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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 32539/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena - non sono consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica nell'ordinanza impugnata.

In essa, invero, si fa corretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza degli stessi non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento.

Nel caso di specie il Tribunale rileva che: - l'obbligazione doveva essere adempiuta entro sei mesi dalla data del 2.5.2018, mentre il dedotto fallimento della società di cui Lenzi era amministratore risale all'agosto del 2021; - non vi sono elementi per ritenere che, alla scadenza del termine disposto per l'adempimento, Lenzi fosse impossibilitato a pagare all'Erario la somma di cui era debitore, non essendo stata resa nota la consistenza finanziaria della società o di Lenzi alla data del 2018.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena - non sono consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica nell'ordinanza impugnata. In essa, invero, si fa corretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza degli stessi non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento. Nel caso di specie il Tribunale rileva che: - l'obbligazione doveva essere adempiuta entro sei mesi dalla data del 2.5.2018, mentre il dedotto fallimento della società di cui Lenzi era amministratore risale all'agosto del 2021; - non vi sono elementi per ritenere che, alla scadenza del termine disposto per l'adempimento, Lenzi fosse impossibilitato a pagare all'Erario la somma di cui era debitore, non essendo stata resa nota la consistenza finanziaria della società o di Lenzi alla data del 2018. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 32539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris