CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 37644/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4308 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85B27 A669D) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H20 A669L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71C51 H501G) -controricorrente- nonché GILBERTO Gabriele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T08 A669L) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 1584/2019, pubblicata in data 11 luglio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento dei danni personali subiti in seguito ad un Ric. n. 4308/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 4308/2020 Numero sezionale 10171/2021 incidente stradale avvenuto in data 27 febbraio 2002, mentre Numero di raccolta generale 37644/2021Data pubblicazione 30/11/2021 era alla guida di un ciclomotore. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Trani che, riconosciuta la corresponsabilità del Seccia nella determinazione dell’incidente nella misura di due terzi, nonché il suo concorso colposo nell’aggravamento del danno subito, per non aver indossato il prescritto casco protettivo, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno per € 22.873,13, oltre accessori. La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha determinato l’importo del risarcimento in € 45.961,64, oltre accessori. Ricorre il Seccia, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, oggetto peraltro di espressa eccezione della società controricorrente. Ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c., «il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto». Ric. n. 4308/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 4308/2020 Numero sezionale 10171/2021 Nella specie, la notificazione è avvenuta in data 8 gennaio Numero di raccolta generale 37644/2021Data pubblicazione 30/11/2021 2020, sia all’intimato [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie), sia alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (a mezzo P.E.C., presso l’indirizzo estratto dal registro INIPEC del difensore della stessa costituito nel grado di appello, avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Il deposito del ricorso è avvenuto solo in data 5 febbraio 2020, come da attestazione della cancelleria in atti, quindi oltre il termine prescritto dalla disposizione sopra richiamata (che scadeva in data 28 gennaio 2020). Esso va quindi dichiarato improcedibile, il che esime dall’illustrare le singole censure poste alla sua base. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. Ric. n. 4308/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 4308/2020 Numero sezionale 10171/2021 228, per il versamento, da parte del ricorrente, Numero di raccolta generale 37644/2021Data pubblicazione 30/11/2021 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 4308/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o