Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 147/1974
ECLI:IT:COST:1974:147
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il pretore di Mirandola nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato detenuto, chiamato a rispondere di contravvenzione a
foglio di via obbligatorio, ha ritenuto di sollevare con ordinanza
dibattimentale 10 aprile 1973 questione di legittimità costituzionale
di alcune norme, concernenti l'applicazione dei "ferri di sicurezza" ai
detenuti in traduzione, contenute nel paragrafo XVII dell'appendice n.
1 al Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, approvato con r.d.
24 dicembre 1911, norme che, a dire del menzionato pretore,
contrasterebbero con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, il regolamento impugnato avrebbe
anzitutto forza di legge, essendo la materia ivi trattata attinente
all'organizzazione ed al funzionamento della pubblica Amministrazione,
materia che sarebbe sempre stata di competenza legislativa, salvo
quanto disposto dall'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n.
100, ed in conformità dell'art. 97 Cost., a norma del quale "i
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge".
Nel merito il giudice a quo afferma che il citato paragrafo XVII
del Regolamento generale, prevedendo inderogabilmente l'applicazione
dei "ferri" a tutti i detenuti in traduzione, offenderebbe la dignità
dell'uomo e comporterebbe l'inflizione di tale offesa anche ai detenuti
poi riconosciuti innocenti, ponendosi così in contrasto con gli artt.
3 e 27 della Costituzione. La detta indiscriminata disposizione, poi,
imponendo l'applicazione dei "ferri" anche ai detenuti prosciolti, per
ricondurli in carcere ai fini dello espletamento delle formalità di
rilascio, comporterebbe la violazione della libertà personale e si
porrebbe quindi in contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Inoltre, l'esenzione delle donne dall'applicazione dei "ferri"
concreterebbe una ingiusta discriminazione a danno dei detenuti di
sesso maschile, e contrasterebbe quindi con il principio di
eguaglianza.
Sul punto della rilevanza, il pretore, tutto ciò premesso, osserva
che le operazioni di applicazione dei "ferri" agli imputati debbono
necessariamente svolgersi davanti al giudice in dibattimento, ed
afferma testualmente che le operazioni stesse, per la loro illustrata
natura "discriminatoria", "medioevale e non propriamente degna di un
popolo civile, turberebbero profondamente la sensibilità di questo
giudice così da impedirgli di rendere sereno giudizio".
Non è intervenuta alcuna costituzione di parti.
:
Il giudice a quo lamenta l'illegittimità di alcune norme del
Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri approvato con r.d. 24
dicembre 1911, che disciplinano l'uso dei ferri di sicurezza nelle
traduzioni degli imputati detenuti.
La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento a
carico di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, imputato di contravvenzione a
foglio di via obbligatorio, ed è pregiudiziale il controllo della
rilevanza della questione suddetta, ben potendosi esercitare il
sindacato della Corte costituzionale al riguardo, qualora, come nella
specie, debba prima facie escludersi la sussistenza della rilevanza
stessa.
Il giudice a quo invero, nel motivare sul punto, ha fatto
riferimento all'effetto psicologico che le operazioni di applicazione
dei ferri di sicurezza produrrebbero su esso giudicante, al punto da
impedirgli di pronunziarsi serenamente sul merito del procedimento
penale in corso.
Ora, è appena il caso di notare che il nesso di pregiudizialità
richiesto ai fini di rendere rilevante la questione, secondo la
costante giurisprudenza della Corte, deve consistere in un rapporto di
strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di
legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, nel
senso che questo ultimo non possa essere definito indipendentemente
dalla decisione della detta questione. Ma è di tutta evidenza che,
nella specie, un nesso consimile è insussistente, non potendosi
ovviamente qualificare per tale una soggettiva situazione psicologica
come quella allegata dal giudicante che, oltre tutto, deriva da norme
assolutamente estranee all'oggetto del processo principale.
Ond'è che la questione deve essere dichiarata inammissibile per
manifesta irrilevanza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di
legittimità costituzionale del paragrafo XVII dell'appendice n. 1 al
Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, approvato con r.d. 24
dicembre 1911, sollevata dal pretore di Mirandola con ordinanza 10
aprile 1973, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere