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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 1975

Cassazione n. 36269/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1968 avverso la sentenza del 16/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' in sostituzione dell' avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistono per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16/02/2017 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pesaro, ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 56, 110, 629, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. ed art. 61, n. 9, cod. pen. (la sentenza ha, al contempo, rigettato l'appello del pubblico ministero in relazione alla posizione di altro concorrente, assolto dal giudice di prime cure).

Al riguardo, i ricorrenti deducono:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della testimonianza della parte lesa ([OSCURATO:PERSONA]).

Si lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova imposti al giudice di merito in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, che avrebbero reso necessario un pregnante vaglio critico della credibilità del dichiarante, pretermesso dalla Corte territoriale.

Infatti, il giudice del gravame si era limitato ad aderire acriticamente al giudizio di credibilità asseverato dal Tribunale, esaminando solo apparentemente le doglianze difensive sul punto sollevate con l'atto d'appello, dimostrative della inattendibilità della persona offesa e dunque idonee a scardinare la ricostruzione in fatto della vicenda sub iudice.

In particolare, si rileva come il Canarelli fosse portatore di interessi di carattere personale ed economico (in quanto debitore di una ingente somma di denaro nei confronti dei ricorrenti) e come le dichiarazioni rese presentassero discrasie in ordine a profili essenziali della vicenda oggetto di imputazione (somma di denaro richiesta dagli imputati, prezzo di vendita della vettura Audi A4, quantificazione della misura dell'IVA nella provvista versata dal Minafra).

Peraltro, ad ulteriore conferma dell'inattendibilità della parte lesa, la difesa chiedeva l'acquisizione del verbale dell'udienza del 16/02/2017 celebrata dinanzi al Tribunale di Pescara e relativo alle dichiarazioni rese in quella sede dall'odierna persona offesa (R.G. 6011/14, inerente al processo penale a carico degli imputati per concorso in accesso abusivo al S.I.D.), nonché di copia del dispositivo della sentenza emessa in data 20/01/16 dal Commissario della Legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che attestavano elementi di evidente segno contrario rispetto a quelli riferiti dal Canarelli nel presente procedimento.

Si lamenta che la Corte di merito, sulla richiesta della difesa di produzione di tali atti, si sia limitata ad "acquisirli", riservandosi in punto di utilizzabilità e rilevanza, su cui si pronunciava solo in sentenza, così precludendo alla difesa di interloquire al riguardo.

Si deduce, altresì, la violazione di legge (artt. 190, 191 e 238 cod. proc. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato l'inutilizzabilità del verbale dell'udienza svoltasi dinanzi all'a.g. di Pescara in assenza dei relativi presupposti normativi, nonché la mera apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza del relativo contenuto probatorio.

2. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla illiceità dell'operazione commerciale posta in essere dai ricorrenti e dalla persona offesa, che da un lato veniva definita come "predisposta alla violazione dell'IVA", e dall'altro veniva connotata come consentita dalle disposizioni normative e circolari vigenti in materia al momento dell'acquisto.

Peraltro, si lamenta la mera apparenza, e dunque la mancanza assoluta della motivazione, in ordine alle doglianze dedotte con l'atto d'appello aventi riguardo alla natura dell'operazione commerciale in discorso, in quanto la Corte territoriale non considerava che la somma di denaro (18.000 euro) corrisposta dagli imputati alla persona offesa per l'acquisto in Germania della vettura Audi A4 fosse comprensiva anche della somma da versare a titolo di imposta sul valore aggiunto.

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva e mera apparenza della motivazione sul punto.

In particolare, si lamenta come la Corte territoriale, sulla scorta di argomentazioni congetturali ed avulse dal materiale probatorio in atti, abbia disatteso l'istanza di acquisizione dei tabulati telefonici relativi alle utenze intestate e/o riconducibili agli imputati, ed inerenti alla giornata del 16/05/2012, aventi carattere decisivo in quanto proprio in detta data la persona offesa aveva dichiarato essere stata minacciata dai prevenuti in Pesaro con l'uso di un'arma da fuoco. 4. violazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen. e mera apparenza, dunque mancanza assoluta di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto.

In particolare, si rileva la mancanza "dell'atteggiamento soggettivo richiesto dall'art. 629 cod. pen. in relazione all'elemento dell'altrui danno", con la conseguenza che la condotta dei prevenuti dovrebbe essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata.2.

Con memoria in data 01/09/2022, la difesa della parte civile ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma della pronuncia impugnata e la condanna alle spese come da notula allegata.

3. Con requisitoria scritta depositata in data 01/07/2022, il P.G. presso questa Corte, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

1. Preliminarmente, si rende necessario precisare come nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", integrata quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del sindacato di legittimità sulla motivazione le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Pertanto, con particolare riguardo al dedotto vizio di motivazione, potrà farsi riferimento anche alle argomentazioni del primo giudice, richiamate dalla sentenza impugnata.

Tanto premesso, i motivi di ricorso, diligentemente articolati dalle difese sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, investono, per un verso, il giudizio di attendibilità della persona offesa posto a fondamento, quale fonte di prova principale, dell'affermazione di responsabilità degli imputati, per altro verso, la qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi, secondo la prospettazione difensiva, nell'alveo dell'esercizio arbitrario, avendo i ricorrenti agito al fine di recuperare un credito vantato nei confronti della persona offesa in ragione di un'operazione negoziale avente causa lecita.

Quanto al primo profilo, relativo al primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principi dettati da questa Corte in materia, di cui hanno dato atto con motivazione connotata da lineare e coerente logicità.

Con la precisazione che, allorché la parte deduca con il ricorso il vizio di motivazione in tema di valutazione della prova, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/, Rv. 262575).

Dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come la Corte territoriale, lungi dall'aderire acriticamente alla valutazione della prova dichiarativa svolta dal giudice di primo grado, il quale si era fatto carico di passare puntualmente in rassegna non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche di indicare i relativi elementi esterni di carattere conformativo, ha ritenuto la credibilità intrinseca ed estrinseca del Canarelli, costituito parte civile, sulla scorta di un penetrante vaglio del propalato, alla luce del pregnante valore dimostrativo alle stesse riconosciuto circa la vicenda oggetto di incriminazione ed in considerazione delle doglianze difensive sul punto sollevate con l'atto d'appello.

Ebbene, condividendo le argomentazioni svolte dal Tribunale, la Corte di merito ha rilevato la genuinità e la coerenza interna del propalato, in quanto connotato da puntualità, specificità ed univocità in ordine agli aspetti fondamentali della vicenda sub iudice, nonché supportato da elementi esterni di riscontro, che presentano ex se autonoma valenza probatoria.

Si sono al riguardo richiamate le dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA], addetta alla gestione amministrativa presso il medesimo autosalone ("Auto e Auto" di [OSCURATO:PERSONA]) per il quale la parte lesa svolgeva attività di vendita ed acquisti, la relazione dell'ispettore Laccetti impegnato nel servizio di diretta osservazione in data 22/06/2012, il quale confermava la descrizione resa dalla persona offesa in ordine allo schema comportamentale adottato dai prevenuti nei suoi confronti e consistente nella minaccia con arma da fuoco.

Assumono rilievo come elementi di riscontro documentale delle dichiarazioni della persona offesa anche le risultanze dell'analisi svolta in ordine ai tabulati telefonici delle utenze intestate e/o riconducibili agli imputati, che li collocano sul bocus commissi delicti nei giorni e delle fasce orarie indicate dal Canarelli (fatta eccezione per il giorno 16/05/2012, di cui si dirà sub 4.3), e delle numerose ed indebite interrogazioni SDI, che attestano l'insistente ed indebito controllo da parte dei ricorrenti, in qualità di pubblici ufficiali, circa le informazioni di polizia inerenti alla persona offesa sottoposta a misura di prevenzione non affatto giustificabili in ragione dell'attività da essi istituzionalmente svolta ma chiaramente riconducibili all'operazione negoziale che li vedeva, unitamente al Canarelli, coinvolti (pagg.19-20), e che si pongono in coerente convergenza con la dichiarazione di quest'ultimo, secondo cui i due imputati erano venuti a conoscenza delle modifiche dell'orario di presentazione presso la Questura di Pesaro.

Inoltre, anche il profilo di censura avente riguardo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli atti la cui produzione era stata richiesta dalla difesa in quanto asseritamente dimostrative dell'inattendibilità della persona offesa, si rivela infondato.

Nel caso di specie, all'udienza del 16/02/2017, la Corte territoriale ha disposto, su richiesta della difesa, l'ammissione del verbale dell'udienza del 16/02/2017 celebrata dinanzi al Tribunale di Pescara (R.G. 6011/14, avente ad oggetto la trascrizione di dichiarazione testimoniale resa dal Canarelli nel processo penale a carico degli imputati per concorso in accesso abusivo al S.I.D.), nonché di copia del dispositivo della sentenza emessa in data 20/01/16 dal Commissario della Legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che l'esame di detti atti era "parso opportuno e necessario onde pervenire a completa disamina di ogni elemento di giudizio" (pag. 13 della sentenza impugnata).

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di ricorso, la struttura della deliberazione assunta dal giudice del gravame in ordine alla richiesta difensiva risulta chiaramente riferita agli atti indicati dalla stessa difesa, non già ad una presunta richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Ciò posto, nessuna illegittimità sconta la riserva di valutazione degli atti in discorso disposta dalla Corte di merito successivamente all'acquisizione degli stessi, in quanto finalizzata a vagliarne l'utilizzabilità e la rilevanza in relazione al thema probandum complessivamente acquisito, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice.

Orbene, quanto alla deliberazione sul punto adottata dal giudice del gravame, il riferimento all'inutilizzabilità della prova dichiarativa della persona offesa (contenuta nel verbale di udienza acquisito), non va ricondotta alla categoria della inutilizzabilità ex artt. 190 e 191 cod. proc. pen.. ossia come verbale di prova illegittimamente acquisita o il cui ingresso al processo è precluso, in quanto l'art. 238 cod. proc. pen. consente l'utilizzazione di dichiarazioni rese in altro giudizio prodotte dall'imputato, ma necessariamente quale termine espressivo di un difetto di continenza e di rilevanza rispetto alle circostanze oggetto di prova su cui la Corte si pronuncia contestualmente.

Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha evidenziato come tali dichiarazioni, seppur provenienti dalla persona offesa, non apportino elementi di segno contrario rispetto a quelli asseverati nel corso del processo di merito, sia in punto di credibilità della parte lesa sia con riguardo alla dinamica della vicenda da questa riferita, in quanto la natura degli atti non consente di trarne comportamenti processuali assimilabili anche solo marginalmente a rivisitazione delle pregresse dichiarazioni, risultate invece univoche e lineari nel corso del presente processo nel loro nucleo essenziale (pag. 16 della sentenza impugnata).

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illiceità dell'operazione commerciale posta in essere dai prevenuti e dalla parte lesa, è manifestamente infondato nella parte in cui muove da profili di merito - volti a dare maggiore pregnanza alla ricostruzione alternativa propugnata dalle difese, non scrutinabili in questa sede.

2.1. La lettura della pronuncia impugnata consente di escludere che la Corte di merito abbia contraddittoriamente ritenuto l'operazione commerciale de quo fraudolenta in quanto volta all'evasione dell'IVA e, al contempo, affermato che invece era consentita sulla scorta degli "spazi" che le disposizioni normative e le circolari in materia consentivano nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA].

Alle pagine 16 e 17, invece, la Corte di merito, dopo avere ricostruito fattualmente le caratteristiche dell'operazione commerciale intrapresa dagli imputati unitamente alla persona offesa, su cui si è anche soffermata la decisione di primo grado (vedi pag. 30-32; 40 e ss.) ne scandisce gli elementi di frode tanto in ragione delle caratteristiche dell'operazione in sé riconducibile a quelle notoriamente definite quali "frodi carosello" che facendo leva su una asserita differenza di regimi fiscali in realtà hanno quale unico obiettivo il mancato versamento dell'IVA.

A corredo di tale conclusione, la Corte territoriale indica anche un elemento di carattere logico, particolarmente significativo ed aderente alla ricostruzione della vicenda per come ricavata dalle dichiarazioni del Canarelli e degli altri soggetti coinvolti (tra cui si citano anche le dichiarazioni del Minafra), desunto dalle modalità dell'operazione commerciale intrapresa (anche con riguardo alle circostanze relative al pagamento) che si distinguevano da quella, al contempo intrapresa, relativa all'acquisto di altra vettura in cui invece figurava la [OSCURATO:PERSONA] per conto della quale il Minafra operava, con la conseguenza che non manifestamente illogico, nell'ambito di un quadro sottostante caratterizzato da opacità, è avere affermato come l'importazione regolare dell'altra vettura servisse a coprire quella "parallela" in contestazione più redditizia per cui era stata congeniata la spedizione in Germania.

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, in quanto i vizi dedotti risultano motivatamente confutati dalla lettura della pronuncia impugnata.

Invero, il rigetto da parte della Corte territoriale dell'istanza di assunzione della prova, costituita dai tabulati telefonici intestati e/o riconducibili agli imputati e relativi alla giornata del 16/05/2012, risulta fondato sulla argomentata irrilevanza del dato probatorio a fronte della completezza ed univocità del materiale in atti ai fini dell'affermata sussistenza dell'accusa formulata.

Peraltro, i giudici di merito escludono la decisività dell'invocata prova documentale evidenziando come la complessiva disamina degli elementi probatori in atti consente di ricondurre l'assenza di riscontri nei tabulati del 16/04/2012 alla circostanza che "i cellulari intestati agli imputati o con numerazioni conosciute dal Canarelli non erano nella disponibilità dei due quel giorno" (pag. 18 della pronuncia impugnata).

Tale argomentazione si sottrae ai rilievi di apoditticità mossi dalla difesa in quanto va necessariamente legata alle motivazioni che il primo giudice aveva reso sul punto, al fine di neutralizzare la (legittima) deduzione difensiva - posta in evidenza nel corso della discussione - secondo cui, al contrario di quanto risulta dalle precedenti giornate del 20 aprile e del 2 maggio, i tabulati non registravano la presenza sul territorio pesarese delle utenze in uso ai ricorrenti.

E la lettura della sentenza del Tribunale offre l'indicazione di convergenti elementi di sostegno al narrato del Canevelli anche a proposito di quel che accadde il 16 maggio 2012, essendosi fatto riferimento alla segnalazione fatta al pronto intervento nell'immediatezza dei fatti ad opera di chi doveva necessariamente essersi particolarmente spaventato - proprio in ragione della minaccia rivolta con l'esibizione dell'arma - e tanto più ad opera di soggetto che, per i suoi trascorsi criminali, sarebbe stato restio ad una tale iniziativa.

Peraltro, si sono anche evidenziati, quali ulteriori elementi dimostrativi del verificarsi del fatto, i successivi accertamenti che hanno confermato la disponibilità nel Minafra dell'autovettura di cui parla la persona offesa e il possesso dell'arma di ordinanza ad opera del [OSCURATO:PERSONA] nel successivo episodio del 22 giugno 2022.

Di tali emergenze, del resto, si rinviene ben traccia nella stessa sentenza impugnata che a pag. 21 si sofferma proprio sulle ragioni che portano ad escludere l'inverosimiglianza della dichiarazione del Canavelli della disponibilità della pistola da parte del [OSCURATO:PERSONA] in evenienze precedenti al 22 giugno.

Sebbene le propalazioni di un teste possano essere soggette alla scindibilità nella relativa valutazione giudiziale, nel caso in esame i giudici di merito e la stessa sentenza impugnata hanno escluso l'inattendibilità della versione resa dalla persona offesa sul punto in ragione delle continenti ricadute sul risultato probatorio valorizzando sia episodi di egual tenore sia accadimenti precedenti e successivi che, in uno con gli altri elementi acquisiti (significativo anche quanto riferito dalla Zanchini che lega le minacce ricevute all'ostentazione dei poteri esercitati dal p.u.), si legano in una successione logica che rende credibile l'intera versione dei fatti resa dal Canavelli.

In conclusione, l'enucleazione degli elementi probatori ritenuti dimostrativi della colpevolezza del prevenuto nell'intero plesso decisionale chiaramente esclude la condizione della "impossibilità di decidere allo stato degli atti" richiesta dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della rinnovazione.

In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 28058).

4. Il quarto motivo di ricorso, inerente alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata, è manifestamente infondato.

In particolare, si rileva che la Corte territoriale ha correttamente escluso la configurabilità nel caso di specie della fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., alla luce tanto della natura illecita dell'operazione negoziale fonte del preteso diritto e quanto dei connotati materiali del fatto, espressivi dell'atteggiamento psicologico dei ricorrenti, che costituisce il vero elemento di discrimen rispetto alla fattispecie estorsiva di cui all'art. 629 cod. pen.

In tal senso, la Corte di merito ha valorizzato come la condotta intimidatoria posta in essere dai prevenuti risultava sorretta dalla piena consapevolezza della non tutelabilità della pretesa esercitata mediante minaccia, in quanto collegata ad un contratto con causa illecita ed in quanto assolutamente priva di base legale.

Tanto basta ad escludere la sussumibilità del fatto sotto la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce della considerazione per cui l'accertamento circa la consapevolezza dei ricorrenti di agire al fine di soddisfare una pretesa non tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria costituisce verifica preliminare e determinate la configurazione del delitto di estorsione.

In tal senso, viene in rilievo il principio dì diritto affermato da questa Corte secondo cui i delitti dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, Rv. 268764).

Peraltro, correttamente la Corte di merito ha rilevato come dalla inesistenza di un titolo tutelabile giudizialmente (quale è la pretesa di restituzione di una somma acquisita per causa illecita, come nel caso di specie), discende direttamente l'ingiustizia del profitto, che costituisce elemento essenziale afferente all'atteggiamento soggettivo richiesto dalla fattispecie di estorsione di cui all'art.629 cod. pen.

Deve, quindi, concludersi che ì delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero dì soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (S.U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027),

5. Valenza di merito, infine, hanno le ulteriori doglianze che, pur introdotte sotto il profilo del vizio di motivazione, risultano reiterative dei motivi di appello ed attengono alla ricostruzione del fatto, rinvenendo puntuale esame ad opera della sentenza impugnata e risultando disattese con argomentazioni scevre da vizi logici (pagg. 14 ss.).

6. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività defensionale svolta, della tariffa legale, del numero di parti e della nota spese prodotta.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ì ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1968 avverso la sentenza del 16/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' in sostituzione dell' avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insistono per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16/02/2017 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pesaro, ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 56, 110, 629, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. ed art. 61, n. 9, cod. pen. (la sentenza ha, al contempo, rigettato l'appello del pubblico ministero in relazione alla posizione di altro concorrente, assolto dal giudice di prime cure). Al riguardo, i ricorrenti deducono: 1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della testimonianza della parte lesa ([OSCURATO:PERSONA]). Si lamenta la violazione dei criteri di valutazione della prova imposti al giudice di merito in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, che avrebbero reso necessario un pregnante vaglio critico della credibilità del dichiarante, pretermesso dalla Corte territoriale. Infatti, il giudice del gravame si era limitato ad aderire acriticamente al giudizio di credibilità asseverato dal Tribunale, esaminando solo apparentemente le doglianze difensive sul punto sollevate con l'atto d'appello, dimostrative della inattendibilità della persona offesa e dunque idonee a scardinare la ricostruzione in fatto della vicenda sub iudice. In particolare, si rileva come il Canarelli fosse portatore di interessi di carattere personale ed economico (in quanto debitore di una ingente somma di denaro nei confronti dei ricorrenti) e come le dichiarazioni rese presentassero discrasie in ordine a profili essenziali della vicenda oggetto di imputazione (somma di denaro richiesta dagli imputati, prezzo di vendita della vettura Audi A4, quantificazione della misura dell'IVA nella provvista versata dal Minafra). Peraltro, ad ulteriore conferma dell'inattendibilità della parte lesa, la difesa chiedeva l'acquisizione del verbale dell'udienza del 16/02/2017 celebrata dinanzi al Tribunale di Pescara e relativo alle dichiarazioni rese in quella sede dall'odierna persona offesa (R.G. 6011/14, inerente al processo penale a carico degli imputati per concorso in accesso abusivo al S.I.D.), nonché di copia del dispositivo della sentenza emessa in data 20/01/16 dal Commissario della Legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che attestavano elementi di evidente segno contrario rispetto a quelli riferiti dal Canarelli nel presente procedimento. Si lamenta che la Corte di merito, sulla richiesta della difesa di produzione di tali atti, si sia limitata ad "acquisirli", riservandosi in punto di utilizzabilità e rilevanza, su cui si pronunciava solo in sentenza, così precludendo alla difesa di interloquire al riguardo. Si deduce, altresì, la violazione di legge (artt. 190, 191 e 238 cod. proc. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato l'inutilizzabilità del verbale dell'udienza svoltasi dinanzi all'a.g. di Pescara in assenza dei relativi presupposti normativi, nonché la mera apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza del relativo contenuto probatorio. 2. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla illiceità dell'operazione commerciale posta in essere dai ricorrenti e dalla persona offesa, che da un lato veniva definita come "predisposta alla violazione dell'IVA", e dall'altro veniva connotata come consentita dalle disposizioni normative e circolari vigenti in materia al momento dell'acquisto. Peraltro, si lamenta la mera apparenza, e dunque la mancanza assoluta della motivazione, in ordine alle doglianze dedotte con l'atto d'appello aventi riguardo alla natura dell'operazione commerciale in discorso, in quanto la Corte territoriale non considerava che la somma di denaro (18.000 euro) corrisposta dagli imputati alla persona offesa per l'acquisto in Germania della vettura Audi A4 fosse comprensiva anche della somma da versare a titolo di imposta sul valore aggiunto. 3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva e mera apparenza della motivazione sul punto. In particolare, si lamenta come la Corte territoriale, sulla scorta di argomentazioni congetturali ed avulse dal materiale probatorio in atti, abbia disatteso l'istanza di acquisizione dei tabulati telefonici relativi alle utenze intestate e/o riconducibili agli imputati, ed inerenti alla giornata del 16/05/2012, aventi carattere decisivo in quanto proprio in detta data la persona offesa aveva dichiarato essere stata minacciata dai prevenuti in Pesaro con l'uso di un'arma da fuoco. 4. violazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen. e mera apparenza, dunque mancanza assoluta di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto. In particolare, si rileva la mancanza "dell'atteggiamento soggettivo richiesto dall'art. 629 cod. pen. in relazione all'elemento dell'altrui danno", con la conseguenza che la condotta dei prevenuti dovrebbe essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata.2. Con memoria in data 01/09/2022, la difesa della parte civile ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma della pronuncia impugnata e la condanna alle spese come da notula allegata. 3. Con requisitoria scritta depositata in data 01/07/2022, il P.G. presso questa Corte, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Preliminarmente, si rende necessario precisare come nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", integrata quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del sindacato di legittimità sulla motivazione le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Pertanto, con particolare riguardo al dedotto vizio di motivazione, potrà farsi riferimento anche alle argomentazioni del primo giudice, richiamate dalla sentenza impugnata. Tanto premesso, i motivi di ricorso, diligentemente articolati dalle difese sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, investono, per un verso, il giudizio di attendibilità della persona offesa posto a fondamento, quale fonte di prova principale, dell'affermazione di responsabilità degli imputati, per altro verso, la qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi, secondo la prospettazione difensiva, nell'alveo dell'esercizio arbitrario, avendo i ricorrenti agito al fine di recuperare un credito vantato nei confronti della persona offesa in ragione di un'operazione negoziale avente causa lecita. Quanto al primo profilo, relativo al primo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principi dettati da questa Corte in materia, di cui hanno dato atto con motivazione connotata da lineare e coerente logicità. Con la precisazione che, allorché la parte deduca con il ricorso il vizio di motivazione in tema di valutazione della prova, al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/, Rv. 262575). Dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come la Corte territoriale, lungi dall'aderire acriticamente alla valutazione della prova dichiarativa svolta dal giudice di primo grado, il quale si era fatto carico di passare puntualmente in rassegna non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche di indicare i relativi elementi esterni di carattere conformativo, ha ritenuto la credibilità intrinseca ed estrinseca del Canarelli, costituito parte civile, sulla scorta di un penetrante vaglio del propalato, alla luce del pregnante valore dimostrativo alle stesse riconosciuto circa la vicenda oggetto di incriminazione ed in considerazione delle doglianze difensive sul punto sollevate con l'atto d'appello. Ebbene, condividendo le argomentazioni svolte dal Tribunale, la Corte di merito ha rilevato la genuinità e la coerenza interna del propalato, in quanto connotato da puntualità, specificità ed univocità in ordine agli aspetti fondamentali della vicenda sub iudice, nonché supportato da elementi esterni di riscontro, che presentano ex se autonoma valenza probatoria. Si sono al riguardo richiamate le dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA], addetta alla gestione amministrativa presso il medesimo autosalone ("Auto e Auto" di [OSCURATO:PERSONA]) per il quale la parte lesa svolgeva attività di vendita ed acquisti, la relazione dell'ispettore Laccetti impegnato nel servizio di diretta osservazione in data 22/06/2012, il quale confermava la descrizione resa dalla persona offesa in ordine allo schema comportamentale adottato dai prevenuti nei suoi confronti e consistente nella minaccia con arma da fuoco. Assumono rilievo come elementi di riscontro documentale delle dichiarazioni della persona offesa anche le risultanze dell'analisi svolta in ordine ai tabulati telefonici delle utenze intestate e/o riconducibili agli imputati, che li collocano sul bocus commissi delicti nei giorni e delle fasce orarie indicate dal Canarelli (fatta eccezione per il giorno 16/05/2012, di cui si dirà sub 4.3), e delle numerose ed indebite interrogazioni SDI, che attestano l'insistente ed indebito controllo da parte dei ricorrenti, in qualità di pubblici ufficiali, circa le informazioni di polizia inerenti alla persona offesa sottoposta a misura di prevenzione non affatto giustificabili in ragione dell'attività da essi istituzionalmente svolta ma chiaramente riconducibili all'operazione negoziale che li vedeva, unitamente al Canarelli, coinvolti (pagg.19-20), e che si pongono in coerente convergenza con la dichiarazione di quest'ultimo, secondo cui i due imputati erano venuti a conoscenza delle modifiche dell'orario di presentazione presso la Questura di Pesaro. Inoltre, anche il profilo di censura avente riguardo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli atti la cui produzione era stata richiesta dalla difesa in quanto asseritamente dimostrative dell'inattendibilità della persona offesa, si rivela infondato. Nel caso di specie, all'udienza del 16/02/2017, la Corte territoriale ha disposto, su richiesta della difesa, l'ammissione del verbale dell'udienza del 16/02/2017 celebrata dinanzi al Tribunale di Pescara (R.G. 6011/14, avente ad oggetto la trascrizione di dichiarazione testimoniale resa dal Canarelli nel processo penale a carico degli imputati per concorso in accesso abusivo al S.I.D.), nonché di copia del dispositivo della sentenza emessa in data 20/01/16 dal Commissario della Legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che l'esame di detti atti era "parso opportuno e necessario onde pervenire a completa disamina di ogni elemento di giudizio" (pag. 13 della sentenza impugnata). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di ricorso, la struttura della deliberazione assunta dal giudice del gravame in ordine alla richiesta difensiva risulta chiaramente riferita agli atti indicati dalla stessa difesa, non già ad una presunta richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ciò posto, nessuna illegittimità sconta la riserva di valutazione degli atti in discorso disposta dalla Corte di merito successivamente all'acquisizione degli stessi, in quanto finalizzata a vagliarne l'utilizzabilità e la rilevanza in relazione al thema probandum complessivamente acquisito, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice. Orbene, quanto alla deliberazione sul punto adottata dal giudice del gravame, il riferimento all'inutilizzabilità della prova dichiarativa della persona offesa (contenuta nel verbale di udienza acquisito), non va ricondotta alla categoria della inutilizzabilità ex artt. 190 e 191 cod. proc. pen.. ossia come verbale di prova illegittimamente acquisita o il cui ingresso al processo è precluso, in quanto l'art. 238 cod. proc. pen. consente l'utilizzazione di dichiarazioni rese in altro giudizio prodotte dall'imputato, ma necessariamente quale termine espressivo di un difetto di continenza e di rilevanza rispetto alle circostanze oggetto di prova su cui la Corte si pronuncia contestualmente. Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha evidenziato come tali dichiarazioni, seppur provenienti dalla persona offesa, non apportino elementi di segno contrario rispetto a quelli asseverati nel corso del processo di merito, sia in punto di credibilità della parte lesa sia con riguardo alla dinamica della vicenda da questa riferita, in quanto la natura degli atti non consente di trarne comportamenti processuali assimilabili anche solo marginalmente a rivisitazione delle pregresse dichiarazioni, risultate invece univoche e lineari nel corso del presente processo nel loro nucleo essenziale (pag. 16 della sentenza impugnata). 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illiceità dell'operazione commerciale posta in essere dai prevenuti e dalla parte lesa, è manifestamente infondato nella parte in cui muove da profili di merito - volti a dare maggiore pregnanza alla ricostruzione alternativa propugnata dalle difese, non scrutinabili in questa sede. 2.1. La lettura della pronuncia impugnata consente di escludere che la Corte di merito abbia contraddittoriamente ritenuto l'operazione commerciale de quo fraudolenta in quanto volta all'evasione dell'IVA e, al contempo, affermato che invece era consentita sulla scorta degli "spazi" che le disposizioni normative e le circolari in materia consentivano nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Alle pagine 16 e 17, invece, la Corte di merito, dopo avere ricostruito fattualmente le caratteristiche dell'operazione commerciale intrapresa dagli imputati unitamente alla persona offesa, su cui si è anche soffermata la decisione di primo grado (vedi pag. 30-32; 40 e ss.) ne scandisce gli elementi di frode tanto in ragione delle caratteristiche dell'operazione in sé riconducibile a quelle notoriamente definite quali "frodi carosello" che facendo leva su una asserita differenza di regimi fiscali in realtà hanno quale unico obiettivo il mancato versamento dell'IVA. A corredo di tale conclusione, la Corte territoriale indica anche un elemento di carattere logico, particolarmente significativo ed aderente alla ricostruzione della vicenda per come ricavata dalle dichiarazioni del Canarelli e degli altri soggetti coinvolti (tra cui si citano anche le dichiarazioni del Minafra), desunto dalle modalità dell'operazione commerciale intrapresa (anche con riguardo alle circostanze relative al pagamento) che si distinguevano da quella, al contempo intrapresa, relativa all'acquisto di altra vettura in cui invece figurava la [OSCURATO:PERSONA] per conto della quale il Minafra operava, con la conseguenza che non manifestamente illogico, nell'ambito di un quadro sottostante caratterizzato da opacità, è avere affermato come l'importazione regolare dell'altra vettura servisse a coprire quella "parallela" in contestazione più redditizia per cui era stata congeniata la spedizione in Germania. 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, in quanto i vizi dedotti risultano motivatamente confutati dalla lettura della pronuncia impugnata. Invero, il rigetto da parte della Corte territoriale dell'istanza di assunzione della prova, costituita dai tabulati telefonici intestati e/o riconducibili agli imputati e relativi alla giornata del 16/05/2012, risulta fondato sulla argomentata irrilevanza del dato probatorio a fronte della completezza ed univocità del materiale in atti ai fini dell'affermata sussistenza dell'accusa formulata. Peraltro, i giudici di merito escludono la decisività dell'invocata prova documentale evidenziando come la complessiva disamina degli elementi probatori in atti consente di ricondurre l'assenza di riscontri nei tabulati del 16/04/2012 alla circostanza che "i cellulari intestati agli imputati o con numerazioni conosciute dal Canarelli non erano nella disponibilità dei due quel giorno" (pag. 18 della pronuncia impugnata). Tale argomentazione si sottrae ai rilievi di apoditticità mossi dalla difesa in quanto va necessariamente legata alle motivazioni che il primo giudice aveva reso sul punto, al fine di neutralizzare la (legittima) deduzione difensiva - posta in evidenza nel corso della discussione - secondo cui, al contrario di quanto risulta dalle precedenti giornate del 20 aprile e del 2 maggio, i tabulati non registravano la presenza sul territorio pesarese delle utenze in uso ai ricorrenti. E la lettura della sentenza del Tribunale offre l'indicazione di convergenti elementi di sostegno al narrato del Canevelli anche a proposito di quel che accadde il 16 maggio 2012, essendosi fatto riferimento alla segnalazione fatta al pronto intervento nell'immediatezza dei fatti ad opera di chi doveva necessariamente essersi particolarmente spaventato - proprio in ragione della minaccia rivolta con l'esibizione dell'arma - e tanto più ad opera di soggetto che, per i suoi trascorsi criminali, sarebbe stato restio ad una tale iniziativa. Peraltro, si sono anche evidenziati, quali ulteriori elementi dimostrativi del verificarsi del fatto, i successivi accertamenti che hanno confermato la disponibilità nel Minafra dell'autovettura di cui parla la persona offesa e il possesso dell'arma di ordinanza ad opera del [OSCURATO:PERSONA] nel successivo episodio del 22 giugno 2022. Di tali emergenze, del resto, si rinviene ben traccia nella stessa sentenza impugnata che a pag. 21 si sofferma proprio sulle ragioni che portano ad escludere l'inverosimiglianza della dichiarazione del Canavelli della disponibilità della pistola da parte del [OSCURATO:PERSONA] in evenienze precedenti al 22 giugno. Sebbene le propalazioni di un teste possano essere soggette alla scindibilità nella relativa valutazione giudiziale, nel caso in esame i giudici di merito e la stessa sentenza impugnata hanno escluso l'inattendibilità della versione resa dalla persona offesa sul punto in ragione delle continenti ricadute sul risultato probatorio valorizzando sia episodi di egual tenore sia accadimenti precedenti e successivi che, in uno con gli altri elementi acquisiti (significativo anche quanto riferito dalla Zanchini che lega le minacce ricevute all'ostentazione dei poteri esercitati dal p.u.), si legano in una successione logica che rende credibile l'intera versione dei fatti resa dal Canavelli. In conclusione, l'enucleazione degli elementi probatori ritenuti dimostrativi della colpevolezza del prevenuto nell'intero plesso decisionale chiaramente esclude la condizione della "impossibilità di decidere allo stato degli atti" richiesta dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della rinnovazione. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 28058). 4. Il quarto motivo di ricorso, inerente alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata, è manifestamente infondato. In particolare, si rileva che la Corte territoriale ha correttamente escluso la configurabilità nel caso di specie della fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., alla luce tanto della natura illecita dell'operazione negoziale fonte del preteso diritto e quanto dei connotati materiali del fatto, espressivi dell'atteggiamento psicologico dei ricorrenti, che costituisce il vero elemento di discrimen rispetto alla fattispecie estorsiva di cui all'art. 629 cod. pen. In tal senso, la Corte di merito ha valorizzato come la condotta intimidatoria posta in essere dai prevenuti risultava sorretta dalla piena consapevolezza della non tutelabilità della pretesa esercitata mediante minaccia, in quanto collegata ad un contratto con causa illecita ed in quanto assolutamente priva di base legale. Tanto basta ad escludere la sussumibilità del fatto sotto la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce della considerazione per cui l'accertamento circa la consapevolezza dei ricorrenti di agire al fine di soddisfare una pretesa non tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria costituisce verifica preliminare e determinate la configurazione del delitto di estorsione. In tal senso, viene in rilievo il principio dì diritto affermato da questa Corte secondo cui i delitti dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, Rv. 268764). Peraltro, correttamente la Corte di merito ha rilevato come dalla inesistenza di un titolo tutelabile giudizialmente (quale è la pretesa di restituzione di una somma acquisita per causa illecita, come nel caso di specie), discende direttamente l'ingiustizia del profitto, che costituisce elemento essenziale afferente all'atteggiamento soggettivo richiesto dalla fattispecie di estorsione di cui all'art.629 cod. pen. Deve, quindi, concludersi che ì delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero dì soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (S.U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), 5. Valenza di merito, infine, hanno le ulteriori doglianze che, pur introdotte sotto il profilo del vizio di motivazione, risultano reiterative dei motivi di appello ed attengono alla ricostruzione del fatto, rinvenendo puntuale esame ad opera della sentenza impugnata e risultando disattese con argomentazioni scevre da vizi logici (pagg. 14 ss.). 6. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività defensionale svolta, della tariffa legale, del numero di parti e della nota spese prodotta. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna ì ricorre
Sentenza Cassazione n. 36269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris