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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 06843/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26214/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocat o [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , LORENZOCALVANI; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 563/2018 depositata il05/06/2018 R.G.N. 870/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.6.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod., il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione maturata alle dipendenze dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 80/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che il tentativo obbligatorio di conciliazione non rientrasse tra gli atti di iniziativa giudiziale che debbono intervenire entro l’anno precedente all’accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia; che il motivo è fondato, essendosi chiarito, con riguardo alla possibilità di includere tra le ultime tre mensilità della retribuzione indennizzabili dal Fondo di garanzia quelle maturate nell'anno antecedente al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 410 e 412-bis c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla soppressione disposta dall'art. 31, comma 16, l. n. 183/2010), che occorre distinguere tra l’ipotesi in cui a detto tentativo non sia seguita alcuna domanda giudiziale né, in ultima analisi, alcun accertamento giudiziale del credito (o la sua ammissione al passivo fallimentare), dall’ipotesi in cui detta iniziativa sia invece seguita e abbia condotto alla consacrazione di un titolo esecutivo comunque spendibile nei confronti del datore di lavoro, non potendosi in tale ultimo caso non considerare il tentativo di conciliazione, che ratione temporiscostituiva condizione di procedibilità, tra gli atti di iniziativa giudiziale rilevanti ai fini dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992 (cfr. Cass. nn. 33550 e 34031 del 2022, che hanno sul punto precisato la portata dell’affermazione di Cass. n. 16249 del 2020); che, in applicazione di tale principio di diritto, la rilevanza del tentativo obbligatorio di conciliazione va senz’altro riconosciuta anche nella presente fattispecie, essendosi in virtù di esso consacrato quel titolo esecutivo mercé il quale l’odierno ricorrente ha agito in executivis nei confronti del proprio ex datore di lavoro, ottenendo che il credito in questione venisse ammesso al passivo fallimentare; che i rilievi critici avverso l’anzidetto principio di diritto, che l’INPS ha prospettato nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non colgono nel segno, atteso che, avendola Corte di Giustizia della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-373/95, che i tempi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale non possono andare a detrimento del lavoratore (e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza), sarebbe manifestamente irragionevole che in tali tempi non venisse incluso quello occorrente per integrare la condizione di procedibilità necessaria per l’azione giudiziaria; che contrari argomenti non possono essere ricavati da Cass. n. 34365 del 2022, essendo stata tale ordinanza resa in esito ad una adunanza camerale tenutasi in data anteriore rispetto alla data dell’udienza pubblica in occasione della quale sono state adottate le sentenze nn. 33550 e 34031 del 2022, già cit.; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che prov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26214/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocat o [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , LORENZOCALVANI; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 563/2018 depositata il05/06/2018 R.G.N. 870/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 5.6.2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod., il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione maturata alle dipendenze dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 80/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che il tentativo obbligatorio di conciliazione non rientrasse tra gli atti di iniziativa giudiziale che debbono intervenire entro l’anno precedente all’accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia; che il motivo è fondato, essendosi chiarito, con riguardo alla possibilità di includere tra le ultime tre mensilità della retribuzione indennizzabili dal Fondo di garanzia quelle maturate nell'anno antecedente al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 410 e 412-bis c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla soppressione disposta dall'art. 31, comma 16, l. n. 183/2010), che occorre distinguere tra l’ipotesi in cui a detto tentativo non sia seguita alcuna domanda giudiziale né, in ultima analisi, alcun accertamento giudiziale del credito (o la sua ammissione al passivo fallimentare), dall’ipotesi in cui detta iniziativa sia invece seguita e abbia condotto alla consacrazione di un titolo esecutivo comunque spendibile nei confronti del datore di lavoro, non potendosi in tale ultimo caso non considerare il tentativo di conciliazione, che ratione temporiscostituiva condizione di procedibilità, tra gli atti di iniziativa giudiziale rilevanti ai fini dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992 (cfr. Cass. nn. 33550 e 34031 del 2022, che hanno sul punto precisato la portata dell’affermazione di Cass. n. 16249 del 2020); che, in applicazione di tale principio di diritto, la rilevanza del tentativo obbligatorio di conciliazione va senz’altro riconosciuta anche nella presente fattispecie, essendosi in virtù di esso consacrato quel titolo esecutivo mercé il quale l’odierno ricorrente ha agito in executivis nei confronti del proprio ex datore di lavoro, ottenendo che il credito in questione venisse ammesso al passivo fallimentare; che i rilievi critici avverso l’anzidetto principio di diritto, che l’INPS ha prospettato nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non colgono nel segno, atteso che, avendola Corte di Giustizia della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-373/95, che i tempi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale non possono andare a detrimento del lavoratore (e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza), sarebbe manifestamente irragionevole che in tali tempi non venisse incluso quello occorrente per integrare la condizione di procedibilità necessaria per l’azione giudiziaria; che contrari argomenti non possono essere ricavati da Cass. n. 34365 del 2022, essendo stata tale ordinanza resa in esito ad una adunanza camerale tenutasi in data anteriore rispetto alla data dell’udienza pubblica in occasione della quale sono state adottate le sentenze nn. 33550 e 34031 del 2022, già cit.; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che prov
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