Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 18722/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 24/11/2021 del G.I.P. presso il TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Mariella [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'opposizione al decreto penale di condanna n. 281/2021, proposta nell'interesse dell'imputato dal difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'opposizione debba essere proposta necessariamente dalla parte, personalmente o a mezzo del difensore di fiducia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], patrocinante in cassazione, in sostituzione del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 24 Cost., 97 co. 1, 122 in relazione agli artt. 461, 571 co. 3 cod. proc. pen. laddove il Giudice per le indagini preliminari di Benevento ha ritenuto irritualmente proposta l'opposizione al decreto penale di condanna da parte del difensore di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. 1.Questa Corte si è già pronunciata ripetutamente su casi analoghi a quello in esame, affermando che, l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., laddove prevede la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio, in tal senso deponendo plurimi elementi di interpretazione letterale e logico-sistematica (da ultimo, Sez.4, n.7693 del 06/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272530; Sez.6, n.48272 del 01/12/2015, Rv. 265849).

1.1. Sotto il primo profilo, si osserva che l'art. 461 c. 1 c.p.p., prevedendo la legittimazione del "difensore eventualmente nominato", non distingue tra difensore di fiducia o di ufficio, coerentemente, del resto, con l'assetto normativo contenuto negli artt. da 86 a 108 del codice di rito, che non prevede alcuna differenza tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e a quello d'ufficio(Cass. 29/.11/00 n. 4716 RV. 219414).

1.2. In un'ottica di sistema, a una tale lettura estensiva della disposizione, con la riferibilità del disposto normativo sia al difensore di fiducia che a quello d'ufficio, si perviene comparando la previsione dell'art. 461 c.p.p. - che, al primo comma, attribuisce la legittimazione a proporre impugnazione all'imputato "personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato" - con quella contenuta nell'art. 460 c.p.p., comma 3, che, laddove prevede la notifica di copia del decreto "al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato", sottende necessariamente la legittimazione del difensore di ufficio a proporre opposizione nell'interesse del proprio assistito (Sez. 1, n. 1799 del 15/11/2007 (dep. 2008 ) Rv. 238644),non essendo altrimenti spiegabile un tale obbligo ( Sez. 4, n. 46164 del 01/10/2008, Rv. 241757; in tal senso anche Corte Cost. n. 504/2000) in conformità, del resto, alla disciplina generale delle impugnazioni ("genus" a cui appartiene l'opposizione) dettata dall'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen.. (Sez. 4, n. 18352 del 15/03/2007 Rv. 236629).1.3.

Non vi sono, per converso, ragioni di alcun genere che autorizzino una interpretazione limitativa della norma che, peraltro, determinerebbe una violazione del diritto di difesa, quale diritto indisponibile, e una ingiustificata disparità di trattamento, di dubbia legittimità costituzionale, non sussistendo obiettive ragioni di ordine logico e sistematico idonee a riservare un diverso trattamento al difensore, a seconda che si tratti di un legale investito di un mandato fiduciario o di un avvocato nominato d'ufficio (Sez. 4, 15 marzo 2007, n. 18352, rv. 236629; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2003, n. 26497, rv. 226124), oltre a porsi in contrasto, come si è già osservato, con il titolo 7^ del codice di rito, che non legittima alcuna distinzione tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e quelli riservati a difensore d'ufficio.

2. Di tali principi il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Benevento, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 21 marzo 2022 / I! Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] _ Il Presidente \i f,.-- Gerart,clo abeone ) f CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 24/11/2021 del G.I.P. presso il TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Mariella [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'opposizione al decreto penale di condanna n. 281/2021, proposta nell'interesse dell'imputato dal difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'opposizione debba essere proposta necessariamente dalla parte, personalmente o a mezzo del difensore di fiducia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], patrocinante in cassazione, in sostituzione del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 24 Cost., 97 co. 1, 122 in relazione agli artt. 461, 571 co. 3 cod. proc. pen. laddove il Giudice per le indagini preliminari di Benevento ha ritenuto irritualmente proposta l'opposizione al decreto penale di condanna da parte del difensore di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. 1.Questa Corte si è già pronunciata ripetutamente su casi analoghi a quello in esame, affermando che, l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., laddove prevede la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio, in tal senso deponendo plurimi elementi di interpretazione letterale e logico-sistematica (da ultimo, Sez.4, n.7693 del 06/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272530; Sez.6, n.48272 del 01/12/2015, Rv. 265849). 1.1. Sotto il primo profilo, si osserva che l'art. 461 c. 1 c.p.p., prevedendo la legittimazione del "difensore eventualmente nominato", non distingue tra difensore di fiducia o di ufficio, coerentemente, del resto, con l'assetto normativo contenuto negli artt. da 86 a 108 del codice di rito, che non prevede alcuna differenza tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e a quello d'ufficio(Cass. 29/.11/00 n. 4716 RV. 219414). 1.2. In un'ottica di sistema, a una tale lettura estensiva della disposizione, con la riferibilità del disposto normativo sia al difensore di fiducia che a quello d'ufficio, si perviene comparando la previsione dell'art. 461 c.p.p. - che, al primo comma, attribuisce la legittimazione a proporre impugnazione all'imputato "personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato" - con quella contenuta nell'art. 460 c.p.p., comma 3, che, laddove prevede la notifica di copia del decreto "al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato", sottende necessariamente la legittimazione del difensore di ufficio a proporre opposizione nell'interesse del proprio assistito (Sez. 1, n. 1799 del 15/11/2007 (dep. 2008 ) Rv. 238644),non essendo altrimenti spiegabile un tale obbligo ( Sez. 4, n. 46164 del 01/10/2008, Rv. 241757; in tal senso anche Corte Cost. n. 504/2000) in conformità, del resto, alla disciplina generale delle impugnazioni ("genus" a cui appartiene l'opposizione) dettata dall'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen.. (Sez. 4, n. 18352 del 15/03/2007 Rv. 236629).1.3. Non vi sono, per converso, ragioni di alcun genere che autorizzino una interpretazione limitativa della norma che, peraltro, determinerebbe una violazione del diritto di difesa, quale diritto indisponibile, e una ingiustificata disparità di trattamento, di dubbia legittimità costituzionale, non sussistendo obiettive ragioni di ordine logico e sistematico idonee a riservare un diverso trattamento al difensore, a seconda che si tratti di un legale investito di un mandato fiduciario o di un avvocato nominato d'ufficio (Sez. 4, 15 marzo 2007, n. 18352, rv. 236629; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2003, n. 26497, rv. 226124), oltre a porsi in contrasto, come si è già osservato, con il titolo 7^ del codice di rito, che non legittima alcuna distinzione tra i diritti e le facoltà attribuiti al difensore di fiducia e quelli riservati a difensore d'ufficio. 2. Di tali principi il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Benevento, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 marzo 2022 / I! Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] _ Il Presidente \i f,.-- Gerart,clo abeone ) f CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENA
Decreto Cassazione n. 18722/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris