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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 1957

Cassazione n. 33645/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LIBIA) il 01/02/1957 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, riqualificato il ricorso come istanza di restituzione nel termine, la declaratoria di inammissibilità di detta istanza; lette la nota difensiva e la nota di risposta alla requisitoria, sottoscritte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'istanza di restituzione in termini, presentata il 21 novembre 2022 ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], per poter impugnare la sentenza n. 8516/2020 emessa nei suoi confronti il 18 novembre 2020 dalla medesima Corte di appello, definitiva il 4 marzo 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico, articolato motivo di ricorso.

2.1. In particolare, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che non c'è stata alcuna effettiva conoscenza della condanna, ricompresa in un mero elenco nell'ordine di esecuzione comunicato al ricorrente e neppure in epoca successiva c'è poi stata la disponibilità del fascicolo processuale.

2.2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti diretti a censurare l'assunto della Corte di appello, secondo cui la conoscenza del provvedimento esecutivo costituirebbe anche il dies a quo per la presentazione della richiesta di rimessione in termini e a ribadire che «l'onere della prova in merito alla comunicazione spetta alla difesa quando deve dimostrare l'attività celere nelle richieste, ma anche nell'ufficio del PM e di Cancelleria del Tribunale di Roma dove era ritornato il fascicolo e successivamente della Ecc.nna Corte di appello che si doveva fare parte diligente alle richieste di questa difesa con tempestività e cui spetta l'obbligo di fornire la prova positiva».

2.3. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha infine depositato nota difensiva e risposta alla requisitoria del Procuratore generale, ove insiste per la regressione del procedimento sino al Tribunale di Roma e conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere riqualificato come istanza di restituzione nel termine, della quale comunque va dichiarata l'inammissibilità.

1. È invero affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 13/01/2021, Martincigh, Rv. 280749, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello e ha riqualificato il ricorso come istanza di restituzione nel termine per impugnare).

Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma ha deciso sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente emessa dal medesimo Ufficio; si verte, pertanto, in un'ipotesi di violazione dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato investito dell'istanza il giudice superiore e cioè la Corte di Cassazione.2.

Il ricorso del condannato, riqualificato come istanza di restituzione nel termine al giudice superiore, deve dunque essere deciso da questa Corte di legittimità.

2.1. La difesa dispiega un'apparente ampiezza di argomenti, non sempre perspicuamente svolti, muovendo plurime censure in relazione all'intera vicenda processuale.

Oggetto del presente giudizio di legittimità, viceversa, è soltanto la ammissibilità - e se del caso la fondatezza - dell'istanza di rirnessione in termini.

Sono quindi non consentiti in questo giudizio di cassazione tutti i motivi inerenti ad altre asserite nullità ipoteticamente verificatesi nel processo di merito.

2.2. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. (applicabile al presente procedimento in ossequio al principio tempus regit actum, poiché, alla data di deposito dell'istanza, il 21 novembre 2022 non era ancora entrato in vigore il comma 2.1. del medesimo articolo, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150), le parti private e i difensori possono presentare richiesta per la restituzione nel termine, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

Grava, infatti, sul richiedente l'onere di provare il verificarsi di questo impedimento assoluto e il momento in cui si è avuta la conoscenza del provvedimento giurisdizionale.

Questa conoscenza è effettiva quando si ha la sicura consapevolezza dell'esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto).

Compete pertanto al richiedente collegare alla comunicazione di un atto formale o ad altra circostanza certa l'individuazione puntuale del momento in cui tale conoscenza si è verificata.

Non è, invece, possibile rimettere alla discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza (cfr. Sez. 2, n. 25041 del 23.6.2005, Kellici, Rv. 231887; sulla necessità della tempestività della presentazione dell'istanza, in caso di sentenza contumaciale: Sez. 3, n. 10409 del 16/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278773).

«L'istanza di restituzione nel termine, infatti, è collegata alla mera notizia della sentenza emessa nei propri confronti e della quale non si abbia avuto conoscenza, mentre non può essere rinviata ad un tempo incerto e dipendente dalle scelte dell'imputato quale è quello in cui egli decida di avere piena cognizione degli atti processuali, richiedendone visione o copia: le ragioni specifiche, infatti, possono sempre essere discusse in sede di trattazione dell'istanza dinanzi al giudice competente» (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 13/01/2021, Martincigh, Rv. 280749).2.3.

Nella specie, la conoscenza della sentenza di condanna, nei termini sopra specificati, risale al momento della notifica dell'ordine di esecuzione della pena n.

SIEP 4513/2021.

La notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta eseguita - tramite i Carabinieri di Tivoli che lo ritrovavano, «come sempre», al suo domicilio eletto - in data 5 ottobre 2022, come pure indicato nell'atto di nomina e procura speciale alle liti rilasciata in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 2022.

La richiesta di restituzione in termini è stata presentata ben oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge ed è quindi tardiva.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità travolge anche, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi aggiunti presentati dal medesimo ricorrente, peraltro anch'essi manifestamente infondati, alla luce delle considerazioni che precedono.

Non emergono profili per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché emessa in difetto di competenza funzionale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LIBIA) il 01/02/1957 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, riqualificato il ricorso come istanza di restituzione nel termine, la declaratoria di inammissibilità di detta istanza; lette la nota difensiva e la nota di risposta alla requisitoria, sottoscritte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'istanza di restituzione in termini, presentata il 21 novembre 2022 ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], per poter impugnare la sentenza n. 8516/2020 emessa nei suoi confronti il 18 novembre 2020 dalla medesima Corte di appello, definitiva il 4 marzo 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico, articolato motivo di ricorso. 2.1. In particolare, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che non c'è stata alcuna effettiva conoscenza della condanna, ricompresa in un mero elenco nell'ordine di esecuzione comunicato al ricorrente e neppure in epoca successiva c'è poi stata la disponibilità del fascicolo processuale. 2.2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti diretti a censurare l'assunto della Corte di appello, secondo cui la conoscenza del provvedimento esecutivo costituirebbe anche il dies a quo per la presentazione della richiesta di rimessione in termini e a ribadire che «l'onere della prova in merito alla comunicazione spetta alla difesa quando deve dimostrare l'attività celere nelle richieste, ma anche nell'ufficio del PM e di Cancelleria del Tribunale di Roma dove era ritornato il fascicolo e successivamente della Ecc.nna Corte di appello che si doveva fare parte diligente alle richieste di questa difesa con tempestività e cui spetta l'obbligo di fornire la prova positiva». 2.3. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha infine depositato nota difensiva e risposta alla requisitoria del Procuratore generale, ove insiste per la regressione del procedimento sino al Tribunale di Roma e conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere riqualificato come istanza di restituzione nel termine, della quale comunque va dichiarata l'inammissibilità. 1. È invero affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 13/01/2021, Martincigh, Rv. 280749, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello e ha riqualificato il ricorso come istanza di restituzione nel termine per impugnare). Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma ha deciso sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente emessa dal medesimo Ufficio; si verte, pertanto, in un'ipotesi di violazione dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato investito dell'istanza il giudice superiore e cioè la Corte di Cassazione.2. Il ricorso del condannato, riqualificato come istanza di restituzione nel termine al giudice superiore, deve dunque essere deciso da questa Corte di legittimità. 2.1. La difesa dispiega un'apparente ampiezza di argomenti, non sempre perspicuamente svolti, muovendo plurime censure in relazione all'intera vicenda processuale. Oggetto del presente giudizio di legittimità, viceversa, è soltanto la ammissibilità - e se del caso la fondatezza - dell'istanza di rirnessione in termini. Sono quindi non consentiti in questo giudizio di cassazione tutti i motivi inerenti ad altre asserite nullità ipoteticamente verificatesi nel processo di merito. 2.2. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. (applicabile al presente procedimento in ossequio al principio tempus regit actum, poiché, alla data di deposito dell'istanza, il 21 novembre 2022 non era ancora entrato in vigore il comma 2.1. del medesimo articolo, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150), le parti private e i difensori possono presentare richiesta per la restituzione nel termine, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Grava, infatti, sul richiedente l'onere di provare il verificarsi di questo impedimento assoluto e il momento in cui si è avuta la conoscenza del provvedimento giurisdizionale. Questa conoscenza è effettiva quando si ha la sicura consapevolezza dell'esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto). Compete pertanto al richiedente collegare alla comunicazione di un atto formale o ad altra circostanza certa l'individuazione puntuale del momento in cui tale conoscenza si è verificata. Non è, invece, possibile rimettere alla discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza (cfr. Sez. 2, n. 25041 del 23.6.2005, Kellici, Rv. 231887; sulla necessità della tempestività della presentazione dell'istanza, in caso di sentenza contumaciale: Sez. 3, n. 10409 del 16/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278773). «L'istanza di restituzione nel termine, infatti, è collegata alla mera notizia della sentenza emessa nei propri confronti e della quale non si abbia avuto conoscenza, mentre non può essere rinviata ad un tempo incerto e dipendente dalle scelte dell'imputato quale è quello in cui egli decida di avere piena cognizione degli atti processuali, richiedendone visione o copia: le ragioni specifiche, infatti, possono sempre essere discusse in sede di trattazione dell'istanza dinanzi al giudice competente» (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 13/01/2021, Martincigh, Rv. 280749).2.3. Nella specie, la conoscenza della sentenza di condanna, nei termini sopra specificati, risale al momento della notifica dell'ordine di esecuzione della pena n. SIEP 4513/2021. La notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risulta eseguita - tramite i Carabinieri di Tivoli che lo ritrovavano, «come sempre», al suo domicilio eletto - in data 5 ottobre 2022, come pure indicato nell'atto di nomina e procura speciale alle liti rilasciata in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 2022. La richiesta di restituzione in termini è stata presentata ben oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge ed è quindi tardiva. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità travolge anche, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi aggiunti presentati dal medesimo ricorrente, peraltro anch'essi manifestamente infondati, alla luce delle considerazioni che precedono. Non emergono profili per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché emessa in difetto di competenza funzionale
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