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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15939/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 16 settembre 2021, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Modena in data 16 ottobre 2019, confermata dalla Corte di appello di Bologna. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello aveva ritenuto che la dichiarata assenza del ricorrente al processo fosse stata determinata dalla sua negligenza, in quanto non aveva comunicato il mutamento del proprio domicilio, divenuto inidoneo a causa della sua carcerazione; osserva come il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento solo nella fase delle indagini, avendo reso interrogatorio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], peraltro in una lingua non sua e senza l'ausilio di un interprete; dopo di chè, non gli erano stati notificati né l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né alcun atto di citazione in giudizio, né alcun dispositivo; precisa che solo la conoscenza formale della vocatio in iudicium, mai avvenuta, Osa poteva giustificare la dichiarazione di assenza, e non la semplice conoscenza dell'accusa (come ritenuto dalla Corte di appello); la mancanza di contatti con il difensore di ufficio, presso il quale erano stati notificati tutti gli atti ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen., non era certo imputabile al ricorrente, che non era neppure a conoscenza degli estremi del procedimento, contenuto evidentemente nel verbale di interrogatorio mai consegnatogli; quanto alla considerazione della Corte di appello che [OSCURATO:PERSONA], essendo stato interessato da altri procedimenti penali, avrebbe dovuto conoscere i meccanismi del processo, la stessa era palesemente illogica, visto che tali meccanismi erano stati più volte interessati da pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite. 1.2 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso è inammissibile. 1.1 Come precisato da Sez.3, Sentenza n.19016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01, non vi è dubbio che/ ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc: ciò in quanto (come rilevato da Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279480 - 01) "l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale" (ai sensi dell'art. 633 cod.proc.pen., la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale") Inoltre, come si legge nella motivazione della prima delle sentenze citate "...

Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione; infatti, la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata".

Tale conclusione deve essere ribadita, in quanto l'art. 100 comma 3 cod.proc.pen. prevede espressamente che "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa"; tale è il caso in esame, nel quale la procura speciale è stata rilasciata per proporre istanza per rescissione del giudicato avanti la Corte di appello, senza alcuna altra indicazione, e non è stata allegata procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello; la previsione normativa sopra richiamata viene confermata dall'art. 122 cod.proc.pen., che prevede che la procura speciale debba contenere "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita", per cui una procura rilasciata per una istanza di rescissione del giudicato non può certo valere anche per l'impugnazione avverso l'ordinanza che tale istanza abbia deciso, essendo evidente la "diversità" dei due "oggetti" (l'una è un'istanza di rescissione del giudicato, l'altra è un ricorso avverso ordinanza di rigetto).

Del resto, la necessità di una apposita procura per proporre ricorso per cassazione deriva anche dall'ovvia considerazione che la procura rilasciata per l'istanza da proporre alla Corte di appello ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. ben potrebbe esaurire i suoi effetti in caso di esito favorevole; in mancanza rigedi di ulteriori specificazioni, non si può quindi ritenere che possa valere anche per un diverso grado di giudizio, quale è quello avanti questa Corte, che decide quale giudice dell'impugnazione sull'ordinanza emessa dalla Corte di appello.

2. Alla luce delle superiori considerazioni, non essendo stato il ricorso proposto da soggetto a ciò legittimato, deve essere dichiarata l'inammissibilità dello stesso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, - nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 16 settembre 2021, rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Modena in data 16 ottobre 2019, confermata dalla Corte di appello di Bologna. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello aveva ritenuto che la dichiarata assenza del ricorrente al processo fosse stata determinata dalla sua negligenza, in quanto non aveva comunicato il mutamento del proprio domicilio, divenuto inidoneo a causa della sua carcerazione; osserva come il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento solo nella fase delle indagini, avendo reso interrogatorio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], peraltro in una lingua non sua e senza l'ausilio di un interprete; dopo di chè, non gli erano stati notificati né l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né alcun atto di citazione in giudizio, né alcun dispositivo; precisa che solo la conoscenza formale della vocatio in iudicium, mai avvenuta, Osa poteva giustificare la dichiarazione di assenza, e non la semplice conoscenza dell'accusa (come ritenuto dalla Corte di appello); la mancanza di contatti con il difensore di ufficio, presso il quale erano stati notificati tutti gli atti ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen., non era certo imputabile al ricorrente, che non era neppure a conoscenza degli estremi del procedimento, contenuto evidentemente nel verbale di interrogatorio mai consegnatogli; quanto alla considerazione della Corte di appello che [OSCURATO:PERSONA], essendo stato interessato da altri procedimenti penali, avrebbe dovuto conoscere i meccanismi del processo, la stessa era palesemente illogica, visto che tali meccanismi erano stati più volte interessati da pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite. 1.2 Il Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso è inammissibile. 1.1 Come precisato da Sez.3, Sentenza n.19016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01, non vi è dubbio che/ ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc: ciò in quanto (come rilevato da Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279480 - 01) "l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale" (ai sensi dell'art. 633 cod.proc.pen., la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale") Inoltre, come si legge nella motivazione della prima delle sentenze citate "... Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione; infatti, la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata". Tale conclusione deve essere ribadita, in quanto l'art. 100 comma 3 cod.proc.pen. prevede espressamente che "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa"; tale è il caso in esame, nel quale la procura speciale è stata rilasciata per proporre istanza per rescissione del giudicato avanti la Corte di appello, senza alcuna altra indicazione, e non è stata allegata procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello; la previsione normativa sopra richiamata viene confermata dall'art. 122 cod.proc.pen., che prevede che la procura speciale debba contenere "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita", per cui una procura rilasciata per una istanza di rescissione del giudicato non può certo valere anche per l'impugnazione avverso l'ordinanza che tale istanza abbia deciso, essendo evidente la "diversità" dei due "oggetti" (l'una è un'istanza di rescissione del giudicato, l'altra è un ricorso avverso ordinanza di rigetto). Del resto, la necessità di una apposita procura per proporre ricorso per cassazione deriva anche dall'ovvia considerazione che la procura rilasciata per l'istanza da proporre alla Corte di appello ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. ben potrebbe esaurire i suoi effetti in caso di esito favorevole; in mancanza rigedi di ulteriori specificazioni, non si può quindi ritenere che possa valere anche per un diverso grado di giudizio, quale è quello avanti questa Corte, che decide quale giudice dell'impugnazione sull'ordinanza emessa dalla Corte di appello. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, non essendo stato il ricorso proposto da soggetto a ciò legittimato, deve essere dichiarata l'inammissibilità dello stesso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, - nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C