CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17878/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2023 il Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e all'art.337 cod. pen.. 2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito. 2. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos