Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2021

Cassazione n. 10443/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16130-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/04/2021 R.G.N. 57/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16130/2021 Cron.

Rep.

Ud.20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in accoglimento della domanda subordinata di SURIANI Laura, ha annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice il 13 luglio 2017, con ordine di reintegrazione e “con la precisazione che la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale la società; ha resistito con controricorso l’intimata, che ha anche proposto ricorso incidentale; parte ricorrente ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.dal “verbale di conciliazione” redatto innanzi al Tribunale di Torino in data 30 novembre 2022, prodotto in giudizio, risulta che le parti -dato atto della pendenza avanti a questa Corte del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] in data “31.5.2021, avente RG 16130/2021 e per oggetto l’impugnazione della sentenza n. 236/2021 resa dalla Corte di Appello di Torino in relazione all’illegittimità del licenziamento intimato alla [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 13.7.2017”, cui ha fatto seguito il “controricorso e contestuale ricorso incidentale del 7.7.2021” della lavoratrice - hanno inteso conciliare anche questa lite, mediante versamento di somme alla Suriani “a tacitazione di ogni sua pretesa in relazione a tutte le controversie pendenti tra le parti e di ogni possibile ulteriore ragione di contendere connessa e/o comunque occasionata dagli intercorsi e cessati rapporti di lavoro”, in particolare, nell’accordo si conviene che, “in relazione ai giudizi pendenti avanti la Suprema Corte, di cui in premessa, le parti reciprocamente si impegnano a dare atto della intervenuta conciliazione, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, evidenziando al contempo la cessata materia del contendere”;

2. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (Cass.

SS.UU. n. 8980 del 2018); in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, u.c., c.p.c.; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis de l citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contender

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16130-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/04/2021 R.G.N. 57/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16130/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in accoglimento della domanda subordinata di SURIANI Laura, ha annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice il 13 luglio 2017, con ordine di reintegrazione e “con la precisazione che la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale la società; ha resistito con controricorso l’intimata, che ha anche proposto ricorso incidentale; parte ricorrente ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.dal “verbale di conciliazione” redatto innanzi al Tribunale di Torino in data 30 novembre 2022, prodotto in giudizio, risulta che le parti -dato atto della pendenza avanti a questa Corte del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] in data “31.5.2021, avente RG 16130/2021 e per oggetto l’impugnazione della sentenza n. 236/2021 resa dalla Corte di Appello di Torino in relazione all’illegittimità del licenziamento intimato alla [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 13.7.2017”, cui ha fatto seguito il “controricorso e contestuale ricorso incidentale del 7.7.2021” della lavoratrice - hanno inteso conciliare anche questa lite, mediante versamento di somme alla Suriani “a tacitazione di ogni sua pretesa in relazione a tutte le controversie pendenti tra le parti e di ogni possibile ulteriore ragione di contendere connessa e/o comunque occasionata dagli intercorsi e cessati rapporti di lavoro”, in particolare, nell’accordo si conviene che, “in relazione ai giudizi pendenti avanti la Suprema Corte, di cui in premessa, le parti reciprocamente si impegnano a dare atto della intervenuta conciliazione, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, evidenziando al contempo la cessata materia del contendere”; 2. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018); in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, u.c., c.p.c.; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis de l citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contender
Sentenza Cassazione n. 10443/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris