CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 17960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19913/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI, N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 384/2021 R.G. 104/2021depositata il 10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze rigettava il reclamo che l’attore [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Pisa, la quale aveva respinto l’opposizione del Ratti avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, pure aveva respinto il ricorso dell’attore, presentato ex L. n. 92/2012, con il quale il dipendente aveva impugnato il licenziamento (destituzione) intimatogli dalla datrice di lavoro CTT Nord s.r.l. in data 4.1.2019. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel condividere la soluzione del caso già adottata dai giudici delle fasi di primo grado, circa la comunicazione dell’opinamento al lavoratore presso il domicilio di legale da lui eletto, riteneva che la ragione fondamentale per la quale il reclamo del Ratti non poteva essere accolto si rinveniva nel fatto che egli, pur argomentando variamente circa la necessità che gli atti del procedimento disciplinare fossero comunicati personalmente al lavoratore, in nessun modo deduceva quale concreto pregiudizio e quale effettiva limitazione al suo diritto di difesa erano derivati dall’invio delle suddette comunicazioni al legale indicato. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazione, affidato a due motivi. 4. Ha resistito l’intimatacon controricorso e successiva memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “Violazione (o falsa applicazione) art. 53comma VII r.d. 148/1931 – Conseguente violazione art. 18 comma 1 L. n. 92/2012 – connessa falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1444 e 1423 cod. civ. – Violazione art. 1423 cod. civ. art. 360 n° 3 c.p.c. ”. Secondo il ricorrente, la previsione di una notifica “personale” al lavoratore, trattandosi di una previsione specifica e speciale (aggiuntiva a quelle ordinariamente previste) e quale norma di protezione, non può consentire al giudice una indagine finalizzata alla verif ica se il diritto di difesa del lavoratore si sia potuto comunque esercitare come opinato dalla sentenza della Corte di Appello di Genova, anche in assenza di tale notifica “personale”. Così affermando la Corte d’appello, per il ricorrente, aveva certamente violato l’art. 1423 c.c. perché aveva di fatto “convalidato” un atto nullo in assenza di una specifica disposizione di legge che lo permetta. Sempre secondo il ricorrente, tale violazione si estende all’art. 1444 c.c. chedisciplina i tassativi casi di “convalida” del contratto annullabile, tra i quali non rientra la presente fattispecie. Quindi quello che è accaduto successivamente alla violazione dell’obbligo di eseguire una “comunicazione scritta personale” al lavoratore, sancita dall’art. 53 comma VII R.D. 148/1931, non può essere rilevante per superare le previsioni e le violazioni di questo obbligo. 2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia “Violazione e falsa applicazione art. 53 comma IX allegato A r.d. 148/1931 – art. 360 4 comma 3 cod. proc. civ. –Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 comma 5 cod. proc. civ.”. Deduce il ricorrente che la Corte d’appello di Genova, pur riconoscendo che presso la società convenuta non sia stato costituito il consiglio di disciplina e pur apprezzando la potenzialità di tale carenza a rendere nullo il procedimento disciplinare, concordava con la tesi difensiva della controparte scrivendo che occorre una richiesta del lavoratore mancante nella fattispecie in essere ; ma tale assunto della necessità di una richiesta del lavoratore per rendere rilevante tale (pacifico) motivo di nullità, concretizza in realtà una violazione della norma di cui all’art. 53 comma IX del r.d. 148/1931 all. A. 3. Il primo motivonon è fondato. 4. L’art. 53 r.d. n. 148/1931 all. A recita: “In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non siaintervenuta la decisione del Consiglio stesso”. 5. Il comma sesto dell’art. 53 cit. indubbiamente disciplina un atto unilaterale recettizio e, come tale, assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 1334-1335 c.c. In termini generali, circa tale discipl ina questa Corte aveva specificato che, per determinare nel destinatario la conoscenza di un atto unilaterale recettizio, negoziale o non, la legge non impone, né la raccomandata con ricevuta di ritorno né altro determinato mezzo particolare, sicché, salvi i casi in cui una forma determinata sia espressamente prescritta per legge o per volontà delle parti, deve ritenersi idoneo, al predetto fine, qualsiasi strumento di comunicazione, purché esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nelsuo giusto significato il contenuto, e l’accertamento del giudice del merito che l’atto sia stato ricevuto dal destinatario può essere condotto anche sulla base di presunzioni, e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato (così Cass. civ., sez. I, 9.4.1984, n. 2262). 6. Il comma sesto dell’art. 53 ora cit. indica come destinatario della comunicazione il lavoratore interessato dall’opinamento che gli deve essere appunto reso noto e prescrive che detta comunicazione debba rivestire forma scritta; ma non impone l’adozione di un strumento particolare per tale comunicazione, né che essa debba pervenire ad un indirizzo determinato. Esattamente, perciò, la Corte territoriale ha anzitutto condiviso la tesi del Tribunale secondo la quale la previsione dell’art. 53 r.d. cit., a norma del quale l’opinamento di destituzione deve essere reso noto all’interessato con comunicazione scritta personale, riveste lo scopo di assicurare che la comunicazione raggiunga il lavoratore in modo riservato, onde evitare gli effetti negativi che possano derivare dalla divulgazione del provvedimento, ma non preclude una domiciliazione volontaria del lavoratore presso un legale. 7. La stessa Corte, inoltre, ha accertato che la comunicazione dell’opinamentoinviata il 4.1.2019 ved eva come destinatario il Ratti , ma che era stata inviata al domicilio eletto presso un legale, e che con lettera del 7.1.2019 egli aveva risposto all’opinamento di destituzione.Come premesso in narrativa, ha quindi osservato che l’allora reclamante “in nessun modo deduce quale concreto pregiudizio e quale effettiva limitazione al suo diritto di difesa siano derivati dall’invio delle suddette comunicazioni al legale indicato”. 8. Queste considerazioni della Corte distrettuale sono condivisibili sul piano giuridico. In particolare, il dato che il lavoratore abbia fa tto uso tempestivamente delle facoltà previste , non solo rammostra che lo stesso poté esercitare, ed esercitò, il suo diritto di difendersi in tale snodo del procedimento disciplinare, ma, ancor prima, prova cheegli ebbe conoscenza dell’atto a lui destinato, ancorché pervenuto all’indirizzo del suo legale dell’epoca, per modo che l’atto stesso potesse produrre il suo effetto, ai sensi dell’art. 1334 c.c. 9. Ciò ritenuto, le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso non sonodel tutto aderenti alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza a riguardo. La Corte territoriale, infatti, non ha ritenuto che si fosse in presenza di una comunicazione dell’opinamento nulla, ma che essa fosse stata successivamente convalidata ex art. 1423 c.c. in un caso, però,in cui - secondo il ricorrente - la legge non lo prevede ; men che meno ha sostenuto che si trattasse di una comunicazione annullabile, ma suscettibile di convalida ex art. 1444 c.c. Piuttosto, La Corte territoriale ha reputato dirimente la considerazione che la comunicazione dell’opinamento che vedeva come destinatario il Ratti, ancorché inviata al domicilio eletto del suo legale dell’epoca, era stata conosciuta dal diretto interessato e che questi aveva pienamente esercitato le sue facoltà di difendersi nel procedimento disciplinare. 10. Parimenti è infondato il secondo motivo.11. Dal combinato disposto dei commi ottavo e nono del più volte cit. art. 53, si trae indiscutibilmente che l’intervento del consiglio di disciplina nel procedimento disciplinare non è necessitato, ma previsto solo su apposita richiesta dell’agente, che “deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata”. Diversamente da quanto pare sostenere il ricorrente la mancata costituzione di tale apposito organo nel momento in cui l’interessat o potrebbe chiederne l’intervento non è di per sé produttiva di alcuna nullità. Soltanto, infatti, nel caso in cui il lavoratore chieda tempestivamente che si pronunci il consiglio di disciplina, e il licenziamento/destituzione sia comminato dalla datrice di lavoro, invece che da tale organo,pur se non costituito, può configurarsi una nullità. E, al contrario di quanto opina la difesa del ricorrente nel corpo del secondo motivo, Cass. n. 12270/2019 non si era espressa su fattispecie concreta sovrapponibilealla presente. Cass. n. 12270/2019 si era pronunciata su un caso in cui il ricorrente, a seguito della conferma dell’opinamento , aveva invece invocato la pronuncia del consiglio di disciplina,benché non costituito, ed avevaritenuto del tutto irrilevante il fatto che egli enti competenti non avevano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell’organo, stante la ritenuta perdurante vigenza della relativa normativa che lo prevede. 12. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu