CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 39788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di PISTOIA c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 26/11/20221 del [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 26/11/2021 il Tribunale di Pistoia in accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] annullava il decreto di convalida di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal Pubblico ministero e decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 14/10/2021 avente ad oggetto la somma di denaro contante pari a 268.745,00 nell'ambito di indagini a carico dello stesso con imputazione provvisoria per delitti di cui agli art. 110, 640-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pistoia con due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova; di fatto la motivazione del Tribunale del riesame è carente, considerata la totale pretermissione di ogni valutazione quanto agli esiti delle perquisizioni eseguite medio tempore a carico degli albergatori committenti dei lavori, illustrate dalla polizia giudiziaria nell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tempestivamente trasmessa al Tribunale e di cui si è data ampia descrizione nel corso della discussione camerale da parte dell'ufficio di Procura; dagli esiti non valutati e del tutto pretermessi era possibile desumere dati probatori decisivi ai fini della valutazione del fumus commissi delicti. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al criterio di giudizio delineato dall'art. 321 cod. proc. pen.; la valutazione resa dal giudice del riesame è in contrasto con la disposizione di legge, violandola, che nella considerazione del fumus commissi delicti impone uno standard probatorio che non coincide con quello richiamato dal Tribunale; presupposto della cautela reale è la presenza di indizi che attestino la commissione di un fatto reato, con valutazione sommaria degli elementi addotti in ordine alla ricorrenza del fumus e alla sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie contestata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 1.1. I motivi possono essere considerati congiuntamente trattando secondo diverse prospettive aspetti di criticità nell'ambito della medesima questione, ovvero la possibilità di considerare effettivamente ricorrente una completa ed adeguata valutazione da parte del Tribunale degli elementi allegati dall'ufficio della Procura quanto al sequestro effettuato in danno del Cozza. Nel proporre tale riflessione critica, tuttavia, non è stata di fatto richiamata o sollecitata l'attenzione in ordine alla effettiva ricorrenza di una violazione di legge, ma si è contestata la modalità con la quale il Tribunale ha motivato, contestando gli esiti raggiunti, asseritamente caratterizzati dalla mancata completa considerazione degli elementi indiziari allegati in sede di discussione. Ciò posto, occorre considerare come il ricorso effettivamente, per come proposto, si appalesi inammissibile in sede di legittimità, avendo la parte pubblica dedotto come motivo esclusivamente quello relativo di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, con il richiamo al principio affermato da Sez. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/ 2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Il Tribunale, con la sua motivazione, ha analizzato il contesto nell'ambito del quale maturava il provvedimento di sequestro, gli elementi indiziari conseguenti all'imputazione provvisoria e la possibilità di desumerne o meno la sussistenza del fumus commissi delicti giungendo ad una considerazione complessivamente negativa, che non esclude di per sé la considerazione anche degli elementi allegati in sede di discussione evidentemente disattesi nelle conclusioni raggiunte a seguito di una analisi articolate0elle imputazioni provvisorie elevate. 1.2. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. lamenti l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al Tribunale del riesame o comunque la sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, Castiglia, Rv. 273812-01). La parte ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, semplicemente richiamando in ricorso alcuni atti di indagine, senza provare specificamente l'effettiva produzione degli stessi in sede di riesame o comunque l'acquisizione nel corso dell'udienza camerale. P.Q.M. dich