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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04576/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché reiterativo di censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) nonché perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale e i giudici territoriali evidenziano, con argomentazioni avulse da illogicità, gli elementi probatori che giustificano la riconducibilità della condotta del ricorrente al delitto di rapina impropria, proprio ricostruendo la scansione temporale e la reazione violenta quale elemento direttamente collegato al rinvenimento dei dispositivi antitaccheggio con contestuale sottrazione dei beni, analizzando anche la condotta spregiudicata posta in essere successivamente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché reiterativo di censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) nonché perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale e i giudici territoriali evidenziano, con argomentazioni avulse da illogicità, gli elementi probatori che giustificano la riconducibilità della condotta del ricorrente al delitto di rapina impropria, proprio ricostruendo la scansione temporale e la reazione violenta quale elemento direttamente collegato al rinvenimento dei dispositivi antitaccheggio con contestuale sottrazione dei beni, analizzando anche la condotta spregiudicata posta in essere successivamente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 04576/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris