Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 01718/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16946/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 100%, [OSCURATO:PERSONA] 8 FIRENZE, rappresentato e difeso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 1961/2023 depositata il 26/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% di via Montalbano n. 8, Firenze, ha proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 1961/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 26 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato scrittura difensiva.

2. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3. Sono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di rigettare il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Firenze.

4. La causa concerne l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare approvata dal [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% in data 26 dicembre 2019, proposta con distinti atti di citazione, poi riuniti, da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenuto Condominio nel costituirsi aveva eccepito l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Firenze, essendo prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per tutte le controversie tra condomini e tra condomini e condominio Montalbano 100%, alla stregua dell’art. 20 bis del regolamento condominiale, approvato dall’assemblea in data 6 luglio 2017 ad integrazione del regolamento già approvato in data 20 gennaio 2017.

Il Tribunale di Firenze, nel dichiarare la propria competenza ex art. 23 c.p.c. e disporre per il proseguo del giudizio, ha osservato che: ‹‹[a] seguito dell’impugnazione della delibera del 06.07.17 dinanzi al Tribunale di Firenze … e della sospensione della sua efficacia stante l’illegittimità della convocazione, il [OSCURATO:PERSONA] 100% ha conciliato la vertenza all’udienza dell’8 marzo 2018 nei seguenti termini “L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che è disposta per conto del Condominio a porre nel nulla la delibera condominiale del 6/7/2017 e a rinunciare a tutti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano e precisamente il n. 25879/2017 nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], il n.28707/2017 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sas, e altro D.I. (di cui non si hanno al momento gli estremi) notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a spese compensate, e ciò al fine di chiudere il presente contenzioso per continuare l’unico procedimento pendente avanti al Tribunale di Firenze n. 5932/2017 R.G.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] concorda nella proposta della difesa del Condominio.

Gli avv.ti Conticelli e Cungi prendono atto della superiore proposta e al solo fine di chiudere il presente giudizio e allo scopo di proseguire l’altro giudizio pendente, quindi senza rinuncia alle domande là proposte, rinunciano agli atti del presente giudizio e vista la rinuncia ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano rinunciano alle relative opposizioni.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si impegna a consegnare ai difensori di controparte gli originali dei titoli rinunciati” (…).

Si osserva come il citato “procedimento pendente avanti al Tribunale di Firenze n. 5932/2017 R.G. 20.01.17” aveva ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare del 20.01.17 in cui l’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] 100%, tra le altre, aveva nominato l’Amministratore, approvato il regolamento condominiale e le tabelle millesimali: ebbene, nel verbale di conciliazione è fatto espresso richiamo alla volontà del Condominio, manifestata attraverso il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], di proseguire solo l’appena citato giudizio e di chiudere il contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare del 06.07.2017 senza alcuna riserva espressa o limitazione quanto al Foro di competenza.

Pertanto, in forza di detto verbale conciliativo, l’intera delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per come assunta dall’assemblea del Condominio è stata posta nel nulla dal Difensore del Condominio - munito di regolare e completa procura alle liti – e così è venuta meno anche la decisione relativa all’“Elezione del foro esclusivo” assunta in quella data dallo stesso consesso assembleare con l’integrazione del Regolamento condominiale (cioè dell’art. 20 bis…).

Si condivide, pertanto, quanto osservato dagli attori circa la validità del su citato verbale di conciliazione assunto in udienza avanti alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Firenze (che ha firmato tale atto) dai procuratori delle parti (tra cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ancora attualmente legale del Condominio convenuto), ciascuno munito di poteri transattivi/conciliativi/di rinuncia/accettazione della rinuncia per come acquisito agli atti dell’intestato Tribunale quale Verbale di conciliazione ed attribuzione di numero Cron. 2593/18 del Registro delle Conciliazioni.

Pertanto, prive di pregio appaiono tutte le contestazioni formulate in punto di mancata sussistenza in capo ai procuratori delle parti di poter conciliare, transigere, rinunciare ed accettare la rinuncia all’udienza dell’8 marzo 2018 nella causa al n. 11679/17 R.G. avanti al Tribunale di Firenze››.

5. Deve dapprima rigettarsi l'istanza di riunione tra il presente giudizio di cassazione e quello contraddistinto come R.G. 21777/2022, avanzata dal ricorrente.

Si tratta di ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati procedimenti e la riunione richiesta, pur attenendo a cause connesse, non garantisce l'economia ed il minor costo dei due giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata.

Il primo motivo del ricorso per regolamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento di decisione ex art. 281- sexiesc.p.c.

Il secondo motivo di ricorso si struttura in più profili e denuncia la violazione e “falsa interpretazione” degli artt. 1137 c.c., 23 c.p.c., 2909 c.c., 395 comma 1 n. 5 c.p.c., 324 c.p.c., 295 c.p.c., riferendo di altro giudizio svoltosi davanti alla Corte d’appello di Milano, per il quale pende il ricorso per cassazione (RG 21777/2022) e che avrebbe affrontato la questione della qualificazione dell’accordo conciliativo contenuto nel verbale di udienza dell’8 marzo 2018, con forza di “giudicato esterno”.

Il terzo motivo di ricorso anch’esso si struttura in più profili e denuncia la violazione degli artt. 1136, 1137 e 1138 c.c., 2909 c.c., 305, 306, 307, 310 c.p.c., soffermandosi sugli effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione della delibera del 6 luglio 2017 di approvazione del foro convenzionale(RG 11679/2017).

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 2° comma c.p.c., 175 c.p.c., 180 c.p.c., 181 1° comma c.p.c. in relazione all’art. 185 (88 DACPC), 182 c.p.c., 183 1° comma c.p.c., 185 c.p.c., art. 88 DACPC, artt. 306, 633, 634 e 645 c.p.c., degli artt. 1460, 1965, 1966, 1967, 1976, 1325, 1346, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1399, 2697, 2699, 2700, 2701 c.c.

La tesi del ricorrente è la nullità, inesistenza giuridica, inefficacia o non opponibilità del “presunto verbale di conciliazione giudiziale dell’8 marzo 2018”.

Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 306 c.p.c., 1965 e 2727 c.c., per l’ipotesi che l’atto sia considerabile come transazione.

Il sesto motivo di ricorso richiama gli artt. 101, 102, 112 e 161 c.p.c., per la “mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla qualificazione data come “conciliazione giudiziale”.

Il settimo motivo deduce l’incidenza di un giudicato esterno e richiama gli artt. 102, 105, 324, 38, 645 e 295 c.p.c., nonché gli artt.2909 e 1460 c.c., riferendosi alla “situazione gemella” creatasi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente a Milano.

6. I sette motivi del ricorso per regolamento vanno esaminati unitariamente e, vista la mole delle questioni sollevate, con riferimento ad una moltitudine di norme di diritto sostanziale e processuale asseritamente violate, impongono alcuna premesse di metodo.

6.1. Si ha riguardo a provvedimento del Tribunale di Firenze che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, ha affermato la competenza del giudice adito e disposto la prosecuzione del giudizio.

Tale provvedimento doveva quindi essere oggetto, come avvenuto, di regolamento necessario di competenza.

6.2. La prima premessa da effettuare, allora, è che in sede di regolamento di competenza non possono essere proposte questioni, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, che non attengano in modo diretto e necessario alla competenza, tanto se si tratti di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla statuizione sulla competenza, quanto ad essa conseguenziali, poiché il compito della Corte di cassazione in tale sede è limitato alla designazione del giudice competente a decidere la lite: pertanto non possono essere dedotte in questa sede violazioni di norme processuali e vizi della sentenza impugnata (ad esempio, violazione dell’art. 281-sexies c.p.c., come si legge nel primo motivo di ricorso) che non siano rilevanti ai fini della decisione sulla competenza (Cass. n. 4311 del 1978; n. 379 del 1976).

Del pari, non possono essere esaminate in questo procedimento di regolamento necessario di competenza questioni attinenti al merito, o alla sussistenza della pregiudizialità di altre cause (Cass. n. 4004 del 1978; n. 1754 del 1980; n. 15019 del 2008), se non nei limiti in cui tali questioni possano delibarsi incidenter tantum ai soli fini della statuizione sulla competenza. 6.3.D’altro canto, la decisione sulle questioni di competenza avviene in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

7. Tali premesse definiscono e semplificano l’oggetto del thema decidendum.

7.1. È qui avvenuto che, proposta una domanda per impugnazione di deliberazioni dell’assemblea condominiale dinanzi al giudice dove si trovano i beni comuni, a norma dell’art. 23 c.p.c., è stata sollevata dal convenuto eccezione di incompetenza per territorio in forza di deroga convenzionale ex art. 28 c.p.c. dettata da clausola del regolamento di condominio, approvata con deliberazione del 6 luglio 2017.

Sennonché tale delibera di approvazione del foro per accordo dei condomini era stata a sua volta impugnata, ne era stata sospesa l’esecuzione dal giudice dell’impugnazione e la causa si era poi conclusa con un accordo, nel quale il difensore del condominio convenuto si era dichiarato disposto “per conto del Condominio a porre nel nulla la delibera condominiale del 6/7/2017 … e ciò al fine di chiudere il presente contenzioso per continuare l’unico procedimento pendente avanti al Tribunale di Firenze n. 5932/2017 R.G.” e difensori degli attori condomini si erano detti d’accordo sulla proposta ed avevano rinunciato agli atti del giudizio.

7.2. Il Tribunale di Firenze ha ravvisato in tale accordo una conciliazione volta a “chiudere il contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare del 06.07.2017 senza alcuna riserva espressa o limitazione quanto al Foro di competenza”, sicché “in forza di detto verbale conciliativo, l’intera delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per come assunta dall’assemblea del Condominio è stata posta nel nulla dal Difensore del Condominio - munito di regolare e completa procura alle liti – e così è venuta meno anche la decisione relativa all’“Elezione del foro esclusivo” assunta in quella data dallo stesso consesso assembleare con l’integrazione del Regolamento condominiale (cioè dell’art. 20 bis…)”.

Il Tribunale ha altresì ravvisato la “validità del su citato verbale di conciliazione assunto in udienza” alla presenza del giudice “che ha firmato tale atto”, essendo i procuratori delle parti “ciascuno munito di poteri transattivi/conciliativi/di rinuncia/accettazione della rinuncia”.

Da ciò la carenza di permanente efficacia della deroga convenzionale in favore del Tribunale di Milano contenuta nella clausola del regolamento di condominio approvata con la deliberazione “revocata” del 6 luglio 2017.

7.4. Contiene una statuizione sulla competenza, ed è perciò impugnabile con il regolamento necessario, la sentenza che, al fine di stabilire l'operatività di una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, abbia preliminarmente esaminato e incidentalmente risolto, come nella specie, la questione circa la portata di un verbale di conciliazione giudiziale.

Ora, è vero che ai fini della verifica della soggezione della lite al foro stabilito per accordo delle parti, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la applicabilità di tale convenzione, in quanto la relativa qualificazione incide sull’impugnazione proposta.

Tuttavia, ove si assuma che il patto recante l’accordo sulla competenza ex art. 28 c.p.c. sia stato, come nella specie, revocato per effetto di una successiva conciliazione giudiziale, occorre altresì rammentare che il verbale di conciliazione giudiziale, che ha natura di atto negoziale ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, va interpretato alla stregua degli artt. 1362 e segg. c.c., risolvendosi in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito.

Ne consegue che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (ex multis, Cass. n. 4564 del 2014; n. 14911 del 2007).

7.5. Va ribadito, quindi, che siamo in tema di regolamento necessario di competenza, il cui oggetto è unicamente la statuizione sulla competenza inerente alla causa di impugnazione della delibera assembleare approvata dal [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% in data 26 dicembre 2019, e che delle questioni attinenti alla validità ed alla efficacia del verbale di conciliazione che ha definito altro contenzioso fra le parti ci si può occupare in questa sede solo incidenter tantum ai ristretti fini della statuizione sulla competenza, non potendosi tramutare questo giudizio in una surrettizia impugnazione di quel verbale di conciliazione.

Non è allora sindacabile la interpretazione operata nella sentenza impugnata a fini di competenza dal Tribunale di Firenze, secondo cui l’accordo conciliativo dell’8 marzo 2018, giacché intervenuto a definizione della impugnazione della delibera del 6 luglio 2017, conteneva una convenzione che produceva l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale intervenne, con la declaratoria di estinzione del processo, e, dall'altro, l’effetto sostanziale, tipico del negozio transattivo, di sopravvenuta inefficacia dell’assetto vincolante della clausola regolamentare recante il foro convenzionale.

Esula, in particolare, dall’accertamento cui deve procedersi ai fini della attuale statuizione sulla competenza ogni censura volta sindacare la titolarità dei poteri rappresentativi e dispositivi in capo al difensore del Condominio che sottoscrisse quel verbale di conciliazione (ovvero, se davvero, come si afferma nella sentenza impugnata, vi fosse espresso conferimento del potere di conciliare al difensore, se il verbale contenente l'accordo di conciliazione fosse stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea condominiale, se tale approvazione con la necessaria maggioranza fosse poi avvenuta e la conciliazione si potesse perciò intendere conclusa).

8. - Il ricorso per regolamento deve dunque essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, davanti al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del processo e che regolerà anche le spese del procedimento di regolamento.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoper regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, davanti al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del giudizio e che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16946/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 100%, [OSCURATO:PERSONA] 8 FIRENZE, rappresentato e difeso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 1961/2023 depositata il 26/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% di via Montalbano n. 8, Firenze, ha proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 1961/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 26 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato scrittura difensiva. 2. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. Sono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di rigettare il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Firenze. 4. La causa concerne l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare approvata dal [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% in data 26 dicembre 2019, proposta con distinti atti di citazione, poi riuniti, da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenuto Condominio nel costituirsi aveva eccepito l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Firenze, essendo prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per tutte le controversie tra condomini e tra condomini e condominio Montalbano 100%, alla stregua dell’art. 20 bis del regolamento condominiale, approvato dall’assemblea in data 6 luglio 2017 ad integrazione del regolamento già approvato in data 20 gennaio 2017. Il Tribunale di Firenze, nel dichiarare la propria competenza ex art. 23 c.p.c. e disporre per il proseguo del giudizio, ha osservato che: ‹‹[a] seguito dell’impugnazione della delibera del 06.07.17 dinanzi al Tribunale di Firenze … e della sospensione della sua efficacia stante l’illegittimità della convocazione, il [OSCURATO:PERSONA] 100% ha conciliato la vertenza all’udienza dell’8 marzo 2018 nei seguenti termini “L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che è disposta per conto del Condominio a porre nel nulla la delibera condominiale del 6/7/2017 e a rinunciare a tutti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano e precisamente il n. 25879/2017 nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], il n.28707/2017 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sas, e altro D.I. (di cui non si hanno al momento gli estremi) notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a spese compensate, e ciò al fine di chiudere il presente contenzioso per continuare l’unico procedimento pendente avanti al Tribunale di Firenze n. 5932/2017 R.G. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] concorda nella proposta della difesa del Condominio. Gli avv.ti Conticelli e Cungi prendono atto della superiore proposta e al solo fine di chiudere il presente giudizio e allo scopo di proseguire l’altro giudizio pendente, quindi senza rinuncia alle domande là proposte, rinunciano agli atti del presente giudizio e vista la rinuncia ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano rinunciano alle relative opposizioni. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si impegna a consegnare ai difensori di controparte gli originali dei titoli rinunciati” (…). Si osserva come il citato “procedimento pendente avanti al Tribunale di Firenze n. 5932/2017 R.G. 20.01.17” aveva ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare del 20.01.17 in cui l’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] 100%, tra le altre, aveva nominato l’Amministratore, approvato il regolamento condominiale e le tabelle millesimali: ebbene, nel verbale di conciliazione è fatto espresso richiamo alla volontà del Condominio, manifestata attraverso il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], di proseguire solo l’appena citato giudizio e di chiudere il contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare del 06.07.2017 senza alcuna riserva espressa o limitazione quanto al Foro di competenza. Pertanto, in forza di detto verbale conciliativo, l’intera delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per come assunta dall’assemblea del Condominio è stata posta nel nulla dal Difensore del Condominio - munito di regolare e completa procura alle liti – e così è venuta meno anche la decisione relativa all’“Elezione del foro esclusivo” assunta in quella data dallo stesso consesso assembleare con l’integrazione del Regolamento condominiale (cioè dell’art. 20 bis…). Si condivide, pertanto, quanto osservato dagli attori circa la validità del su citato verbale di conciliazione assunto in udienza avanti alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Firenze (che ha firmato tale atto) dai procuratori delle parti (tra cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ancora attualmente legale del Condominio convenuto), ciascuno munito di poteri transattivi/conciliativi/di rinuncia/accettazione della rinuncia per come acquisito agli atti dell’intestato Tribunale quale Verbale di conciliazione ed attribuzione di numero Cron. 2593/18 del Registro delle Conciliazioni. Pertanto, prive di pregio appaiono tutte le contestazioni formulate in punto di mancata sussistenza in capo ai procuratori delle parti di poter conciliare, transigere, rinunciare ed accettare la rinuncia all’udienza dell’8 marzo 2018 nella causa al n. 11679/17 R.G. avanti al Tribunale di Firenze››. 5. Deve dapprima rigettarsi l'istanza di riunione tra il presente giudizio di cassazione e quello contraddistinto come R.G. 21777/2022, avanzata dal ricorrente. Si tratta di ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati procedimenti e la riunione richiesta, pur attenendo a cause connesse, non garantisce l'economia ed il minor costo dei due giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata. Il primo motivo del ricorso per regolamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento di decisione ex art. 281- sexiesc.p.c. Il secondo motivo di ricorso si struttura in più profili e denuncia la violazione e “falsa interpretazione” degli artt. 1137 c.c., 23 c.p.c., 2909 c.c., 395 comma 1 n. 5 c.p.c., 324 c.p.c., 295 c.p.c., riferendo di altro giudizio svoltosi davanti alla Corte d’appello di Milano, per il quale pende il ricorso per cassazione (RG 21777/2022) e che avrebbe affrontato la questione della qualificazione dell’accordo conciliativo contenuto nel verbale di udienza dell’8 marzo 2018, con forza di “giudicato esterno”. Il terzo motivo di ricorso anch’esso si struttura in più profili e denuncia la violazione degli artt. 1136, 1137 e 1138 c.c., 2909 c.c., 305, 306, 307, 310 c.p.c., soffermandosi sugli effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione della delibera del 6 luglio 2017 di approvazione del foro convenzionale(RG 11679/2017). Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 2° comma c.p.c., 175 c.p.c., 180 c.p.c., 181 1° comma c.p.c. in relazione all’art. 185 (88 DACPC), 182 c.p.c., 183 1° comma c.p.c., 185 c.p.c., art. 88 DACPC, artt. 306, 633, 634 e 645 c.p.c., degli artt. 1460, 1965, 1966, 1967, 1976, 1325, 1346, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1399, 2697, 2699, 2700, 2701 c.c. La tesi del ricorrente è la nullità, inesistenza giuridica, inefficacia o non opponibilità del “presunto verbale di conciliazione giudiziale dell’8 marzo 2018”. Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 306 c.p.c., 1965 e 2727 c.c., per l’ipotesi che l’atto sia considerabile come transazione. Il sesto motivo di ricorso richiama gli artt. 101, 102, 112 e 161 c.p.c., per la “mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla qualificazione data come “conciliazione giudiziale”. Il settimo motivo deduce l’incidenza di un giudicato esterno e richiama gli artt. 102, 105, 324, 38, 645 e 295 c.p.c., nonché gli artt.2909 e 1460 c.c., riferendosi alla “situazione gemella” creatasi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente a Milano. 6. I sette motivi del ricorso per regolamento vanno esaminati unitariamente e, vista la mole delle questioni sollevate, con riferimento ad una moltitudine di norme di diritto sostanziale e processuale asseritamente violate, impongono alcuna premesse di metodo. 6.1. Si ha riguardo a provvedimento del Tribunale di Firenze che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, ha affermato la competenza del giudice adito e disposto la prosecuzione del giudizio. Tale provvedimento doveva quindi essere oggetto, come avvenuto, di regolamento necessario di competenza. 6.2. La prima premessa da effettuare, allora, è che in sede di regolamento di competenza non possono essere proposte questioni, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, che non attengano in modo diretto e necessario alla competenza, tanto se si tratti di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla statuizione sulla competenza, quanto ad essa conseguenziali, poiché il compito della Corte di cassazione in tale sede è limitato alla designazione del giudice competente a decidere la lite: pertanto non possono essere dedotte in questa sede violazioni di norme processuali e vizi della sentenza impugnata (ad esempio, violazione dell’art. 281-sexies c.p.c., come si legge nel primo motivo di ricorso) che non siano rilevanti ai fini della decisione sulla competenza (Cass. n. 4311 del 1978; n. 379 del 1976). Del pari, non possono essere esaminate in questo procedimento di regolamento necessario di competenza questioni attinenti al merito, o alla sussistenza della pregiudizialità di altre cause (Cass. n. 4004 del 1978; n. 1754 del 1980; n. 15019 del 2008), se non nei limiti in cui tali questioni possano delibarsi incidenter tantum ai soli fini della statuizione sulla competenza. 6.3.D’altro canto, la decisione sulle questioni di competenza avviene in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. 7. Tali premesse definiscono e semplificano l’oggetto del thema decidendum. 7.1. È qui avvenuto che, proposta una domanda per impugnazione di deliberazioni dell’assemblea condominiale dinanzi al giudice dove si trovano i beni comuni, a norma dell’art. 23 c.p.c., è stata sollevata dal convenuto eccezione di incompetenza per territorio in forza di deroga convenzionale ex art. 28 c.p.c. dettata da clausola del regolamento di condominio, approvata con deliberazione del 6 luglio 2017. Sennonché tale delibera di approvazione del foro per accordo dei condomini era stata a sua volta impugnata, ne era stata sospesa l’esecuzione dal giudice dell’impugnazione e la causa si era poi conclusa con un accordo, nel quale il difensore del condominio convenuto si era dichiarato disposto “per conto del Condominio a porre nel nulla la delibera condominiale del 6/7/2017 … e ciò al fine di chiudere il presente contenzioso per continuare l’unico procedimento pendente avanti al Tribunale di Firenze n. 5932/2017 R.G.” e difensori degli attori condomini si erano detti d’accordo sulla proposta ed avevano rinunciato agli atti del giudizio. 7.2. Il Tribunale di Firenze ha ravvisato in tale accordo una conciliazione volta a “chiudere il contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare del 06.07.2017 senza alcuna riserva espressa o limitazione quanto al Foro di competenza”, sicché “in forza di detto verbale conciliativo, l’intera delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per come assunta dall’assemblea del Condominio è stata posta nel nulla dal Difensore del Condominio - munito di regolare e completa procura alle liti – e così è venuta meno anche la decisione relativa all’“Elezione del foro esclusivo” assunta in quella data dallo stesso consesso assembleare con l’integrazione del Regolamento condominiale (cioè dell’art. 20 bis…)”. Il Tribunale ha altresì ravvisato la “validità del su citato verbale di conciliazione assunto in udienza” alla presenza del giudice “che ha firmato tale atto”, essendo i procuratori delle parti “ciascuno munito di poteri transattivi/conciliativi/di rinuncia/accettazione della rinuncia”. Da ciò la carenza di permanente efficacia della deroga convenzionale in favore del Tribunale di Milano contenuta nella clausola del regolamento di condominio approvata con la deliberazione “revocata” del 6 luglio 2017. 7.4. Contiene una statuizione sulla competenza, ed è perciò impugnabile con il regolamento necessario, la sentenza che, al fine di stabilire l'operatività di una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, abbia preliminarmente esaminato e incidentalmente risolto, come nella specie, la questione circa la portata di un verbale di conciliazione giudiziale. Ora, è vero che ai fini della verifica della soggezione della lite al foro stabilito per accordo delle parti, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la applicabilità di tale convenzione, in quanto la relativa qualificazione incide sull’impugnazione proposta. Tuttavia, ove si assuma che il patto recante l’accordo sulla competenza ex art. 28 c.p.c. sia stato, come nella specie, revocato per effetto di una successiva conciliazione giudiziale, occorre altresì rammentare che il verbale di conciliazione giudiziale, che ha natura di atto negoziale ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, va interpretato alla stregua degli artt. 1362 e segg. c.c., risolvendosi in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Ne consegue che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (ex multis, Cass. n. 4564 del 2014; n. 14911 del 2007). 7.5. Va ribadito, quindi, che siamo in tema di regolamento necessario di competenza, il cui oggetto è unicamente la statuizione sulla competenza inerente alla causa di impugnazione della delibera assembleare approvata dal [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% in data 26 dicembre 2019, e che delle questioni attinenti alla validità ed alla efficacia del verbale di conciliazione che ha definito altro contenzioso fra le parti ci si può occupare in questa sede solo incidenter tantum ai ristretti fini della statuizione sulla competenza, non potendosi tramutare questo giudizio in una surrettizia impugnazione di quel verbale di conciliazione. Non è allora sindacabile la interpretazione operata nella sentenza impugnata a fini di competenza dal Tribunale di Firenze, secondo cui l’accordo conciliativo dell’8 marzo 2018, giacché intervenuto a definizione della impugnazione della delibera del 6 luglio 2017, conteneva una convenzione che produceva l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale intervenne, con la declaratoria di estinzione del processo, e, dall'altro, l’effetto sostanziale, tipico del negozio transattivo, di sopravvenuta inefficacia dell’assetto vincolante della clausola regolamentare recante il foro convenzionale. Esula, in particolare, dall’accertamento cui deve procedersi ai fini della attuale statuizione sulla competenza ogni censura volta sindacare la titolarità dei poteri rappresentativi e dispositivi in capo al difensore del Condominio che sottoscrisse quel verbale di conciliazione (ovvero, se davvero, come si afferma nella sentenza impugnata, vi fosse espresso conferimento del potere di conciliare al difensore, se il verbale contenente l'accordo di conciliazione fosse stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea condominiale, se tale approvazione con la necessaria maggioranza fosse poi avvenuta e la conciliazione si potesse perciò intendere conclusa). 8. - Il ricorso per regolamento deve dunque essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, davanti al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del processo e che regolerà anche le spese del procedimento di regolamento. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoper regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, davanti al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del giudizio e che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per