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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23710/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Marsala, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p., perché al fine di trarne profitto si impossessava, mediante manomissione del contatore, di energia elettrica, sottraendola alla società proprietaria [OSCURATO:SOCIETA].; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. - e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato a seguito di un esame solamente parziale del materiale probatorio, posto che non è stato fatto oggetto di sequestro il contatore che si asserisce essere stato manomesso, né è stata acquisita agli atti la prova documentale attestante la addebitata riduzione di consumi di energia elettrica, conseguenza della commissione dell'atto illecito; -ritenuto che il proposto motivo è del tutto generico, non confrontandosi con la congrua ed adeguata motivazione della sentenza impugnata, che, nel rilevare la manomissione del contatore a servizio dell'abitazione del Tilotta, con alterazione delle saldature sul circuito amperometrico, ha evidenziato come tale manomissione sia stata la causa dell'anomala riduzione dei consumi tra il luglio 2010 e l'agosto del 2013, dando quindi compiuta spiegazione delle ragioni della responsabilità dell'imputato per l'illecita percezione dell'energia elettrica nel periodo in questione; la sentenza impugnata in definitiva ha ricostruito la vicenda fattuale in maniera lineare e assolutamente non contraddittoria, non esponendosi a rilievi di carenza e di illogicità di macroscopica evidenza, come evincibile dal tenore dell'argomentazione di cui a pag. 2 della sentenza impugnata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al' pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere e tensore li Presidente [OSCURATO:PERSONA] ‘z--zul o n [OSCURATO:PERSONA] II a------' [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Marsala, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p., perché al fine di trarne profitto si impossessava, mediante manomissione del contatore, di energia elettrica, sottraendola alla società proprietaria [OSCURATO:SOCIETA].; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. - e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato a seguito di un esame solamente parziale del materiale probatorio, posto che non è stato fatto oggetto di sequestro il contatore che si asserisce essere stato manomesso, né è stata acquisita agli atti la prova documentale attestante la addebitata riduzione di consumi di energia elettrica, conseguenza della commissione dell'atto illecito; -ritenuto che il proposto motivo è del tutto generico, non confrontandosi con la congrua ed adeguata motivazione della sentenza impugnata, che, nel rilevare la manomissione del contatore a servizio dell'abitazione del Tilotta, con alterazione delle saldature sul circuito amperometrico, ha evidenziato come tale manomissione sia stata la causa dell'anomala riduzione dei consumi tra il luglio 2010 e l'agosto del 2013, dando quindi compiuta spiegazione delle ragioni della responsabilità dell'imputato per l'illecita percezione dell'energia elettrica nel periodo in questione; la sentenza impugnata in definitiva ha ricostruito la vicenda fattuale in maniera lineare e assolutamente non contraddittoria, non esponendosi a rilievi di carenza e di illogicità di macroscopica evidenza, come evincibile dal tenore dell'argomentazione di cui a pag. 2 della sentenza impugnata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al' pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere e tensore li Presidente [OSCURATO:PERSONA] ‘z--zul o n [OSCURATO:PERSONA] II a------' [OSCURATO:PERSONA],