CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04080/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denunciano vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto della circostanza che, da un lato, le modalità esecutive dello sgombero non fossero state esorbitanti rispetto alle attribuzioni conferite agli operanti dal provvedimento del Questore e, dall'altro lato, che non potesse sussistere in capo ai ricorrenti il ragionevole convincimento di essere sottoposti ad un atto illegittimo, tenuto conto della dinamica dei fatti e delle reiterate richieste di sgomberare l'immobile; Considerato che tale motivo risulta, in ogni caso, articolato in mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammesse in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il