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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 34880/2023

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 23/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gip presso il Tribunale di Catania, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 2mila di multa in relazione ai reati di rapina aggravata ed evasione ascrittigli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell' imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Il ricorrente lamenta vizi della motivazione circa la concreta determinazione della pena, oggetto di accordo pattizio, non consentiti in sede di legittimità.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 23/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gip presso il Tribunale di Catania, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 2mila di multa in relazione ai reati di rapina aggravata ed evasione ascrittigli in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell' imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorrente lamenta vizi della motivazione circa la concreta determinazione della pena, oggetto di accordo pattizio, non consentiti in sede di legittimità. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34880/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris