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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 1983

Cassazione n. 24247/2023

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- 6 GIU 2023 SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20-01-1983, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21-01-1986, avverso la sentenza del 23-09-2022 del G.U.P. del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 settembre 2022, il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le seguenti pene concordate: anni 3, mesi 2 di reclusione e 14.000 euro di multa per il primo e anni 2, mesi 10 di reclusione e 12.000 euro di multa per il secondo, in ordine a due imputazioni, una comune a entrambi gli imputati, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), l'altra riferita solo ad Halili (capo 2) e relativa al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Torino in epoca compresa tra il dicembre 2020 e il 6 dicembre 2021.

Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato Xhomara, pari a 4.020 euro.

2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. Halili ha sollevato due motivi.

Con il primo, è stata dedotta l'inosservanza degli art. 125 comma 3 e 444 comma 2 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono l'inosservanza dell'art.444 comma 2 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in merito alla quantificazione della pena inflitta.

2.2. Xhomara ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa censura la statuizione della sentenza relativa alla confisca del denaro, osservando che la adozione di tale misura non è risultata sorretta da un adeguato apparato argomentativo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, è stata richiamata la sentenza Sez. 3, 15791 del 20/02/2020, non mass.).

Si evidenzia in proposito che il G.U.P. ha indebitamente confuso la documentata giustificazione del denaro con la causale del versamento, che del tutto irrilevante, essendo un elemento accessorio di qualsiasi trasferimento di denaro.

La motivazione della sentenza impugnata, oltre che manifestamente illogica e lacunosa rispetto alla mancata giustificazione della provenienza del denaro, sarebbe inoltre ampiamente deficitaria anche in ordine alla ricorrenza del requisito della sproporzione, non avendo il giudice operato alcuna valutazione con riferimento al rapporto di proporzionalità tra la somma in sequestro e le pur modeste condizioni economiche del ricorrente e alla sua capacità di risparmio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di Halili è inammissibile, mentre il ricorso di Xhomara è infondato. 2 C--g

1. Iniziando dal ricorso di Halili, occorre evidenziare che lo stesso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie, avendo la difesa eccepito, peraltro in maniera del tutto generica, vizi motivazionali non deducibili in questa sede.

Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Halili deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone altresì che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

2. Il ricorso di Xhomara, per quanto astrattamente ammissibile, perché riferito a una misura, la confisca, estranea all'accordo (cfr. in tal senso SS.UU. n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, RV. 279348-01), non è tuttavia meritevole di accoglimento, in quanto non adeguatamente specifico.

Premesso che l'imputazione ascritta al ricorrente concerne il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, occorre evidenziare, in via preliminare, che l'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 6 comma 5 del d.

Igs. n. 21 del 2018 e rubricato "ipotesi particolare di confisca", rinvia, per le condanne o i patteggiamenti riferiti alla violazione dell'art. 73, con esclusione dei casi in cui sia riconosciuta la fattispecie di lieve entità, alla norma generale di cui all'art. 240 bis cod. pen. ("confisca in casi particolari"), norma introdotta dall'art. 6 comma 1 del d.

Igs. n. 21 del 2018.

L'art. 240 bis cod. pen., a sua volta, prevede che, nei casi di condanna o di applicazione di pena concordata relative a una pluralità di reati espressamente richiamati nel comma 1, è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, precisandosi che il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge, mentre il comma due dispone che, quando non è possibile procedere alla confisca ai sensi del comma uno, il giudice ordina la confisca di altre somme di 3 cé denaro, di beni o altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità.

Dunque, nell'ipotesi ordinaria di cui al comma 1, l'obbligatorietà della confisca è riferita ai beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza e che si rivelino sproporzionati rispetto al suo reddito e alla sua attività economica, trattandosi di due aspetti che richiedono un'adeguata valutazione da parte del giudice, anche rispetto alle eventuali allegazioni fornite dal diretto interessato.

2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che la sentenza impugnata, in ordine all'applicazione della confisca del denaro in sequestro, sia immune da censure.

Ed invero il G.U.P. ha evidenziato, in maniera non illogica, che l'imputato non è stato in grado di giustificare la provenienza della somma in sequestro, pari a 4.020 euro, non risultando adeguata in tal senso la documentazione prodotta dalla difesa (ovvero ricevute di trasferimento di denaro attraverso il circuito [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], aventi come mittenti familiari del ricorrente e come destinataria la sua consorte), "non essendovi alcun riferimento alla causale del versamento e trattandosi di somme acquisite nel corso di un rilevante arco di tempo, per cui non appare comprensibile il loro accumulo fino al momento del sequestro" (così pag. 3 della decisione impugnata).

Orbene, pur nella sua sintesi, il percorso argomentativo della sentenza oggetto di ricorso non rivela criticità argomentative, risolvendosi la doglianza difensiva in una differente valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede, a fronte delle considerazioni non irrazionali della pronuncia impugnata, e ciò a maggior ragione ove si consideri che i dati fattuali sottesi all'adozione della misura ablatoria non hanno trovato smentita nell'odierna impugnazione.

2.2. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Xhomara deve essere pertanto rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- 6 GIU 2023 SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20-01-1983, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21-01-1986, avverso la sentenza del 23-09-2022 del G.U.P. del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2022, il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le seguenti pene concordate: anni 3, mesi 2 di reclusione e 14.000 euro di multa per il primo e anni 2, mesi 10 di reclusione e 12.000 euro di multa per il secondo, in ordine a due imputazioni, una comune a entrambi gli imputati, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), l'altra riferita solo ad Halili (capo 2) e relativa al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Torino in epoca compresa tra il dicembre 2020 e il 6 dicembre 2021. Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato Xhomara, pari a 4.020 euro. 2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Halili ha sollevato due motivi. Con il primo, è stata dedotta l'inosservanza degli art. 125 comma 3 e 444 comma 2 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono l'inosservanza dell'art.444 comma 2 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in merito alla quantificazione della pena inflitta. 2.2. Xhomara ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa censura la statuizione della sentenza relativa alla confisca del denaro, osservando che la adozione di tale misura non è risultata sorretta da un adeguato apparato argomentativo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, è stata richiamata la sentenza Sez. 3, 15791 del 20/02/2020, non mass.). Si evidenzia in proposito che il G.U.P. ha indebitamente confuso la documentata giustificazione del denaro con la causale del versamento, che del tutto irrilevante, essendo un elemento accessorio di qualsiasi trasferimento di denaro. La motivazione della sentenza impugnata, oltre che manifestamente illogica e lacunosa rispetto alla mancata giustificazione della provenienza del denaro, sarebbe inoltre ampiamente deficitaria anche in ordine alla ricorrenza del requisito della sproporzione, non avendo il giudice operato alcuna valutazione con riferimento al rapporto di proporzionalità tra la somma in sequestro e le pur modeste condizioni economiche del ricorrente e alla sua capacità di risparmio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di Halili è inammissibile, mentre il ricorso di Xhomara è infondato. 2 C--g 1. Iniziando dal ricorso di Halili, occorre evidenziare che lo stesso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie, avendo la difesa eccepito, peraltro in maniera del tutto generica, vizi motivazionali non deducibili in questa sede. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Halili deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone altresì che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 2. Il ricorso di Xhomara, per quanto astrattamente ammissibile, perché riferito a una misura, la confisca, estranea all'accordo (cfr. in tal senso SS.UU. n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, RV. 279348-01), non è tuttavia meritevole di accoglimento, in quanto non adeguatamente specifico. Premesso che l'imputazione ascritta al ricorrente concerne il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, occorre evidenziare, in via preliminare, che l'art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 6 comma 5 del d. Igs. n. 21 del 2018 e rubricato "ipotesi particolare di confisca", rinvia, per le condanne o i patteggiamenti riferiti alla violazione dell'art. 73, con esclusione dei casi in cui sia riconosciuta la fattispecie di lieve entità, alla norma generale di cui all'art. 240 bis cod. pen. ("confisca in casi particolari"), norma introdotta dall'art. 6 comma 1 del d. Igs. n. 21 del 2018. L'art. 240 bis cod. pen., a sua volta, prevede che, nei casi di condanna o di applicazione di pena concordata relative a una pluralità di reati espressamente richiamati nel comma 1, è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, precisandosi che il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge, mentre il comma due dispone che, quando non è possibile procedere alla confisca ai sensi del comma uno, il giudice ordina la confisca di altre somme di 3 cé denaro, di beni o altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità. Dunque, nell'ipotesi ordinaria di cui al comma 1, l'obbligatorietà della confisca è riferita ai beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza e che si rivelino sproporzionati rispetto al suo reddito e alla sua attività economica, trattandosi di due aspetti che richiedono un'adeguata valutazione da parte del giudice, anche rispetto alle eventuali allegazioni fornite dal diretto interessato. 2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che la sentenza impugnata, in ordine all'applicazione della confisca del denaro in sequestro, sia immune da censure. Ed invero il G.U.P. ha evidenziato, in maniera non illogica, che l'imputato non è stato in grado di giustificare la provenienza della somma in sequestro, pari a 4.020 euro, non risultando adeguata in tal senso la documentazione prodotta dalla difesa (ovvero ricevute di trasferimento di denaro attraverso il circuito [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], aventi come mittenti familiari del ricorrente e come destinataria la sua consorte), "non essendovi alcun riferimento alla causale del versamento e trattandosi di somme acquisite nel corso di un rilevante arco di tempo, per cui non appare comprensibile il loro accumulo fino al momento del sequestro" (così pag. 3 della decisione impugnata). Orbene, pur nella sua sintesi, il percorso argomentativo della sentenza oggetto di ricorso non rivela criticità argomentative, risolvendosi la doglianza difensiva in una differente valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede, a fronte delle considerazioni non irrazionali della pronuncia impugnata, e ciò a maggior ragione ove si consideri che i dati fattuali sottesi all'adozione della misura ablatoria non hanno trovato smentita nell'odierna impugnazione. 2.2. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Xhomara deve essere pertanto rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il
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