CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 21118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 26/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibili - perchè tardive - le dichiarazioni di ricusazione avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due magistrati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], componenti del Collegio giudicante davanti al quale è in corso di celebrazione il processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott" nel cui ambito i ricorrenti sono imputati per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen.La questione ha origine dall'accoglimento della medesima Corte d'appello di analoga dichiarazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato, in quanto i magistrati Cavasino e Romano, valutando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di altro procedimento - c.d. "Nemea" -, avrebbero ritenuto esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione contestata nel processo "Rinascita-Scott". A Polito e Ferrante nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" è contestata cioè la partecipazione alla stessa associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza è stata accertata nel processo Nennea da un Collegio di cui avrebbero fatto parte le dott.sse Cavasino e Romano. Dalla ordinanza impugnata si evince che: a) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio deputato alla trattazione del processo [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione presentata da Accoriniti e comunicò alle parti di avere presentato istanza di astensione al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; b) 1'8.9. 2022 il Tribunale comunicò il rigetto dalla richiesta di astensione; c) il 15.9.2022 la Corte di appello accolse la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei magistrati indicati, ritenendo che il Tribunale, con la sentenza emessa nel processo Nemea, avesse espresso valutazioni di merito circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; d) nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale comunicò l'accoglimento della ricusazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], disponendo lo stralcio della sola posizione di questi; in quella occasione i magistrati comunicarono di aver presentato istanza di astensione al Presidente del Tribunale. La Corte ha ritenuto tardive la dichiarazioni di ricusazione- presentate il 22.9.2022- sul presupposto che la prospettata causa di incompatibilità non sarebbe nuova, dovendosi riscontrare "nei motivi della sentenza Nemea depositata il 5.3.2021, la cui conoscenza varrebbe ad individuare il dies a quo per valutare la tempestività delle dichiarazioni di ricusazione"; il termine per la presentazione delle dichiarazioni, secondo la Corte, non potrebbe farsi decorrere dalla conoscenza dell'ordinanza di accoglimento della ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] o dal provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva già rigettato le dichiarazioni di astensione dei due magistrati che, peraltro, già in precedenza avevano presentato dichiarazioni di astensione per le stesse ragioni (così la Corte). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento. Sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 38 cod. proc. pen. La richiesta di ricusazione non sarebbe stata tardivamente proposta.Secondo i ricorrenti, essi avrebbero avuto notizia della causa di ricusazione solo dopo aver appreso, il 19.9.2022, della notizia dell'accoglimento della istanza di ricusazione riguardante [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dell'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale stabiliva la prosecuzione dell'attività processuale, previo stralcio della sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che nella occasione il Tribunale dette lettura della ordinanza in questione e comunicò che i magistrati avevano depositato richiesta di astensione. Alla comunicazione del 19.9.2022 sarebbe seguita da parte della difesa la richiesta al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di copia delle dichiarazione di astensione, non esitata e successivamente copia della sentenza emessa nel processo Nemea e solo in tal modo essi avrebbero saputo della partecipazione dei due magistrati anche in quel processo. Dunque, si argomenta, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la circostanza che il 5.3.2021 fosse stata depositata la sentenza nel processo Nemea non sarebbe un accadimento da cui far discendere il decorso dei termine per la ricusazione, essendo entrambi gli imputati estranei a quel processo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per non avere la Corte spiegato le ragioni per cui il termine per la ricusazione nella specie sarebbe decorso dalla data della sentenza emessa nel processo Nemea. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2. A norma dell'art. 38 cod. proc. pen. la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; nel caso in cui le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. In tale quadro di riferimento i motivi di ricorso sono strutturalmente generici quanto alla indicazione e alla prova del momento in cui sarebbe stata conosciuta dai ricorrenti la causa di ricusazione e, quindi, del dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricusazione. Pur infatti volendo ragionare con gli imputati e ritenere che la conoscenza della causa di ricusazione non possa individuarsi nel momento del deposito della motivazione della sentenza emessa nel processo Nemea, nulla di specifico è stato tuttavia precisato in ordine a profili decisivi al fine di accertate la tempestività della dichiarazione di ricusazione; in particolare, nulla è stato chiarito in ordine: a) a quando e a come sia stata presentata la dichiarazione di ricusazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che la conoscenza di detta dichiarazione comportò per i ricorrenti la conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti; b) a cosa fu letto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in merito all'accoglimento della dichiarazione di ricusazione da parte di Accoriniti e al perché il termine per la dichiarazione di ricusazione non dovrebbe decorrere da detto momento; c) a quale sia stato - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - il contenuto della comunicazione della dichiarazione di astensione dei due magistrati; d) a quando gli imputati abbiano avuto la materiale disponibilità della sentenza emessa nel processo Nemea; e) a quale sia stato all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il contenuto della comunicazione del provvedimento del Presidente del Collegio; f) perché, nel caso di specie, non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 38, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen. secondo cui, come detto, ove la causa di ricusazione sia divenuta nota in udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta, in ogni caso, prima del termine dell'udienza. Dai motivi non si evince affatto quando e come i ricorrenti siano venuti a conoscenza della causa di ricusazione e, di conseguenza, stabilire se la loro dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di loro l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibiltà della sua iniziativa processuale. 3. A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta e l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil