CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45686/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con rispetto alla mancata disapplicazione della recidiva contestata, oltre ad essere meramente reiterativi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni, sono entrambi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottob