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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 1972

Cassazione n. 15649/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Altamura il 26/02/1972 avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Bartolomeo LORUSSO, propone ricorso avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale di Matera, in data 4 maggio 2018, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui agli artt. 635, comma secondo, 56 e 610 cod. pen. 2.

Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.I giudici di appello, dopo aver dichiarato l'appello inammissibile per assoluta aspecificità intrinseca, avrebbero proceduto alla analisi e valutazione della fondatezza delle deduzioni contenute nell'atto di gravame, giudicato di «modestia cartolare» ed «evidente debolezza contenutistica».

3. Il difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 8 dicembre 2022, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di impugnazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve esser rigettato perché infondato.

1.1. La Corte territoriale ha correttamente dato seguito al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità ovvero quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01).

1.2. I giudici di appello hanno, infatti, evidenziato che «l'appellante ha formulato doglianze assertive ed aspecifiche rispetto alle puntuali ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di condanna» con conseguente «aspecificità intrinseca assoluta» dell'atto di appello (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

La motivazione impugnata non contiene, diversamente da quanto affermato dalla difesa, una valutazione in ordine all'infondatezza dell'appello né una confutazione nel merito dei motivi addotti dall'appellante.

Il minuzioso percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, limitandosi a rimarcare la mancata indicazione -da parte dell'appellante- delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze ed il mancato confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, è volto, icto oculi, a dimostrare la carenza di specificità dei quattro motivi di gravame e la conseguente inammissibilità dell'atto di appello.

2. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 9 dicembre 2022 Sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Altamura il 26/02/1972 avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Bartolomeo LORUSSO, propone ricorso avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale di Matera, in data 4 maggio 2018, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui agli artt. 635, comma secondo, 56 e 610 cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.I giudici di appello, dopo aver dichiarato l'appello inammissibile per assoluta aspecificità intrinseca, avrebbero proceduto alla analisi e valutazione della fondatezza delle deduzioni contenute nell'atto di gravame, giudicato di «modestia cartolare» ed «evidente debolezza contenutistica». 3. Il difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 8 dicembre 2022, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve esser rigettato perché infondato. 1.1. La Corte territoriale ha correttamente dato seguito al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità ovvero quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). 1.2. I giudici di appello hanno, infatti, evidenziato che «l'appellante ha formulato doglianze assertive ed aspecifiche rispetto alle puntuali ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di condanna» con conseguente «aspecificità intrinseca assoluta» dell'atto di appello (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione impugnata non contiene, diversamente da quanto affermato dalla difesa, una valutazione in ordine all'infondatezza dell'appello né una confutazione nel merito dei motivi addotti dall'appellante. Il minuzioso percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, limitandosi a rimarcare la mancata indicazione -da parte dell'appellante- delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze ed il mancato confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, è volto, icto oculi, a dimostrare la carenza di specificità dei quattro motivi di gravame e la conseguente inammissibilità dell'atto di appello. 2. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 dicembre 2022 Sentenza
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