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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18781/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diValentina Giudicessa; Rilevato che la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 2 novembre 2023 con la quale l’imputata era stata dichiarata responsabile in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, accertato in Roma il 31 marzo 2015; che, la difesa della ricorrente ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata assoluzione dell’imputata per difetto di querela del reato di furto quale reato presupposto di quello di ricettazione; che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il reato oggetto del presente processo è quello di ricettazione, procedibile d’ufficio, e che la suddetta doglianza risulta in contrasto con quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., secondo cui «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»; che, al riguardo, questa Corte già avuto modo reiteratamente di chiarire che «Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela» (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 – 01; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234653 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diValentina Giudicessa; Rilevato che la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 2 novembre 2023 con la quale l’imputata era stata dichiarata responsabile in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, accertato in Roma il 31 marzo 2015; che, la difesa della ricorrente ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata assoluzione dell’imputata per difetto di querela del reato di furto quale reato presupposto di quello di ricettazione; che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il reato oggetto del presente processo è quello di ricettazione, procedibile d’ufficio, e che la suddetta doglianza risulta in contrasto con quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., secondo cui «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»; che, al riguardo, questa Corte già avuto modo reiteratamente di chiarire che «Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela» (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 – 01; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234653 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 18781/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris