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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08636/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha ridotto a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 14.000 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla condanna per la detenzione di hashish e alla applicazione del relativo aumento per la continuazione, non essendo state illustrate le ragioni che avevano indotto la Corte territoriale a escludere che l'hashish fosse destinato al consumo personale, benché non fosse suddiviso in dosi e fosse stata documentata la dipendenza del ricorrente dai cannabinoidi; in secondo luogo, ha lamentato il mancato riconoscimento della qualificabilità delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, essendo, in realtà, modesti i quantitativi di stupefacenti detenuti (20 grammi di cocaina e 74 grammi di hashish), dunque non tali da poter compromettere in modo serio la salute pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, prive del necessario confronto critico con gli argomenti svolti nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio dell'hashish in considerazione del dato ponderale (trattandosi di 74 grammi, pari a 531 dosi medie) e della disponibilità di un bilancino di precisione, oltre che della rapida deteriorabilità dell'hashish (che rende incompatibile la destinazione al solo consumo personale del non modesto quantitativo detenuto dal ricorrente), e ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entità in considerazione del dato ponderale e della disponibilità di sostanze di diverso tipo: si tratta di motivazione idonea e fondata su considerazioni corrette e razionali, sia quanto alla destinazione allo spaccio dell'hashish, sia quanto alla non lieve entità della condotta, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della ricostruzione della condotta (quanto al fine di spaccio) e della valutazione della sua gravità (quanto alla configurabilità della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), dunque in modo non consentito in presenza di motivazione idonea e non manifestamente illogica Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha ridotto a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 14.000 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla condanna per la detenzione di hashish e alla applicazione del relativo aumento per la continuazione, non essendo state illustrate le ragioni che avevano indotto la Corte territoriale a escludere che l'hashish fosse destinato al consumo personale, benché non fosse suddiviso in dosi e fosse stata documentata la dipendenza del ricorrente dai cannabinoidi; in secondo luogo, ha lamentato il mancato riconoscimento della qualificabilità delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, essendo, in realtà, modesti i quantitativi di stupefacenti detenuti (20 grammi di cocaina e 74 grammi di hashish), dunque non tali da poter compromettere in modo serio la salute pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, prive del necessario confronto critico con gli argomenti svolti nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio dell'hashish in considerazione del dato ponderale (trattandosi di 74 grammi, pari a 531 dosi medie) e della disponibilità di un bilancino di precisione, oltre che della rapida deteriorabilità dell'hashish (che rende incompatibile la destinazione al solo consumo personale del non modesto quantitativo detenuto dal ricorrente), e ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entità in considerazione del dato ponderale e della disponibilità di sostanze di diverso tipo: si tratta di motivazione idonea e fondata su considerazioni corrette e razionali, sia quanto alla destinazione allo spaccio dell'hashish, sia quanto alla non lieve entità della condotta, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della ricostruzione della condotta (quanto al fine di spaccio) e della valutazione della sua gravità (quanto alla configurabilità della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), dunque in modo non consentito in presenza di motivazione idonea e non manifestamente illogica Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2