CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 19588/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/09/2021- dep. 23/09/2021 il TRIBUNALE di SALERNO-sez. riesame rigettava l'appello contro il provvedimento col quale il 16/07/2021 del GIP del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro della somma di 982.397 euro, in realtà eseguita per l'importo inferiore - quello effettivamente rintracciato - di 913.727,70 euro. Il primo dei due importi era parte della somma di 1.950.000 euro, erogata dalla Regione Campania quale anticipaziohe pari al 10% di quanto complessivamente destinato alla realizzazione del sito di compostaggio da realizzare nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., e aveva costituito un finanziamento finalizzato all'esproprio delle aree destinate all'impianto. La procedura cautelare reale si inseriva in un procedimento penale a carico, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] Andrea, indagato quale presidente della [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con altri, perché al fine di ottenere i finanziamenti anzidetti, aveva allegato al progetto preliminare per la realizzazione del sito di compostaggio tavole planimetriche relative ad altra zona del Comune, ubicata circa 2 km a [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella realmente interessata all'insediamento, per far sì che dalla collocazione falsamente dichiarata derivasse una valutazione di impatto ambientale più favorevole. La truffa era contestata come consumata quanto all'importo di 982.397 euro ricevuto per conseguire l'esproprio, e come tentata quanto alla somma complessiva di 19.500.00 euro, che non era stata incassata perché il TAR di SALERNO, con sentenza del 23/12/2019, aveva annullato il decreto dirigenziale n. 113 del 10/09/2018 di esclusione del progetto di esecuzione dell'opera dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, a causa della incompletezza della istruttoria e della errata localizzazione dell'impianto. Il GIP del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso un primo decreto di sequestro il 24/03/2021 a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 1.950.000 euro, e in sede di riesame con ordinanza del 19/04/2021 il TRIBUNALE di SALERNO aveva accolto solo in parte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], circoscrivendo il profitto ingiusto conseguito a 982.397 euro, comunque superiore rispetto alla somma di 913.727,70 euro, sulla quale il sequestro aveva trovato esecuzione. Il provvedimento del riesame era poi divento definitivo, a seguito della sentenza di questa Sez. 2 della S.C. n. 5270 del 11/01/2022 dep. 14/02/2022 Rv. 282593 - 01. L'ordinanza del riesame oggetto del ricorso oggi considerato si inserisce in un secondo procedimento cautelare, attivato, come prima ricordato, da una richiesta di revoca al GIP. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e ripercorre in premessa le tappe del procedimento amministrativo in questione, prendendo le mosse dall'Avviso pubblico dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, e poi ricordando le tappe significative del procedimento penale in corso. Deduce quindi i seguenti motivi: - quale primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e c) in relazione agli art.321 e 322 bis cod. proc. pen. Censura la decisione del TRIBUNALE del riesame, che ha qualificato non ammissibile l'appello contro l'ordinanza del GIP in quanto ripetitiva di doglianze proposte nella prima impugnazione cautelare, e sostiene che l'istanza di revoca del sequestro era invece fondata su un elemento di novità, costituito dalla richiesta di restituzione della somma di 531.128 euro, corrispondente al valore di acquisto delle aree interessate (nel dettaglio, 401.128 euro quale esborso effettuato per l'esproprio di 14.326 mq di terreno e 130.000 euro per il costo della particella n. 558), e ciò rappresenterebbe un fatto sopravvenuto; - quale secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e c) in relazione agli art.321 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., per mancanza del presupposto degli artifici quanto ai criteri fissati dalla Regione Campania con la determina dirigenziale del 2017 per l'ammissione e per la revoca del finanziamento dell'impianto di compostaggio. Rileva in particolare che è l'autorità amministrativa a dirigere la realizzazione delle aree di compostaggio per mezzo dei soggetti attuatori fino al loro completamento, dalla individuazione dei medesimi soggetti attuatori all'assegnazione dei finanziamenti, al controllo tecnico-amministrativo delle opere con l'intervento di altri enti tecnici, come la conferenza di servizi: sì che, competendo a essa ogni verifica sulle fasi intermedie dell'iter di realizzazione, l'intervento del Giudice penale non sarebbe consentito prima della conclusione dei lavori. Entra quindi nel merito della vicenda, e sottolinea la estraneità della localizzazione dell'impianto, della sua fattibilità e del costo degli espropri rispetto alla decisione del dirigente della Regione Campania di ammettere al finanziamento a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA]: non vi sarebbe stato pertanto alcun raggiro, a causa del carattere provvisorio e parziale dei finanziamenti erogati, revocabili in ogni momento; - quale terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e c) in relazione agli art.321 cod. proc. pen., 640 cod. pen., 4 d. Igs. n. 175/2016 perché [OSCURATO:SOCIETA]. si configura quale ente pubblico, e non invece quale soggetto privato economico, essendo di tale società il Comune di [OSCURATO:PERSONA] socio unico al 100% delle sue quote, e quindi con un rapporto di immedesimazione con la pubblica amministrazione, sì che l'anzidetta s.p.a. non è qualificabile terzo beneficiario dell'ingiusto profitto, ai fini della configurazione della truffa. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, e il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte ai fini del suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo posto a base di esso è manifestamente infondato poiché per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." E ciò sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692-01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." A maggior ragione, tale limite di ricorribilità sussiste per l'appello contro il rigetto di revoca del provvedimento cautelare, poiché rilevano non soltanto le norme che regolano le impugnazioni dei sequestri preventivi - art. 322 e 322-bis cod. proc. pen. -, bensì pure le disposizioni generali in materia di impugnazione, non derogabili dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali. In tal senso, per costante orientamento di questa S.C., la ragione dell'effetto preclusivo nel sistema delle impugnazioni cautelari va ravvisata nell'esigenza di impedire che, qualora non siano mutate le condizioni che abbiano legittimato l'applicabilità di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi: si deve invero evitare, in carenza di quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata, o che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata. Difettando elementi di novità, non è pertanto consentito al pubblico ministero di richiedere, sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi, il sequestro, e al contrario non è consentito all'indagato ottenere, nelle stesse condizioni, la revoca di un vincolo in precedenza imposto (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 51199 del 01/10/2019 dep. 19/12/2019 Rv. 278228 imputata [OSCURATO:PERSONA]). 2. Alla stregua di tali criteri, nella vicenda in esame non sussiste alcuna violazione di legge né emerge alcun elemento di novità, tale da consentire il superamento del c.d. giudicato cautelare. Il quid novi enunciato dal ricorso consisterebbe nell'avere l'indagato chiesto, rispetto alla somma sottoposta a vincolo, di restituzione di parte di essa, pari a 531.128 euro, nel che era quantificabile il valore di acquisto delle aree interessate all'esproprio, come prima meglio specificato. Con motivazione del tutto coerente col quadro delle impugnazioni, il TRIBUNALE ha ritenuto l'appello inammissibile perché tale presunto elemento di novità è stato prospettato per la prima volta proprio in sede di riesame, e non invece al GIP, il cui provvedimento era stato oggetto di gravame cautelare, in violazione della natura devolutiva della verifica sollecitata con l'appello. Quanto alle altre deduzioni difensive, riproposte coi motivi 2 e 3 del ricorso, e cioè l'assenza di un ingiusto profitto per gli indagati, e quindi di danno per la Regione Campania, per quel che prima si è riportato, si tratta, come il TRIBUNALE ha avuto modo di rimarcare riportando per intero la propria precedente ordinanza con cui aveva disatteso il ricorso contro il decreto del GIP, delle medesime questioni già avanzate e affrontate, in modo esteso e dettagliando, nel precedente procedimento incidentale cautelare. 3. È sufficiente sul punto riprendere quanto già illustrato dalla menzionata sentenza di questa Sez. 2 della S.C. n. 5270/2022 Rv. 282593: "nel provvedimento del Tribunale del riesame viene innanzitutto valorizzata la circostanza per cui, a fronte di un'errata individuazione dell'area rilevante - o meglio della non coincidenza tra l'area di ingombro dell'impianto e l'area del piano particellare di esproprio - la società [OSCURATO:PERSONA] ha fruito di una procedura più snella, la quale da una parte non necessitava della VIA (valutazione di impatto ambientale) e dall'altra non comportava il coinvolgimento di altri comuni limitrofi in realtà interessati. A ciò si aggiunga che tale anomalia ha comportato un'ulteriore conseguenza di notevole importanza, avendo impedito all'ente regionale di esercitare la discrezionalità riservata allo stesso. Il silenzio circa dati rilevanti, quale la localizzazione della particella su cui realizzare l'impianto di compostaggio, ha quindi certamente costituito, nella valutazione del Tribunale, un artifizio idoneo a trarre in inganno l'amministrazione, il che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa (v. pp. 10-11 del ricorso), è comprovato proprio dalla circostanza per cui la Regione Campania, nel chiedere integrazioni e chiarimenti al Comune non ha mosso alcuna osservazione circa l'esatta localizzazione dell'area (v. p. 22 dell'ordinanza). A ciò si aggiunga che il Tribunale di Salerno ha poi correttamente valorizzato un'ulteriore anomalia posta in essere dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver designato la società [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto attuatore, in un secondo momento, senza alcuna giustificazione ha agito esso stesso come soggetto attuatore, in contrasto con gli obiettivi di economicità ed efficienza cui deve tendere l'azione amministrativa. La società era stata, infatti, individuata quale soggetto attuatore, in quanto già titolare di un'estesa area sulla quale svolgere l'intervento in questione; il passaggio del ruolo di attuatore in capo al Comune ha comportato la necessità, prima insussistente, che venissero espropriate le particelle su cui allocare l'area di compostaggio e dunque la conseguente necessità di un'anticipazione del finanziamento proprio per realizzare tale acquisizione (v. pp. 15-16 dell'ordinanza impugnata". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am