CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 1976
Cassazione n. 27634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1976 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Pavia il 21 novembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 11 cod. pen. (accertato in data 8 maggio 2012), per aver cooperato, quale responsabile della movimentazione della merce collocata nel magazzino della ditta «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», alla sottrazione e al successivo impossessamento, ad opera di ignoti, di alcuni pallet di olio d'oliva custoditi in quel magazzino. 2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente sostiene che l'impossibilità di individuare l'esatto numero dei bancali sottratti nelle date in cui la merce sarebbe uscita dal magazzino (il 26 gennaio e il 3 febbraio 2012) è stata ingiustificatamente sottovalutata dai giudici di merito e che, «in assenza di una individuazione puntuale della cornice temporale e sostanziale» dei fatti in contestazione, l'affermazione di penale responsabilità è inevitabilmente viziata, perché «incapace di raggiungere una certezza oltre ogni ragionevole dubbio». 2.2. Col secondo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e assume l'incompatibilità di tale aggravante con quella, pure ritenuta sussistente, di cui all'art. 61 n.11 cod. pen. 2.3. Col terzo motivo sostiene che la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. avrebbe comportato la qualificazione giuridica del fatto quale violazione dell'art. 646 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Col primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione a due circostanze di fatto: il quantitativo di merce sottratta e la data di commissione del reato. Nel farlo, ripropone motivi di appello disattesi dalla Corte territoriale che ha fondato l'affermazione della penale responsabilità su una puntuale ricostruzione delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio. Secondo la Corte territoriale, le contraddizioni che la difesa coglie tra le dichiarazioni rese dall'addetto al magazzino ([OSCURATO:PERSONA]) e il legale rappresentante della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» ([OSCURATO:PERSONA]) sono in realtà inesistenti sia con riferimento alla quantità di merce sottratta che al tempus commissi delicti. La sentenza impugnata spiega: che l'ammanco finale riscontrato da Battistoni fu di 106 bancali; che Mirisage ha dichiarato di aver caricato, su indicazione di Bertoglio, in una occasione due bilici, in un'altra occasione tre bilici di merce, consegnandola, senza documentazione di accompagnamento a persone che non aveva mai visto prima; che secondo quanto dichiarato da Mirisage, di regola, un bilico trasporta 33 bancali; che la differenza di quantità tra l'ammanco registrato da Battistoni e le dichiarazioni di Mirisage sarebbe di sette bancali ed è quindi trascurabile, ma, soprattutto, non incide sul quadro indiziario, che è inequivoco e fondato su dichiarazioni attendibili e dettagliate. La motivazione, che non presenta profili di contraddittorietà, confuta le obiezioni difensive ponendo in luce che vi è convergenza tra la deposizione testimoniale dell'addetto al magazzino e quella del rappresentante legale della società e che l'ammanco di sette bancali in più non richiede spiegazioni / non avendo alcuna incidenza sostanziale sul fatto e sulla sua qualificazione giuridica. Il ricorso si limita a dissentire da queste argomentazioni con le quali non si confronta criticamente e, nella sostanza, chiede a questa Corte una nuova valutazione dei fatti che è preclusa in sede di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 3. Il secondo motivo, col quale il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato. All'imputato è stato contestato di essersi avvalso di mezzo fraudolento per aver ingenerato nei dipendenti la convinzione che non vi fosse anomalia nell'eseguire i carichi in assenza di documenti di accompagnamento. La sentenza impugnata rileva che Bertoglio rassicurò Mirisage dicendogli che «avrebbe sistemato tutto lui al computer» e che si «trattava di merce resa». Sostiene che tali «ingannevoli rassicurazioni» agevolarono la commissione del reato e in questo comportamento può ritenersi integrata la aggravante contestata (pag. 8 della motivazione della sentenza impugnata). Si tratta di argomentazioni conformi ai principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa» (Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Chaketadze, Rv. 275271; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924). Nessuna contraddizione è poi ravvisabile nell'aver ritenuto il concorso tra l'aggravante soggettiva dell'abuso di rapporti di prestazione d'opera, prevista dall'art 61 n. 11 cod. pen.i e l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento. Il fondamento giuridico delle due aggravanti, infatti, è diverso ed è evidente che, se l'abuso di relazioni di prestazione d'opera non è sufficiente alla consumazione del furto e ad esso si accompagnano condotte insidiose «improntate ad astuzia e scaltrezza», il fatto si connota in termini di maggiore gravità (sulla possibile coesistenza delle due aggravanti, in assenza di successive pronunce difformi, cfr.: Sez. 2, Sentenza n. 2273 del 18/11/1969, dep. 1970, Ciardiello, Rv. 114117; Sez. 2, n. 1092 del 21/06/1966, Albe, Rv. 103101; Sez. 2, n. 1261 del 12/07/1965, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 099906). 4. Col terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. e alla mancata qualificazione del fatto in termini di appropriazione indebita. Sostiene che Bertoglio era un soggetto meramente incaricato di affiancare temporaneamente il responsabile del magazzino della Cecchi e non vi era alcun rapporto di lavoro con questa società sicché la aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. dovrebbe essere esclusa. Rileva che tale aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base di un rapporto di fatto, ma, se tale rapporto esisteva, allora Bertoglio aveva materiale disponibilità della merce custodita nel magazzino gestito dalla Cecchi e, pertanto, non potrebbe rispondere di furto, ma, tuttalpiù, di appropriazione indebita. Entrambe le argomentazioni sono errate in punto di diritto. Quanto alla prima, basta osservare che, per giurisprudenza costante, la nozione di abuso di relazioni di prestazione di opera rilevante ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., «ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto» (fra le tante: Sez. 6, Sentenza n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720; Sez. 2, n. 49523 del 29/11/2019, Franconetti, Rv. 278243). Riguardo al secondo profilo, si deve ricordare che il reato di appropriazione indebita è configurabile, in luogo del reato di furto, se l'agente ha un autonomo potere dispositivo sul bene che detiene (cfr. Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manolíu, Rv. 281873) e che, come ampiamente motivato dalla sentenza impugnata, le mansioni conferite a Bertoglio, «meramente organizzative delle consegne e delle prenotazioni da altri effettuate», non implicavano alcun potere dispositivo sui beni stoccati. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore