Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 32731/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso 19068-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ' dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 618/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/03/2015 R.G.N. 2904/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 1Z,g 1906812015 [OSCURATO:PERSONA] INPS LTdiena de120 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 618 del 2015, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda, svolta da [OSCURATO:PERSONA], per la liquidazione della perequazione automatica della pensione diretta (cat.

IO), non integrata al trattamento minimo.

2. La Corte di merito - premesso che il Tribunale aveva respinto la domanda di perequazione automatica della pensione in godimento, ridotta a calcolo per l'avvento di pensione di reversibilità, avendo ritenuto che l'integrazione non spettasse a causa della già avvenuta perequazione automatica, in percentuale, della pensione, ex art. 21 della

I. n. 730 del 1983, sin dal 10 maggio 1984, in conseguenza dell'abolizione delle quote fisse - ha ritenuto che il procedimento di perequazione, ex art. 6 co. 5, d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n.638 del 1983, si dovesse applicare automaticamente alle pensioni non integrate come a quelle integrate al trattamento minimo ma che, nella specie, gli aumenti perequativi avevano determinato un incremento percentuale basato sulla pensione a calcolo e non si contestava la mancata applicazione del procedimento ma solo la sua erronea quantificazione sulla scorta del fallace presupposto dell'identità del risultato finale rispetto alle pensioni integrate.

3. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 132, punto 4), cod. proc. civ. per il contenuto argomentativo nebuloso ed ermetico della sentenza impugnata, tale da non farne comprendere l'iter logico seguito (primo motivo), ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 6, comma 6, ultimo periodo del d.lgs. 463/83, convertito in I.Rg19068/ 2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore 638/83, nella quantificazione della perequazione, assumendo che la pensione diretta avrebbe dovuto essere ricalcolata dalla decorrenza originaria, nella specie dal 10 gennaio 1971, con gli aumenti di perequazione dei coefficienti per le pensioni integrate al trattamento minimo anziché, come avvenuto, rideterminata con i coefficienti per le pensioni inferiori al trattamento minimo (secondo motivo).

6. Il ricorso è da rigettare.

7. La Corte di merito ha svolto le argomentate ragioni per rigettare il gravame avverso la decisione di prime cure che aveva ritenuto infondata la domanda di riliquidazione della perequazione automatica della pensione diretta goduta dalla pensionata, ridotta a calcolo per la sopravvenuta titolarità anche di pensione di reversibilità, rimarcando sia in quale modo gli aumenti perequativi avessero comportato un incremento percentuale basato sulla pensione a calcolo, sia il delimitato ambito della contestazione introdotta in giudizio, incentrata su un'erronea quantificazione, come illustrato dianzi, nel paragrafo 2 che precede.

8. Tanto premesso in ordine all'infondatezza della censurata nullità della sentenza gravata, del pari da rigettare è il secondo mezzo d'impugnazione che non incrina la sentenza impugnata prospettando, anche in questa sede di legittimità, come già nel giudizio di appello, solo diversità di calcolo non sorretta da adeguate argomentazioni per contrastare il decisum che ha tenuto conto, quale snodo argomentativo, della pensione a calcolo per il sopraggiunto trattamento pensionistico di reversibilità, laddove nell'illustrazione del mezzo la parte ricorrente insiste nell'addebitare un error in judicando evocando di avere agito per la corretta perequazione della pensione base o adeguata dalla decorrenza originaria.

9. Tuttavia, proprio in riferimento alla domanda proposta, si palesa non adeguatamente censurata la proposizione con la quale i giudici del gravame hanno ristretto l'ambito del tema controverso, e devoluto con il gravame, alla mera erronea quantificazione sulla scorta del fallace presupposto dell'identità del risultato finale rispetto alle pensioni Kg 19068 / 2013 [OSCURATO:PERSONA] estensore integrate, rimanendo così priva di censure, in sede di legittimità, la statuizione in ordine all'incontestata mancata applicazione del procedimento. 10.Le spese di lite, non allegata al ricorso dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali per beneficiare dell'esenzione dal pagamento (le conclusioni del ricorso risultano rassegnate per gli «eredi di [OSCURATO:PERSONA]» e non risulta allegata la dichiarazione evocata in calce alle conclusioni), seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore dell'INPS. 11.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo 12.Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 Il onsigliere Il Presidente ssana Manc no Umberto Berr9a7 ) evUì i'vq, lA O frz--() DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 19068-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ' dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 618/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/03/2015 R.G.N. 2904/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 1Z,g 1906812015 [OSCURATO:PERSONA] INPS LTdiena de120 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 618 del 2015, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda, svolta da [OSCURATO:PERSONA], per la liquidazione della perequazione automatica della pensione diretta (cat. IO), non integrata al trattamento minimo. 2. La Corte di merito - premesso che il Tribunale aveva respinto la domanda di perequazione automatica della pensione in godimento, ridotta a calcolo per l'avvento di pensione di reversibilità, avendo ritenuto che l'integrazione non spettasse a causa della già avvenuta perequazione automatica, in percentuale, della pensione, ex art. 21 della I. n. 730 del 1983, sin dal 10 maggio 1984, in conseguenza dell'abolizione delle quote fisse - ha ritenuto che il procedimento di perequazione, ex art. 6 co. 5, d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n.638 del 1983, si dovesse applicare automaticamente alle pensioni non integrate come a quelle integrate al trattamento minimo ma che, nella specie, gli aumenti perequativi avevano determinato un incremento percentuale basato sulla pensione a calcolo e non si contestava la mancata applicazione del procedimento ma solo la sua erronea quantificazione sulla scorta del fallace presupposto dell'identità del risultato finale rispetto alle pensioni integrate. 3. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 132, punto 4), cod. proc. civ. per il contenuto argomentativo nebuloso ed ermetico della sentenza impugnata, tale da non farne comprendere l'iter logico seguito (primo motivo), ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 6, comma 6, ultimo periodo del d.lgs. 463/83, convertito in I.Rg19068/ 2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore 638/83, nella quantificazione della perequazione, assumendo che la pensione diretta avrebbe dovuto essere ricalcolata dalla decorrenza originaria, nella specie dal 10 gennaio 1971, con gli aumenti di perequazione dei coefficienti per le pensioni integrate al trattamento minimo anziché, come avvenuto, rideterminata con i coefficienti per le pensioni inferiori al trattamento minimo (secondo motivo). 6. Il ricorso è da rigettare. 7. La Corte di merito ha svolto le argomentate ragioni per rigettare il gravame avverso la decisione di prime cure che aveva ritenuto infondata la domanda di riliquidazione della perequazione automatica della pensione diretta goduta dalla pensionata, ridotta a calcolo per la sopravvenuta titolarità anche di pensione di reversibilità, rimarcando sia in quale modo gli aumenti perequativi avessero comportato un incremento percentuale basato sulla pensione a calcolo, sia il delimitato ambito della contestazione introdotta in giudizio, incentrata su un'erronea quantificazione, come illustrato dianzi, nel paragrafo 2 che precede. 8. Tanto premesso in ordine all'infondatezza della censurata nullità della sentenza gravata, del pari da rigettare è il secondo mezzo d'impugnazione che non incrina la sentenza impugnata prospettando, anche in questa sede di legittimità, come già nel giudizio di appello, solo diversità di calcolo non sorretta da adeguate argomentazioni per contrastare il decisum che ha tenuto conto, quale snodo argomentativo, della pensione a calcolo per il sopraggiunto trattamento pensionistico di reversibilità, laddove nell'illustrazione del mezzo la parte ricorrente insiste nell'addebitare un error in judicando evocando di avere agito per la corretta perequazione della pensione base o adeguata dalla decorrenza originaria. 9. Tuttavia, proprio in riferimento alla domanda proposta, si palesa non adeguatamente censurata la proposizione con la quale i giudici del gravame hanno ristretto l'ambito del tema controverso, e devoluto con il gravame, alla mera erronea quantificazione sulla scorta del fallace presupposto dell'identità del risultato finale rispetto alle pensioni Kg 19068 / 2013 [OSCURATO:PERSONA] estensore integrate, rimanendo così priva di censure, in sede di legittimità, la statuizione in ordine all'incontestata mancata applicazione del procedimento. 10.Le spese di lite, non allegata al ricorso dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali per beneficiare dell'esenzione dal pagamento (le conclusioni del ricorso risultano rassegnate per gli «eredi di [OSCURATO:PERSONA]» e non risulta allegata la dichiarazione evocata in calce alle conclusioni), seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore dell'INPS. 11.Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo 12.Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 Il onsigliere Il Presidente ssana Manc no Umberto Berr9a7 ) evUì i'vq, lA O frz--() DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 32731/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris