti le proprie difese. Il restante profilo della prima censura è assorbito. 2. Il secondo motivo è assorbito. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata
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