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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 24043/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto d’ufficio al N. R.G. 20812 / 20 22 R.G. per la correzione della ordinanza della Terza Sezione Civile n. 19818/2022, pubblicata in data 4/04/2022 (N.R.G. 31153/2019) ed emessa sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di Gianluigi CIPRIANO C., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL], in ragione della procura speciale in calce al ricorso con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 32; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, rappresentata Oggetto:correzione errore materiale C.C. 23.03.2023 r.g.n. 20812/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Po n. 16/b; –controricorrente – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dallaconsigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato che con istanza in data 10 agosto 2022, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto procedersi alla correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 19818/2022, pubblicata in data 4/04/2022 (N.R.G. 31153 /2019 ) ed emessa da questa Terza SezioneCivile della Suprema Corte di Cassazione nella parte in cui ha omesso di disporre ladistrazione delle spese liquidate in favore del difensore anticipatariodella parte in quella sede ricorrente; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; Ritenuto che non risulta siano stati notificati alla controparte la predetta istanza né risulta comunicato alle parti originarie il decreto datato 13.9.2022 del Presidente titolare di codesta Sezione che ha disposto l’iscrizione d’ufficio dell’istanza medesima; va, pertanto, disposta la notificazione dell’istanza di correzione e del richiamato provvedimento del Presidente titolare anche alle parti già costituite nel giudizio di legittimità N.R.G. 31153/2019 (oltre che della presente ordinanza), da effettuare a cura della Cancelleria entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza; la causa va, quindi,rinviata a nuovo ruolo.

Per questi motivi La Corte ordina la notifica, a cura della cancelleria, dell’istanza di correzione e deldecreto del Presidente titolare di codesta Sezione richiamato in motivazione alle parti già costituite nel giudizio di legittimità N.R.G.

C.C. 23.03.2023 r.g.n. 20812/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 31153/2019;assegna a tale fine il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto d’ufficio al N. R.G. 20812 / 20 22 R.G. per la correzione della ordinanza della Terza Sezione Civile n. 19818/2022, pubblicata in data 4/04/2022 (N.R.G. 31153/2019) ed emessa sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di Gianluigi CIPRIANO C., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL], in ragione della procura speciale in calce al ricorso con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 32; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, rappresentata Oggetto:correzione errore materiale C.C. 23.03.2023 r.g.n. 20812/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Po n. 16/b; –controricorrente – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dallaconsigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato che con istanza in data 10 agosto 2022, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto procedersi alla correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 19818/2022, pubblicata in data 4/04/2022 (N.R.G. 31153 /2019 ) ed emessa da questa Terza SezioneCivile della Suprema Corte di Cassazione nella parte in cui ha omesso di disporre ladistrazione delle spese liquidate in favore del difensore anticipatariodella parte in quella sede ricorrente; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; Ritenuto che non risulta siano stati notificati alla controparte la predetta istanza né risulta comunicato alle parti originarie il decreto datato 13.9.2022 del Presidente titolare di codesta Sezione che ha disposto l’iscrizione d’ufficio dell’istanza medesima; va, pertanto, disposta la notificazione dell’istanza di correzione e del richiamato provvedimento del Presidente titolare anche alle parti già costituite nel giudizio di legittimità N.R.G. 31153/2019 (oltre che della presente ordinanza), da effettuare a cura della Cancelleria entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza; la causa va, quindi,rinviata a nuovo ruolo. Per questi motivi La Corte ordina la notifica, a cura della cancelleria, dell’istanza di correzione e deldecreto del Presidente titolare di codesta Sezione richiamato in motivazione alle parti già costituite nel giudizio di legittimità N.R.G. C.C. 23.03.2023 r.g.n. 20812/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 31153/2019;assegna a tale fine il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Terza
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