CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09153/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quali soci della [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], pressolo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA], e tutti rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 8482/2022Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 9153/2026Data pubblicazione 11/04/2026(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 619/01/2021, depositata il 21 settembre 2021,della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo;Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che laCorte dichiari estinto il giudizio.1. – Con sentenza n. 619/01/2021, depositata il 21 settembre2021, la Commissione tributaria regionale di Abruzzo – pronunciandosugli appelli proposti, in via principale, dalle parti, odierne ricorrenti e,in via incidentale, dall’Agenzia delle Entrate - ha accolto l’appelloincidentale dell’Agenzia, e disatteso il gravame dei contribuenti, cosìpronunciando in parziale riforma della sentenza di prime cure cheaveva accolto, limitatamente alle sanzioni applicate, le impugnazioni diavvisi di liquidazione con i quali era stata ripreso, a tassazioneproporzionale di registro, l’atto pubblico del 20 luglio 2018 recante«Trasformazione eterogenea ex art. 2500 octies codice civile dicomunione d'azienda mediante conferimento della stessa in s.r.l.».1.1 – Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha consideratoche:- tenuto conto di quanto esposto dagli stessi contribuenti, in sededi dichiarazione di successione, doveva convenirsi con le conclusionicui era pervenuta la gravata sentenza in quanto l’atto registratoinvolgeva «la trasformazione/regolarizzazione di …una società di fatto,derivante da comunione ereditaria di azienda (ricomprendente beniNumero registro generale 8482/2022Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 9153/2026Data pubblicazione 11/04/2026immobili), tra eredi che continuavano in forma societaria l'esercizio diuna impresa del de cuius (ad oggetto appunto la realizzazione e venditadi cespiti immobiliari)»;- detta fattispecie, pertanto, andava ricondotta alla disciplina di cuial d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, lett. e), e nota II, della Tariffaallegata, parte prima, così che legittimamente era stata sottoposta atassazione con aliquota proporzionale (del 9%) «per l'effetto traslativoinsito nell'atto stipulato ed oggetto di imposizione, una tassazionesecondo le aliquote di cui all'art. 1, Tariffa, TUR», in quanto l’atto nonera stato presentato per la registrazione entro un anno dall'aperturadella successione;- né ricorrevano i presupposti di applicazione dell’art. 4, lett. a), n.3, della Tariffa, cit., in quanto «con il ridetto atto è stata trasferita laproprietà dei beni immobili già ricompresi nell'azienda gestita incomunione ereditaria dagli odierni appellanti.»;- l’impugnata sentenza, per converso, andava riformata inaccoglimento dell’appello incidentale atteso che (anche) le sanzionierano state legittimamente applicate a fronte della tardivaregistrazione dell'atto (oltre il termine annuale).2. – L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], De AngelisGabriele e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenzasulla base di cinque motivi, ed hanno depositato memoria.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via pregiudiziale, va rilevato che la Immobiliare AlessandraS.r.l. ha depositato memoria, con allegata documentazione, cosìinstando per la dichiarazione di estinzione del giudizio in ragionedell’accesso alla definizione agevolata prevista dalla l. 29 dicembre2022, n. 197.1.1 - Dalla prodotta documentazione, in particolare, emerge che:Numero registro generale 8482/2022Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 9153/2026Data pubblicazione 11/04/2026- l’originario avviso di liquidazione, emesso dalla Direzioneprovinciale dell’Aquila, recava una liquidazione dell’imposta di Registroper importo pari ad € 106.899,00;- la comunicazione rimessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione,a riscontro della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (l.n. 297 del 2022, cit., art. 1, commi 235 e 241), ha riguardo alla cartelladi pagamento n. 05420210006722468003, cartella relativa a carichiiscritti a ruolo dalla Dir. prov.le L'Aquila - uff. controlli, per ilcomplessivo importo di € 292.402,72 (inclusivo di imposta, sanzioni,interessi, spese ed oneri di riscossione); e individua il debito daestinguere, ai fini della definizione agevolata, nell’importo di €106.938,88;- il versamento dell’importo definibile è stato rateizzato (in n. 18rate) con documentato versamento delle prime dieci rate.2. – La l. n. 197 del 2022, art. 1, comma 231, contempla comesuscettibili di definizione agevolata (cd. rottamazione) i debiti«risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022», dietro versamento delle «sommedovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso dellespese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella dipagamento» (dunque, «senza corrispondere le somme affidateall'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessidi mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le sommeaggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensidell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»).E, all’art. 1, comma 236, prevede che «Nella dichiarazione di cui alcomma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi adoggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciareNumero registro generale 8482/2022Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 9153/2026Data pubblicazione 11/04/2026agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazionee nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dalgiudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stessogiudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; incaso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delleparti.».2.1 - Il d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in l. 30 luglio2025, n. 108, ha, quindi, disposto nei seguenti termini: «1. Il secondoperiodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alladefinizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 dellalegge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da partedell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazioneprevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-leggen. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento dellaprima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi delcomma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimentipronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le sommeNumero registro generale 8482/2022Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 9153/2026Data pubblicazione 11/04/2026versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presentecomma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.».E ne consegue che – pur indipendentemente dall’integraleversamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenutodal contribuente – l’estinzione del giudizio va dichiarata al (solo)ricorrere del versamento della prima rata.2.2 – In ragione di quanto sin qui rilevato deve, allora, ritenersi,per un verso che, in difetto (anche) di ogni contestazione da partedell’Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento oggetto didefinizione si riferisca (proprio) all’atto impositivo in contestazione trale parti; e, per il restante, che l’effetto estintivo correlato al versamentoeseguito dalla contribuente si è senz’altro prodotto nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.2.3 – Con riferimento, peraltro, ai condebitori solidali, la Corte ha,altresì, rimarcato, secondo un risalente e consolidato orientamentointerpretativo, che la solidarietà dell'obbligazione comporta, per ildisposto dell'art. 1292 cod. civ., che l'adempimento da parte di uno deicondebitori libera anche gli altri giacché una sola è l'eadem res debita,cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; ladefinizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione dovuta daicondebitori d'imposta oggettivamente e non soggettivamente, così chela riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidalecomporta che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unicaprestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente,cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono abeneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno 1995, n. 6740cui adde, Cass., 18 ottobre 2024, n. 27020; Cass., 8 agosto 2022, n.24455; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034; Cass., 9 agosto 2006, n.18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031).Numero registro generale 8482/2022Numero sezionale 193/2026Numero di raccolta generale 9153/2026Data pubblicazione 11/04/2026E, ancora di recente, le Sezioni Unite della Corte hanno ribadito «ilsolido indirizzo della giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cortein materia di definizione agevolata», indirizzo che trova fondamentonel «coordinamento dei principi che regolano in via generalel'obbligazione solidale, valevoli anche in ambito tributario, con le regoleche presiedono alle procedure pubblicistiche di definizione.», oltrechénelle stesse specifiche disposizioni volta a volta dettate dal legislatorein tema di definizione agevolata (Cass. Sez. U., 15 marzo 2026, n.5889).3. – Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti chele hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3).Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo dicontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012,trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipicidel rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.,12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte- dichiara estinto il giudizio;- compensa, tra le parti, le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]