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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25159/2023

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23835/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), titolare dell’impresa omonima, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 60 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – carburanti -franchigia doganale – serbatoio normale N.23835/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1171/07/17 depositata in data 17 marzo 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] , esercente l’attività di autotrasportatore,ha impugnato diversi avvisi di accertamento per il recupero di imposte per illecita importazione di carburante in quantità eccedenti la franchigia consentita in tema di carburante per autotrazione, nei periodi di imposta dal 2009 al 2012 , dal Comune di Livigno al territorio dello Stato.

Gli avvisi traevano origine da una complessa attività di controllo, dalla quale emergeva – come risulta dalla sentenza impugnata –che automezzi riconducibili al contribuente transitavano dalla zona franca extradoganale di Livigno in territorio doganale italianocon serbatoi supplementari oltre ai serbatoi normali, consentendo un maggior carico di gasolio da autotrazione.

2. Il contribuente ha dedotto che i serbatoi supplementari installati sugli automezzi fossero omologati , per cui riteneva spettante la franchigia carburanti.

3. La CTP di Sondrio ha accolto il ricorso limitatamente agli interessi.

4. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 17 marzo 2017, ha rigettato l’appello del contribuente e ha accolto l’appello dell’Ufficio.

Il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non potesse usufruire della franchigia doganale prevista dall’art. 107 Reg. (CE) n. 1186/09, relativa al carburante contenuto nei serbatoi normali, dovendosi intendere per serbatoio normale quello installato in modo stabile e permanente dal costruttore sin dall’origine su tutti gli autoveicoli dello stesso modello e, in quanto tale, utilizzabile per N.23835/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino l’attività di autotrasporto, principio non estensibile a qualsiasi serbatoio omologato per quell’automezzo.

Ha, inoltre, osservato il giudice di appello come non possa applicarsi nel caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2014, C-152/13, in quanto disciplina operante per i tributi applicabili all’interno del territorio doganale, mentre nel caso di specie si trattava di transito da territorio extradoganale al territorio dello Stato senza assolvimento di imposte.

Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che i serbatoi installati sugli automezzi del contribuente non fossero stati fissati in origine dal costruttore, ciò risultando dall’esame delle schede dei veicoli come stilate dai costruttori.

La sentenza impugnata ha, poi, rigettato l’appello incidentale del contribuente, ritenendo che gli interessi sono dovuti, in quanto la mancanza di precedenti controlli non potrebbeavere indotto un legittimo affidamento nel contribuente, tenuto conto sia dell’inesistenza di incertezza oggettiva della norma , sia della professionalità del contribuente, sia della particolare laboriosità dei controlli, in forza dei quali non si sarebbe potuta ricavare la nozione di serbatoio normale dai libretti di circolazione degli automezzi e non essendo le circostanze evidenziate state segnalate dal contribuente.

5. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 107 Reg. (CE) n. 1186/09, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il serbatoio soggetto a franchigia doganale sia quello installato ab origine dal costruttore e indicato nella scheda tecnica del medesimo.

Deduce il ricorrente –richiamandosi all’art. 24, par. 2, Dir. 2003/96/CE in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti energeticiin ambito intracomunitario – che la definizione di «serbatoio N.23835/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino normale» sia identica sia ai fini della disciplina in tema di accise in ambito intracomunitario, sia ai fini della franchigia doganale(come già disciplinato dall’art. 2, par. 2, lett. c) Reg. (CEE) n. 918/83), in caso di relazioni commerciali con Stati terzi, nozione caratterizzata dall’utilizzazione diretta del carburante, volta ad impedire l’utilizzo di serbatoi addizionali specificamente installati sugli automezzi.

Il ricorrente deduce che la giurisprudenza dell’Unione sia mutata per effetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2014, menzionata in narrativa, ritenendo serbatoio normale, sia pure in relazione a ipotesi di tassazione interna, il serbatoio installato da imprese specializzate diverse dal costruttore.

Deduce, pertanto, che nel concetto di serbatoio normale rientrino più tipologie di serbatoi, purché gli stessi siano installati in modo permanente e non siano amovibili e consentano funzionalmente di utilizzare il carburante per esigenze di autotrazione. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla mancata comparazione dei serbatoi oggetto di verifica con i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore, avuto riguardo al codice di omologazione riportato sulla carta di circolazione.

Il ricorrente osserva come il giudice di appello avrebbe valorizzato altro fatto storico, ossia la dichiarazione della casa costruttrice dell’autotelaio, la quale ha ad oggetto il dato storico dell’assemblaggio iniziale del serbatoio, ma non tiene conto di eventuali modifiche successive, verificabili al momento dell’omologazione dell’autoveicolo o dell’emissione della carta di circolazione, circostanza decisiva al fine di verificare se il serbatoio concretamente installato sia tra quelli fissati in modo stabile dal costruttore.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. N.23835/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino 3, 53 e 97 Cost., nonché dell’art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omessa contestazione da parte degli agenti verbalizzanti non abbia potuto far insorgere alcun legittimo affidamento nel contribuente e abbia reso legittima la richiesta di interessi.

Osserva il ricorrente come non possano essere richiesti interessi ove il contribuente si sia conformato agli atti dell’Amministrazione finanziaria, il che ricorrerebbe nel caso di specie, stante l’affidamento ingenerato nel contribuente per omesse contestazioni da parte dell’Ufficio per un lungo arco di tempo.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la norma di cui all’art. 107 Reg. (CE) n. 1186/09 non possa creare difficoltà interpretative.

Il ricorrente deduce che nel caso di specie non vi sarebbe un atteggiamento doloso o colposo, con conseguentenon applicabilità delle sanzioni.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, d. lgs. n. 472/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti circostanze di obiettiva incertezza.

Deduce il ricorrente che la norma di cui all’art. 107 Rec. (CE) n. 1186/09 sia poco chiara e dia adito a diverse interpretazioni.

2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, son infondati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, «In tema di dazi doganali relativi a carburante, il " serbatoio normale" di cui all'art. 107, § 1, lett. a), del reg.

UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo N.23835/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino quanto statuito dalla giurisprudenza unionale» (Cass., 9 novembre 2022, n. 33085; Cass., 17 settembre 2020, n. 19343, cit.).

3. L’interpretazione del ricorrente, che mira a d assimilare la disciplina del serbatoio normale in ambito doganale intracomunitario ai fini delle accise applicate al serbatoio normale in ambito doganale in caso di relazioni commerciali con Stati terzi, si basa su una incompleta lettura del precedente invocato dal ricorrente (Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2014, in causa C-152/13, [OSCURATO:PERSONA]).

Tale arresto ha effettivamente ritenuto che il serbatoio normale ai fini di quanto prevede l'art. 24, par. 2,Dir. 2003/96/CE in tema di accise, che la nozione debba essere interpretata nel senso di non escludere i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli ancorché montati da una persona diversa dal costruttore, purché detti serbatoi consentano l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli.

Tuttavia, è stato chiaramente precisato dalla Corte di Giustizia che tale conclusione non è in contrasto con la precedente sentenza Schoonbroodt, che viene fatta salva.

Si è, difatti, precisato che la tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno è affatto differente alla disciplina doganale, in quanto si tratta di testi normativi che «perseguono obiettivi diversi»(Corte di Giustizia, C-152/13, punto 33; Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2004, [OSCURATO:PERSONA], C-292/02, punto 40).

4. Deve, pertanto, farsi applicazione dell’interpretazione restrittiva di «serbatoio normale» ai fini per cui è causa, potendo ritenersi tale solo il serbatoio installato ab origine dal costruttore su tutti gli automezzi del medesimo tipo, nel quale non rientrano i serbatoi fissati sull’automezzo successivamente da un concessionario del costruttore o da terzi installatori (Corte di Giustizia UE, 3 dicembre 1998, N.23835/17 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA], C-247/97, punti 24 - 29 ) .

L a sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti.

5. Il terzo motivo è infondato, essendo costante questa Corte nel ribadire il principio secondo cui «qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un'erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell'operatore, deve trovare applicazione(…) il principio di affidamento desumibile dall'art. 5, n. 2, del reg. n. 1697/79/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 e dall'art. 220, par. 2, lett. b), del reg. n. 2913/92/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1992, norme che precludono all'amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede per avere osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana», a condizione che « il comportamento dell'autorità non sia stato -come nella specie - meramente passivo ma abbia assunto un profilo attivo (Sez. 5, 18 giugno 2010, n. 14812)»; né potendo «il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria […] ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento -tanto meno incolpevole - sulla correttezza della condot ta, nel caso di specie omissiva, del contribuente» ( Cass., Sez.

V, 9 novembre 2022, n. 33085; Cass., Sez.

V, 17 settembre 2020, n. 19343).

6. Il quarto motivo è infondato, posto che ai fini della responsabilità del contribuente è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la colpa si presume ed è il contribuente onerato della prova dell'assoluta assenza della colpa (Cass., n. 19343/2020, cit.).

7. Infondato è anche il quinto motivo, ricorre ndo l’incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria («obiettive N.23835/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione»), ove detta incertezza sia riferita al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass., Sez.

V, 10 febbraio 2019, n. 3108).

Tale incertezza sussiste in caso di contrasto interpretativo assunto nella giurisprudenza di legittimità, alla quale soltanto spetta assicurare l'uniforme interpretazione della legge, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito (Cass., Sez.

V, 1° febbraio 2021, n. 3053; Cass., Sez.

V, 19 novembre 2019, n. 29983; Cass., Sez.

V, 6 febbraio 2019, n. 3431; Cass., Sez.

V, 1° febbraio 2019, n. 3108).

L’omesso rilievo di contrasti nella giurisprudenza di legittimità comporta l’infondatezza del motivo.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 2.300,00 , oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23835/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), titolare dell’impresa omonima, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 60 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – carburanti -franchigia doganale – serbatoio normale N.23835/17 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1171/07/17 depositata in data 17 marzo 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] , esercente l’attività di autotrasportatore,ha impugnato diversi avvisi di accertamento per il recupero di imposte per illecita importazione di carburante in quantità eccedenti la franchigia consentita in tema di carburante per autotrazione, nei periodi di imposta dal 2009 al 2012 , dal Comune di Livigno al territorio dello Stato. Gli avvisi traevano origine da una complessa attività di controllo, dalla quale emergeva – come risulta dalla sentenza impugnata –che automezzi riconducibili al contribuente transitavano dalla zona franca extradoganale di Livigno in territorio doganale italianocon serbatoi supplementari oltre ai serbatoi normali, consentendo un maggior carico di gasolio da autotrazione. 2. Il contribuente ha dedotto che i serbatoi supplementari installati sugli automezzi fossero omologati , per cui riteneva spettante la franchigia carburanti. 3. La CTP di Sondrio ha accolto il ricorso limitatamente agli interessi. 4. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 17 marzo 2017, ha rigettato l’appello del contribuente e ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non potesse usufruire della franchigia doganale prevista dall’art. 107 Reg. (CE) n. 1186/09, relativa al carburante contenuto nei serbatoi normali, dovendosi intendere per serbatoio normale quello installato in modo stabile e permanente dal costruttore sin dall’origine su tutti gli autoveicoli dello stesso modello e, in quanto tale, utilizzabile per N.23835/17 R.G. Est. F. D’Aquino l’attività di autotrasporto, principio non estensibile a qualsiasi serbatoio omologato per quell’automezzo. Ha, inoltre, osservato il giudice di appello come non possa applicarsi nel caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2014, C-152/13, in quanto disciplina operante per i tributi applicabili all’interno del territorio doganale, mentre nel caso di specie si trattava di transito da territorio extradoganale al territorio dello Stato senza assolvimento di imposte. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che i serbatoi installati sugli automezzi del contribuente non fossero stati fissati in origine dal costruttore, ciò risultando dall’esame delle schede dei veicoli come stilate dai costruttori. La sentenza impugnata ha, poi, rigettato l’appello incidentale del contribuente, ritenendo che gli interessi sono dovuti, in quanto la mancanza di precedenti controlli non potrebbeavere indotto un legittimo affidamento nel contribuente, tenuto conto sia dell’inesistenza di incertezza oggettiva della norma , sia della professionalità del contribuente, sia della particolare laboriosità dei controlli, in forza dei quali non si sarebbe potuta ricavare la nozione di serbatoio normale dai libretti di circolazione degli automezzi e non essendo le circostanze evidenziate state segnalate dal contribuente. 5. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 107 Reg. (CE) n. 1186/09, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il serbatoio soggetto a franchigia doganale sia quello installato ab origine dal costruttore e indicato nella scheda tecnica del medesimo. Deduce il ricorrente –richiamandosi all’art. 24, par. 2, Dir. 2003/96/CE in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti energeticiin ambito intracomunitario – che la definizione di «serbatoio N.23835/17 R.G. Est. F. D’Aquino normale» sia identica sia ai fini della disciplina in tema di accise in ambito intracomunitario, sia ai fini della franchigia doganale(come già disciplinato dall’art. 2, par. 2, lett. c) Reg. (CEE) n. 918/83), in caso di relazioni commerciali con Stati terzi, nozione caratterizzata dall’utilizzazione diretta del carburante, volta ad impedire l’utilizzo di serbatoi addizionali specificamente installati sugli automezzi. Il ricorrente deduce che la giurisprudenza dell’Unione sia mutata per effetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 10 settembre 2014, menzionata in narrativa, ritenendo serbatoio normale, sia pure in relazione a ipotesi di tassazione interna, il serbatoio installato da imprese specializzate diverse dal costruttore. Deduce, pertanto, che nel concetto di serbatoio normale rientrino più tipologie di serbatoi, purché gli stessi siano installati in modo permanente e non siano amovibili e consentano funzionalmente di utilizzare il carburante per esigenze di autotrazione. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla mancata comparazione dei serbatoi oggetto di verifica con i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore, avuto riguardo al codice di omologazione riportato sulla carta di circolazione. Il ricorrente osserva come il giudice di appello avrebbe valorizzato altro fatto storico, ossia la dichiarazione della casa costruttrice dell’autotelaio, la quale ha ad oggetto il dato storico dell’assemblaggio iniziale del serbatoio, ma non tiene conto di eventuali modifiche successive, verificabili al momento dell’omologazione dell’autoveicolo o dell’emissione della carta di circolazione, circostanza decisiva al fine di verificare se il serbatoio concretamente installato sia tra quelli fissati in modo stabile dal costruttore. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. N.23835/17 R.G. Est. F. D’Aquino 3, 53 e 97 Cost., nonché dell’art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omessa contestazione da parte degli agenti verbalizzanti non abbia potuto far insorgere alcun legittimo affidamento nel contribuente e abbia reso legittima la richiesta di interessi. Osserva il ricorrente come non possano essere richiesti interessi ove il contribuente si sia conformato agli atti dell’Amministrazione finanziaria, il che ricorrerebbe nel caso di specie, stante l’affidamento ingenerato nel contribuente per omesse contestazioni da parte dell’Ufficio per un lungo arco di tempo. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la norma di cui all’art. 107 Reg. (CE) n. 1186/09 non possa creare difficoltà interpretative. Il ricorrente deduce che nel caso di specie non vi sarebbe un atteggiamento doloso o colposo, con conseguentenon applicabilità delle sanzioni. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, d. lgs. n. 472/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti circostanze di obiettiva incertezza. Deduce il ricorrente che la norma di cui all’art. 107 Rec. (CE) n. 1186/09 sia poco chiara e dia adito a diverse interpretazioni. 2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, son infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, «In tema di dazi doganali relativi a carburante, il " serbatoio normale" di cui all'art. 107, § 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo N.23835/17 R.G. Est. F. D’Aquino quanto statuito dalla giurisprudenza unionale» (Cass., 9 novembre 2022, n. 33085; Cass., 17 settembre 2020, n. 19343, cit.). 3. L’interpretazione del ricorrente, che mira a d assimilare la disciplina del serbatoio normale in ambito doganale intracomunitario ai fini delle accise applicate al serbatoio normale in ambito doganale in caso di relazioni commerciali con Stati terzi, si basa su una incompleta lettura del precedente invocato dal ricorrente (Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2014, in causa C-152/13, [OSCURATO:PERSONA]). Tale arresto ha effettivamente ritenuto che il serbatoio normale ai fini di quanto prevede l'art. 24, par. 2,Dir. 2003/96/CE in tema di accise, che la nozione debba essere interpretata nel senso di non escludere i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli ancorché montati da una persona diversa dal costruttore, purché detti serbatoi consentano l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli. Tuttavia, è stato chiaramente precisato dalla Corte di Giustizia che tale conclusione non è in contrasto con la precedente sentenza Schoonbroodt, che viene fatta salva. Si è, difatti, precisato che la tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno è affatto differente alla disciplina doganale, in quanto si tratta di testi normativi che «perseguono obiettivi diversi»(Corte di Giustizia, C-152/13, punto 33; Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2004, [OSCURATO:PERSONA], C-292/02, punto 40). 4. Deve, pertanto, farsi applicazione dell’interpretazione restrittiva di «serbatoio normale» ai fini per cui è causa, potendo ritenersi tale solo il serbatoio installato ab origine dal costruttore su tutti gli automezzi del medesimo tipo, nel quale non rientrano i serbatoi fissati sull’automezzo successivamente da un concessionario del costruttore o da terzi installatori (Corte di Giustizia UE, 3 dicembre 1998, N.23835/17 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA], C-247/97, punti 24 - 29 ) . L a sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti. 5. Il terzo motivo è infondato, essendo costante questa Corte nel ribadire il principio secondo cui «qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un'erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell'operatore, deve trovare applicazione(…) il principio di affidamento desumibile dall'art. 5, n. 2, del reg. n. 1697/79/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 e dall'art. 220, par. 2, lett. b), del reg. n. 2913/92/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1992, norme che precludono all'amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede per avere osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana», a condizione che « il comportamento dell'autorità non sia stato -come nella specie - meramente passivo ma abbia assunto un profilo attivo (Sez. 5, 18 giugno 2010, n. 14812)»; né potendo «il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria […] ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento -tanto meno incolpevole - sulla correttezza della condot ta, nel caso di specie omissiva, del contribuente» ( Cass., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 33085; Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 19343). 6. Il quarto motivo è infondato, posto che ai fini della responsabilità del contribuente è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la colpa si presume ed è il contribuente onerato della prova dell'assoluta assenza della colpa (Cass., n. 19343/2020, cit.). 7. Infondato è anche il quinto motivo, ricorre ndo l’incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria («obiettive N.23835/17 R.G. Est. F. D’Aquino condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione»), ove detta incertezza sia riferita al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass., Sez. V, 10 febbraio 2019, n. 3108). Tale incertezza sussiste in caso di contrasto interpretativo assunto nella giurisprudenza di legittimità, alla quale soltanto spetta assicurare l'uniforme interpretazione della legge, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito (Cass., Sez. V, 1° febbraio 2021, n. 3053; Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29983; Cass., Sez. V, 6 febbraio 2019, n. 3431; Cass., Sez. V, 1° febbraio 2019, n. 3108). L’omesso rilievo di contrasti nella giurisprudenza di legittimità comporta l’infondatezza del motivo. 8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 2.300,00 , oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012,
Sentenza Cassazione n. 25159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris