CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 17137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4661/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6022/2017 depositata il28/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6022/2017, pubblicata il 28/9/2017, in controversia promossa, nel 2014, ex artt. 54 DPR 327/2001 e 29 d.lgs. 150 /2011, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietarie, per complessivi due terzi (essendo stato ereditato, dalla Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del divino cuore di Gesù, il residuo un terzo, già di proprietà del germano [OSCURATO:PERSONA]), di un terreno, ereditato dalla madre, in Sutri, Loc.[OSCURATO:PERSONA], di 22.700 mq, ricadente in zona C, occupato nell’ottobre 1999 dal Comune di Sutri per la realizzazione di opere di piano PEEP, espropriato nella minore superficie di mq 4055 con decreto n. 16/2003, con previsione di indennità di esproprio in favore della sola Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del divino cuore di Gesù (la quale aveva accettato le indennità liquidate dal Conune), per sentire determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione dell’area, ha respinto le domande attoree. In particolare, i giudici di merito hanno rilevato la mancata dimostrazione della proprietà del terreno oggetto di occupazione e successivo esproprio, in quanto: a) dalla denuncia di successione della madre delle Giordani, prodotta dalle stesse, emergeva che la de cuius [OSCURATO:PERSONA] era proprietaria solo dei 3/8 del terreno (di ha 2.38.53) non dell’intero; b) il terreno era stato poi indicato per l’intero nel testamento di [OSCURATO:PERSONA] e lasciato in eredità alla Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del divino cuore di Gesù, per testamento trascritto; c) non poteva dunque escludersi che, in sede di divisione del patrimonio materno, l’intera proprietà o la quota di proprietà della madre fosse stata attribuita al germano Maurizio; d) le risultanze dei registri immobiliari, come evidenziato dallo stesso consulente tecnico d’ufficio, attestavano la proprietà esclusiva del terreno in capo alla suddetta congregazione religiosa; e) il Comune aveva quindi correttamente liquidato alla Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del divino cuore di Gesù € 36.157,86, a titolo di liquidazione delle indennità di occupazione e di esproprio, mentre per altra particella, sempre originata dalla originaria particella n. 55, la n. 1200 della superficie di 2.900 mq, alle attrici erano stati liquidati € 18.374,91 e avverso tali indennità alcun motivo di opposizione era stato proposto. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, notificato 5/2/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Comune di Sutri (che resiste con controricorso, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt.75, 100, 115 c.p.c., 2646, 2648 , 2650 e 2660 c.c., in punto di ritenuta mancata dimostrazione da parte delle attrici della proprietà pro- quota (i due/terzi) del terreno oggetto del decreto di esproprio, essendosi dato rilievo «all’errata, falsa trascrizione in favore della Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA]», per effetto del testamento del germano [OSCURATO:PERSONA]; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt.1350 n. 11 c.c. e 115 c.p.c. , in punto di affermata carenza di legittimazione sulla domanda di determinazione dell’indennità definitiva di esproprio del terreno di mq 4005, perché intestato alla Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] come unico proprietario, sulla base della presunzione di un atto inesistente; c) con il terzo motivo, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., sia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 277, comma 1, c.p.c., sia l’omesso esame, sul petitum relativo all’indennità di legittima occupazione dell’intero terreno occupato di mq.22.270. 2. Le censure da trattare unitariamente in quanto connesse sono inammissibili. Nella specie, le domande sono state respinte poiché, all’esito dell’istruttoria espletata con acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, non era stato provato che le sorelle Giordani fossero proprietarie o comproprietarie delle particelle 1137-1138-1139-1140, originate dalla particella 55, oggetto di occupazione e di esproprio da parte del Comune di Sutri, mentre era emerso dagli atti che proprietaria esclusiva era la Congregazione delle [OSCURATO:PERSONA] del divino cuore di Gesù, con conseguente carenza di legittimazione attiva nella proposta opposizione alla stima. La Corte di merito ha precisato che solo la particella 1200, pure originaria dalla particella 55, era risultata di proprietà delle sorelle Giordani ma per esse erano state liquidate nel 2003-2004 le indennità di esproprio e di occupazione, non opposte neppure nel presente giudizio. E’ sufficiente rilevare che, nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, l’azione è riservata ai proprietari dei beni, quali risultanti dai registri immobiliari o atti catastali, o agli altri interessati, perché titolari di diritti o pretese reali sul bene, individuabili sulla base delle risultanze dei registri della conservatoria immobiliare. Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. 13115/2004) che « in tema di espropriazione per pubblica utilità, la legittimazione ad opporsi contro la stima amministrativa delle indennità di espropriazione ed occupazione va presuntivamente riconosciuta non a tutti i soggetti che chiedano e/o ottengano l'accatastamento dei suoli espropriati e/o dei manufatti che su di essi insistono, bensì a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo, e quindi titolare del diritto indennitario, fino a quando non si deduca e dimostri un errore al riguardo; sicché limitatamente a quest'ultimo soggetto non sono necessarie ulteriori allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, essendo per un verso la sua legittimazione insita nella coincidenza con il soggetto indicato in quella fase come titolare dei diritti indennitari, e, per altro verso, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale; invece a chi si pretenda effettivo titolare della proprietà sull'immobile la legittimazione è riconosciuta soltanto in presenza della prova della sua qualità di proprietario, contrastante con quanto risulta dalla procedura ablativa». Si è quindi precisato (Cass. 24495/2013) che «In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dà la facoltà di opporsi alla stima, oltre ai proprietari, anche gli "altri interessati", e questi ultimi individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari: i primi vanno identificati nei soggetti iscritti nei registri immobiliari o negli atti catastali, mentre i secondi sono individuabili tramite i registri della conservatoria immobiliare. È, pertanto, legittimato all'opposizione alla stima il creditore ipotecario, in quanto ricompreso tra "gli altri interessati" in virtù di un diritto reale di garanzia, che gli attribuisce la possibilità di soddisfare le proprie ragioni sulla indennità di espropriazione». Orbene,a fronte delle accertamento in fatto operato dal giudice del merito sulle risultanze dei registri immobiliari, anche tramite disposta ispezione ipotecaria, le ricorrenti si limitano ad invocare la falsità della dichiarazione di successione di [OSCURATO:PERSONA] e delle trascrizioni immobiliari. Quanto all’asserita omessa pronuncia o omessa motivazione sulla domanda relativa alla indennità di occupazione, la Corte d’appello ha pronunciato sulla carenza di legittimazione attiva in relazione alla opposizione di stima avverso entrambe le indennità, precisando che, con riguardo all’unica particella risultata di proprietà delle ricorrenti, alcuna doglianza era stata mossa in giudizio. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.600,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo