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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 00755/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura- legati alla asserita inoftensività della condotta di coltivazione- marcatamente infondati alla luce della situazione in fatto puntualmente rappresentata dalle due sentenze di merito, che danno conto della incontroversa efficacia drogante della sostanza sequestrata ricavata dalle piante coltivate dal .1:C. ;528 mg di principio attivo) e dei diversi elementi probatori acquisiti destinati a ,7115\12are. a finalizzazione allo spaccio della coltivazione stessa ( punto 2 , secondo capoverso, celia sentenza impugnata), senza che sul punto il ricorso abbia prospettato alcuna critica che :-ft,inamnmssbi!ità del ricorso conseguono le pronunce di cu all'art. 616 cod. .».00 r.get).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese mT,suall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tlosi deciso il 4 novembre 2022. li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura- legati alla asserita inoftensività della condotta di coltivazione- marcatamente infondati alla luce della situazione in fatto puntualmente rappresentata dalle due sentenze di merito, che danno conto della incontroversa efficacia drogante della sostanza sequestrata ricavata dalle piante coltivate dal .1:C. ;528 mg di principio attivo) e dei diversi elementi probatori acquisiti destinati a ,7115\12are. a finalizzazione allo spaccio della coltivazione stessa ( punto 2 , secondo capoverso, celia sentenza impugnata), senza che sul punto il ricorso abbia prospettato alcuna critica che :-ft,inamnmssbi!ità del ricorso conseguono le pronunce di cu all'art. 616 cod. .».00 r.get). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese mT,suall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tlosi deciso il 4 novembre 2022. li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00755/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris