CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 45252/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 561 del 26/11/2018 - dep. il 08/01/2019, la Corte d'appello di Palermo con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di primo grado, che, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. (contestato come commesso in data 01/06/2010), lo aveva condannato alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuati generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata e alla recidiva reiterata. 2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. 24/04/2020, n. 27 (recte: del d.l. 17/03/2020, n. 18, conv. con I. 24/04/2020, n. 27), per contrasto con l'art. 25 Cost., nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 09/03/2020 rimanga sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento penale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen., per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la contestata recidiva attraverso l'impiego di formule di stile, sottraendosi ad una valutazione in concreto della più accentuata pericolosità della quale il nuovo delitto sarebbe espressione. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Premesso che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale, persino nel caso in cui sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01), si osserva che, secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza di questa Corte, deve tenersi conto dell'aumento di pena previsto dalla circostanza aggravante de qua anche nell'ipotesi in cui, per effetto del criterio moderatore di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen., essa si traduca in un aumento non superiore al terzo (ex art.64 cod. pen.). In tal senso, occorre considerare che la scelta del legislatore si pone semplicemente sul piano del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della recidiva, senza mutarne la natura (che, infatti, resta inalterata persino nel caso in cui non si traduca, per effetto del giudizio di subvalenza, in alcun aumento sanzionatorio: vedi, di recente, sia pure ai fini delle conseguenze in tema di procedibilità ex art. 649-bis cod. pen., Sez. U n. 3585 del 24/09/2020 - dep. 29/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01). Inoltre - e venendo alla questione specificamente denunciata nel primo motivo di ricorso - si è puntualizzato che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (ma identiche considerazioni valgono, attesa la ratio della decisione quale subito di seguito indicata, anche per il caso, qui ricorrente, della recidiva reiterata semplice), in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01, la quale ha osservato che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività; per la medesima soluzione, vedi anche Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego, Rv. 268214 - 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lannirowski, Rv. 268224 - 01; Sez. 3, n. 50619, del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802 - 01; Sez. 2, n. 5985, del 10/11/2017 - dep. 08/02/2018, Scaragli, Rv. 272015 - 01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 08/02/2018, Freda, Rv. 272021 - 01; Sez. n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01). In tale contesto, è rimasta isolata la contraria indicazione di Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518 - 0), che trascura di considerare come la maggiore pericolosità sottesa al riconoscimento della recidiva di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. giustifica razionalmente - venendo in questione l'attenuarsi dell'interesse statuale alla punizione dell'illecito per effetto del decorso del tempo - la scelta codicistica, nel quadro dell'unitario istituto della prescrizione, di valorizzare siffatto profilo sia nella determinazione del termine ordinario di cui all'art. 157, primo comma, cod. pen., sia nella calibrata individuazione del termine massimo correlato agli eventi interruttivi di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen., in relazione alla recidiva di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 99 del medesimo codice. Ne discende, per effetto delle superiori indicazioni, che il limite edittale massimo di sei anni, quale previsto dall'art. 625, primo comma, cod. pen., va aumentato, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., in linea generale, di un terzo, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., ovvero, come nel caso di specie, alla luce del criterio moderatore di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen., di un anno e due mesi (tale essendo, per quanto risulta dal certificato del casellario, il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti. Si giunge in tal modo a sette anni e due mesi, destinati ad essere aumentati, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., di due terzi, ossia di ulteriori quattro anni, otto mesi e quaranta giorni, ossia 4 anni, 9 mesi, 10 giorni), per giungere a un totale di undici anni, undici mesi, 10 giorni): ciò che colloca lo spirare della prescrizione in data 11/05/2022). I superiori rilievi rendono irrilevante la questione di legittimità costituzionale (comunque dichiarata infondata da Corte cost. 23/12/2020, n. 278). 2. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice è chiamato a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali: in tale cornice di riferimento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che solo qualora la recidiva venga apprezzata come indice di maggiore colpevolezza e pericolosità essa produce tutti i suoi effetti. In tali ipotesi, infatti, essa, oltre che "accertata" nei presupposti (sulla base dell'esame del certificato del casellario), è anche "ritenuta" dal giudice ed "applicata" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01). Proprio in tale griglia valutativa si è mossa la sentenza impugnata, la quale ha sottolineato che il Greco era stato condannato già due volte per il reato di cui all'art. 349 cod. pen., in un caso per un illecito posto in essere poco più di un anno prima del delitto oggetto del presente procedimento e, alla stregua di tale premessa, ha operato una analitica e diffusa motivazione sulle ragioni per le quali le concrete modalità del furto erano idonee a rivelare una persistenza di stimoli crinninogeni e una persistente inclinazione dal delitto. Rispetto a siffatte considerazioni, il ricorso si presenta di assoluta genericità. 3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell