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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08796/2023

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unciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 11714 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto :[OSCURATO:PERSONA] apparente [OSCURATO:PERSONA] o e difes o , giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studi o de ll’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50; -controricorrente e ricorrente incidentale per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 857/02/2020, depositata in data 13 novembre 2020; Udita la relazione svolta in data 22marzo 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Noceranella camera di consiglio della pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni,dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Previa indagine condotta dalNucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza, l’Ufficio dei Monopoli per le Marche emise ingiunzione di pagamento n. 56578 del 27 dicembre 2011 con la quale recuperò maggiori dazi, Iva e accisa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto coinvolto nel contrabbando di Kg 78.420,56 di tabacchi lavorati esteri negli anni dal 1998 al febbraio 2000.

2. Avverso il suddetto avviso, il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona che, con sentenza n. 408/01/2013, lo accolse ritenendo la insussistenza della qualità di coobbligato in solido ascritta al contribuente,con compensazione delle spese di lite.3.

Avverso la sentenza di primo grado,il contribuente propose dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, appello principale in ordine alla compensazione delle spese, e l’Agenzia delle dogane appello incidentale insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva.

4. Con sentenza n. 857/02/2020, depositata in data 13 novembre 2020, la CTR delle Marche rigettò sia l’appello principale che quello incidentale affermando che “nello specifico,si reputa che il giudice di prime cure abbia correttamente valorizzato le complessive risultanze e gli esiti processuali dell’indagine penale condotta dalla Guardia di Finanza sulla quale si è basata l’intimazione di pagamento emessa dall’Amministrazione doganale.

Nello specifico le ragioni fondanti la pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appello espressa, giova rimarcarlo, in termini dubitativi, in relazione ai fatti commessi dall’associazione per delinquere in oggetto nel periodo 1.3.2000 - maggio 2001 im plicano, logicamente l’impossibilità per il Senzacqua di sostenere la infondatezza ab origine della pretesa impositiva.

Passando all’appello incidentale le considerazioni dianzi svolte valgono a fortiori con riferimento al merito della pretesa impositiva: non essendo stata acquisita una prova certa del coinvolgimento del Senzacqua nel sodalizio dedito alla frode non può conseguentemente affermarsene la qualità di obbligato solidale”.

5. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle dogane propone il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste con controricorso il contribuente spiegando ricorso incidentale articolato in tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per avere la CTR una motivazione contraddittoria e apparente, affermato che “le ragioni fondanti la pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appello espressa, giova rimarcarlo, in termini dubitativi, in relazione ai fatti commessi dall’associazione per delinquere in oggetto nel periodo 1.3.2000-maggio 2001 implicano, logicamente l’impossibilità per il Senzacqua di sostenere la infondatezza ab origine della pretesa impositiva”, rigettando l’appello incidentale in quanto “non essendo stata acquisita una prova certa del coinvolgimento del Senzacqua nel sodalizio dedito alla frode non può conseguentemente affermarsene la qualità di obbligato solidale”; con ciò,a fonte dell’appello dell’Ufficio in cui era stata dedotta, per i fatti di contrabbando accertati e contestati dalla G.d.f. dal 1998 al febbraio 2000, la pronuncia da parte del Tribunale di Napoli, settima sezione penale, d i improcedibilità per prescrizione e non di assoluzione degli imputati per non avere commesso il fatto(pronunciata, invece, per il periodo non oggetto di contestazione dal 1.3.2000 maggio 2001) – la CTR avrebbe apoditticamente condiviso le conclusioni del giudice di prime cure senza esplicitare l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione.

2. Con il secondo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 531 e 654 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR: 1) attribuito alla sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione del reato efficacia di giudicato sebbene l’art.654 c.p.c. non possa trovare applicazione nei confronti della sentenza di cui all’art. 531 c.p.p.; 2) conferito alla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione la medesima efficacia nei giudizi civili e amministrativi che il codice di procedura penale attribuisce esclusivamente alle sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento; inoltre, ad avviso della ricorrente, la CTR non avrebbe riconosciuto alla sentenza penale di improcedibilità per prescrizione del reato l’efficacia di giudicato in relazione ai fatti materiali accertatiai sensi dell’art. 654 c.p.p. 3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c. per avere la CTR, aderendo alle conclusioni della CTP, ritenuto il giudicato penale pregiudiziale rispetto a quello tributario sebbene, stante l’autonomia tra il processo penale e quello tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale non possa operare automaticamente nel processo tributario.

4. Con il primo motivodel ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/92, 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR statuito la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” a giustificazione della compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.

5. Con il secondo motivodel ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 15, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546/92, 91 e 92 c.p.c. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la CTR con una motivazione omessa o apparente, confermato la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di lite.

6. Con il terzo motivosi denuncia, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello denunciati dal contribuente nell’atto di gravame (riportati a pagg. 33-41 del ricorso incidentale).7.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammiss ibilità del ricorso principale per violazione del principio di specificitàessendo nello stesso, esaurientemente esposti i fatti di causa e chiaramente individuate le questioni di diritto poste dalle parti rientranti nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.

Ugualmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità che il controricorrente prospetta con riferimento ai motivi di ricorso principale in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma l’error in procedendoin cui sarebbe incorso il giudice di appello dando luogo ad una motivazione apparente (con il primo motivo) nonchéla violazione delle norme in tema di valutazione dell’efficacia della sentenza penale di improcedibilità per prescrizione di reato (secondo motivo)e in tema di rapporti tra il giudizio penale e tributario (terzo motivo).

8. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento dei restanti motivi dello stesso. 9.Va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processotributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti".

Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; conf.

Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass.22949 del 2018).Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020 ); Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).

10. Nella sentenza impugnata - a fronte dell’atto di appello dell’Ufficio (riportato in ricorso pagg. 7-9) in cui si rilevava che per i fatti di contrabbando risalenti al periodo 1998-febbraio 2000, contestati nel verbale della G.d.f. e oggetto della intimazione di pagamento, era intervenuta sentenza penale del Tribunale di Napoli di improcedibilità per prescrizione del reato e non già di assoluzione per non avere commesso il fatto (che invece riguardava il periodo dal 1.3.2000 al maggio 2001 non oggetto di alcuna contestazione di immissione in consumo in frode di tabacchi in contrabbando)- la CTR si è limitata apoditticamente ad affermare che “nello specifico, si reputa che il giudice di prime cure abbia correttamente valorizzato le complessive risultanze e gli esiti processuali dell’indagine penale condotta dalla Guardia di Finanza sulla quale si è basata l’intimazione di pagamento emessa dall’Amministrazione doganale.

Nello specifico le ragioni fondanti la pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appelloespressa, giova rimarcarlo, in termini dubitativi, in relazione ai fatti commessi dall’associazione per delinquere in oggetto nel periodo 1.3.2000-maggio 2001 implicano, logicamente l’impossibilità per il Senzacqua di sostenere la infondatezza ab origine della pretesa impositiva.

Passando all’appello incidentale le considerazioni dianzi svolte valgono a fortiori con riferimento al merito della pretesa impositiva: non essendo stata acquisita una prova certa del coinvolgimento del Senzacqua nel sodalizio dedito alla frode non può conseguentemente affermarsene la qualità di obbligato solidale”.

Con ciò, la CTRnell’estendere all’appello incidentale dell’Ufficio le considerazioni svolte con riguardo all’appello principale del contribuente (sulla compensazione delle spese) circa l’impossibilità di sostenere per quest’ultimo l’infondatezza ab origine della pretesa impositiva attesa la “pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di appello espressa in termini dubitativi in relazione a fatti commessi dall’associazione per delinquere per il periodo 1.3.2000 – maggio 2001 ” si è limitata apoditticamente ad affermare la mancanza di “una prova certa” del coinvolgimento del Senzacqua nel sodalizio dedito alla frode senza chiarire - con riferimento ai fatti oggetto di contestazione che si riferivano al diverso periodo 1998-febbraio 2000 - quali prove avesse valutato,rendendo così impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio senza disvelare l'iter logico - giuridico sotteso alla decisione.

Trattasi dunque di un apparato argomentativo al di sotto del "minimo costituzionale". 11.L’accoglimento del primo motivo dell’appello principale rende inutile la trattazione dell’appello incidentale con assorbimento dello stesso. 12.In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale , assorbiti i restanti nonché il ricorso incidentale con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale - e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale , a ssorbiti i restanti e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata - in relazione al ricorso principale - e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 11714 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto :[OSCURATO:PERSONA] apparente [OSCURATO:PERSONA] o e difes o , giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studi o de ll’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50; -controricorrente e ricorrente incidentale per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 857/02/2020, depositata in data 13 novembre 2020; Udita la relazione svolta in data 22marzo 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Noceranella camera di consiglio della pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni,dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Previa indagine condotta dalNucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza, l’Ufficio dei Monopoli per le Marche emise ingiunzione di pagamento n. 56578 del 27 dicembre 2011 con la quale recuperò maggiori dazi, Iva e accisa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto coinvolto nel contrabbando di Kg 78.420,56 di tabacchi lavorati esteri negli anni dal 1998 al febbraio 2000. 2. Avverso il suddetto avviso, il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona che, con sentenza n. 408/01/2013, lo accolse ritenendo la insussistenza della qualità di coobbligato in solido ascritta al contribuente,con compensazione delle spese di lite.3. Avverso la sentenza di primo grado,il contribuente propose dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, appello principale in ordine alla compensazione delle spese, e l’Agenzia delle dogane appello incidentale insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva. 4. Con sentenza n. 857/02/2020, depositata in data 13 novembre 2020, la CTR delle Marche rigettò sia l’appello principale che quello incidentale affermando che “nello specifico,si reputa che il giudice di prime cure abbia correttamente valorizzato le complessive risultanze e gli esiti processuali dell’indagine penale condotta dalla Guardia di Finanza sulla quale si è basata l’intimazione di pagamento emessa dall’Amministrazione doganale. Nello specifico le ragioni fondanti la pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appello espressa, giova rimarcarlo, in termini dubitativi, in relazione ai fatti commessi dall’associazione per delinquere in oggetto nel periodo 1.3.2000 - maggio 2001 im plicano, logicamente l’impossibilità per il Senzacqua di sostenere la infondatezza ab origine della pretesa impositiva. Passando all’appello incidentale le considerazioni dianzi svolte valgono a fortiori con riferimento al merito della pretesa impositiva: non essendo stata acquisita una prova certa del coinvolgimento del Senzacqua nel sodalizio dedito alla frode non può conseguentemente affermarsene la qualità di obbligato solidale”. 5. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle dogane propone il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste con controricorso il contribuente spiegando ricorso incidentale articolato in tre motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per avere la CTR una motivazione contraddittoria e apparente, affermato che “le ragioni fondanti la pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appello espressa, giova rimarcarlo, in termini dubitativi, in relazione ai fatti commessi dall’associazione per delinquere in oggetto nel periodo 1.3.2000-maggio 2001 implicano, logicamente l’impossibilità per il Senzacqua di sostenere la infondatezza ab origine della pretesa impositiva”, rigettando l’appello incidentale in quanto “non essendo stata acquisita una prova certa del coinvolgimento del Senzacqua nel sodalizio dedito alla frode non può conseguentemente affermarsene la qualità di obbligato solidale”; con ciò,a fonte dell’appello dell’Ufficio in cui era stata dedotta, per i fatti di contrabbando accertati e contestati dalla G.d.f. dal 1998 al febbraio 2000, la pronuncia da parte del Tribunale di Napoli, settima sezione penale, d i improcedibilità per prescrizione e non di assoluzione degli imputati per non avere commesso il fatto(pronunciata, invece, per il periodo non oggetto di contestazione dal 1.3.2000 maggio 2001) – la CTR avrebbe apoditticamente condiviso le conclusioni del giudice di prime cure senza esplicitare l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione. 2. Con il secondo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 531 e 654 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR: 1) attribuito alla sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione del reato efficacia di giudicato sebbene l’art.654 c.p.c. non possa trovare applicazione nei confronti della sentenza di cui all’art. 531 c.p.p.; 2) conferito alla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione la medesima efficacia nei giudizi civili e amministrativi che il codice di procedura penale attribuisce esclusivamente alle sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento; inoltre, ad avviso della ricorrente, la CTR non avrebbe riconosciuto alla sentenza penale di improcedibilità per prescrizione del reato l’efficacia di giudicato in relazione ai fatti materiali accertatiai sensi dell’art. 654 c.p.p. 3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c. per avere la CTR, aderendo alle conclusioni della CTP, ritenuto il giudicato penale pregiudiziale rispetto a quello tributario sebbene, stante l’autonomia tra il processo penale e quello tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale non possa operare automaticamente nel processo tributario. 4. Con il primo motivodel ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/92, 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR statuito la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” a giustificazione della compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. 5. Con il secondo motivodel ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 15, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546/92, 91 e 92 c.p.c. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la CTR con una motivazione omessa o apparente, confermato la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di lite. 6. Con il terzo motivosi denuncia, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello denunciati dal contribuente nell’atto di gravame (riportati a pagg. 33-41 del ricorso incidentale).7. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammiss ibilità del ricorso principale per violazione del principio di specificitàessendo nello stesso, esaurientemente esposti i fatti di causa e chiaramente individuate le questioni di diritto poste dalle parti rientranti nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. Ugualmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità che il controricorrente prospetta con riferimento ai motivi di ricorso principale in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma l’error in procedendoin cui sarebbe incorso il giudice di appello dando luogo ad una motivazione apparente (con il primo motivo) nonchéla violazione delle norme in tema di valutazione dell’efficacia della sentenza penale di improcedibilità per prescrizione di reato (secondo motivo)e in tema di rapporti tra il giudizio penale e tributario (terzo motivo). 8. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento dei restanti motivi dello stesso. 9.Va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processotributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti". Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass.22949 del 2018).Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020 ); Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). 10. Nella sentenza impugnata - a fronte dell’atto di appello dell’Ufficio (riportato in ricorso pagg. 7-9) in cui si rilevava che per i fatti di contrabbando risalenti al periodo 1998-febbraio 2000, contestati nel verbale della G.d.f. e oggetto della intimazione di pagamento, era intervenuta sentenza penale del Tribunale di Napoli di improcedibilità per prescrizione del reato e non già di assoluzione per non avere commesso il fatto (che invece riguardava il periodo dal 1.3.2000 al maggio 2001 non oggetto di alcuna contestazione di immissione in consumo in frode di tabacchi in contrabbando)- la CTR si è limitata apoditticamente ad affermare che “nello specifico, si reputa che il giudice di prime cure abbia correttamente valorizzato le complessive risultanze e gli esiti processuali dell’indagine penale condotta dalla Guardia di Finanza sulla quale si è basata l’intimazione di pagamento emessa dall’Amministrazione doganale. Nello specifico le ragioni fondanti la pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appelloespressa, giova rimarcarlo, in termini dubitativi, in relazione ai fatti commessi dall’associazione per delinquere in oggetto nel periodo 1.3.2000-maggio 2001 implicano, logicamente l’impossibilità per il Senzacqua di sostenere la infondatezza ab origine della pretesa impositiva. Passando all’appello incidentale le considerazioni dianzi svolte valgono a fortiori con riferimento al merito della pretesa impositiva: non essendo stata acquisita una prova certa del coinvolgimento del Senzacqua nel sodalizio dedito alla frode non può conseguentemente affermarsene la qualità di obbligato solidale”. Con ciò, la CTRnell’estendere all’appello incidentale dell’Ufficio le considerazioni svolte con riguardo all’appello principale del contribuente (sulla compensazione delle spese) circa l’impossibilità di sostenere per quest’ultimo l’infondatezza ab origine della pretesa impositiva attesa la “pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di appello espressa in termini dubitativi in relazione a fatti commessi dall’associazione per delinquere per il periodo 1.3.2000 – maggio 2001 ” si è limitata apoditticamente ad affermare la mancanza di “una prova certa” del coinvolgimento del Senzacqua nel sodalizio dedito alla frode senza chiarire - con riferimento ai fatti oggetto di contestazione che si riferivano al diverso periodo 1998-febbraio 2000 - quali prove avesse valutato,rendendo così impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio senza disvelare l'iter logico - giuridico sotteso alla decisione. Trattasi dunque di un apparato argomentativo al di sotto del "minimo costituzionale". 11.L’accoglimento del primo motivo dell’appello principale rende inutile la trattazione dell’appello incidentale con assorbimento dello stesso. 12.In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale , assorbiti i restanti nonché il ricorso incidentale con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale - e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale , a ssorbiti i restanti e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata - in relazione al ricorso principale - e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,in diversa composizione. Così deciso in Roma il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris