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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1963

Cassazione n. 18742/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1963 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della sua affermazione di responsabilità per il concorso nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non essendovi elementi dimostrativi della sua contiguità con ambienti criminali, nonché della misura della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale nonostante l'irrisorietà del quantitativo di sostanza stupefacente.

Osservato che tali censure sono del tutto generiche, essendo prive della illustrazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, sia con riferimento alla affermazione di responsabilità, fondata sul rinvenimento nella abitazione della ricorrente di materiale e di strumenti per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente e di una cassettina di sicurezza contente circa 62 grammi di cocaina (che la ricorrente dichiarò di essersi prestata a custodire dietro pagamento di un corrispettivo), sia a proposito del trattamento sanzionatorio, di cui la Corte d'appello ha giustificato la determinazione con il quantitativo di sostanza stupefacente custodito dalla ricorrente e con i suoi, dichiarati, collegamenti con ambienti criminali.

Considerato che tali argomenti, idonei e non manifestamente illogici, sono stati censurati, oltre che genericamente, sul piano valutativo, lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, posto che la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, cosicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito delle doglianze con lo stesso sollevate.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1963 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole della sua affermazione di responsabilità per il concorso nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non essendovi elementi dimostrativi della sua contiguità con ambienti criminali, nonché della misura della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale nonostante l'irrisorietà del quantitativo di sostanza stupefacente. Osservato che tali censure sono del tutto generiche, essendo prive della illustrazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, sia con riferimento alla affermazione di responsabilità, fondata sul rinvenimento nella abitazione della ricorrente di materiale e di strumenti per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente e di una cassettina di sicurezza contente circa 62 grammi di cocaina (che la ricorrente dichiarò di essersi prestata a custodire dietro pagamento di un corrispettivo), sia a proposito del trattamento sanzionatorio, di cui la Corte d'appello ha giustificato la determinazione con il quantitativo di sostanza stupefacente custodito dalla ricorrente e con i suoi, dichiarati, collegamenti con ambienti criminali. Considerato che tali argomenti, idonei e non manifestamente illogici, sono stati censurati, oltre che genericamente, sul piano valutativo, lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, posto che la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, cosicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito delle doglianze con lo stesso sollevate. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il
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