CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 29534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10881/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 81/2022 depositata il 18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere cc.10/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G.N.10881/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2022n.10881sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/2024 Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso. udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva la condanna in solido del Comune di Recanati e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento di €. 44.441,56, ex artt. 937 e 2043 cod. civ. A sostegno della sua pretesa spiegava la ricorrente: di aver stipulato, in data 07.11.2017, un contratto per la fornitura di loculi prefabbricati a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta appaltatrice di lavori con il Comune di Recanati per la realizzazione di un edificio cimiteriale, in virtù di contratto stipulato il 16.09.2017 a valle di un procedimento di aggiudicazione di gara d’appalto; di aver concordato con l’appaltatrice una clausola di riserva di proprietà dei materiali (art. 16 del contratto di fornitura stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il 07.11.2017); nonostante l’emissione delle fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante i lavori fossero stati terminati e le opere consegnate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al Comune in data 22.05.2018, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai ricevuto il pagamento da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. 4. La Corte d’Appello di Perugia rigettava integralmente il gravame. 5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di due motivi Ric. 2022n.10881sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/2024 6. Il Comune di Recanatiha resistito con controricorso . 7. È stata avanzata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: di inammissibilità o infondatezza del ricorso. 8. La causa è stata c hiamata all’adunanza camerale del 7 marzo 2024 e parte ricorrente ha depositato memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA],in esito alla suddetta adunanza , non ravvisando l’evidenza decisoria ha ritenutoopportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica tenuto conto in particolare del la questione posta dal primomotivo di gravame relativa all’applicabilità dell’art.937 c.c. al caso di specie. 7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo di doglianza. RITENUTOCHE La società [OSCURATO:PERSONA] srl poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] , originariamente convenuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in solido con il Comune di Recanati ex art. 937 c.c., ha partecipato al giudizio di primo grado e non a quello di appello pur destinataria di una notificanon perfezionata. Pertanto, il Collegio reputa necessario acquisire a cura della cancelleria il fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello (n. 337/2019 R.G.) definito dalla Corte d'appello di Perugia con la sentenza n. 81/2022al fine di chiarire la posizione processuale della suddetta società. Contestualmente la Corte sollecita le parti a prendere posizionein merito, anche ai sensi dell’art. 101 c.p.c. . P.Q.M. Ric. 2022n.10881sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/2024 La Corte dispone acquisirsi il fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello (n. 337/2019 R.G.) definito dalla Corte d'appello di Perugia con la sentenza n. 81/2022. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente ordinanza alle particostituite. R invia la causa a nuovo ruolo . Così de