CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta in data 12/02/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il prosieguo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 luglio 2023 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia in data 11 gennaio 2023 con la quale il Tribunale di Vicenza ne aveva affermato la responsabilità per i reati di furto aggravato e porto di armi, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione„ articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma d. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato — rispettivamente sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen. — la violazione dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto erroneamente sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità del gravame ritenendo che all'atto di appello non fosse allegata l'elezione di domicilio (primo motivo e secondo motivo), nonché l'illogicità della motivazione sul punto (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. La Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello poiché ha rilevato che all'atto di impugnazione non era allegata l'elezione di domicilio dell'imputato ex art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. Tuttavia, risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 — 01) che all'atto di appello fosse invece compiegato atto di nomina del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data 27 marzo 2023, con procura speciale e specifico mandato a impugnare la sentenza di primo grado, contenente altresì elezione di domicilio (presso lo studio del medesimo difensore), in ossequio al disposto — per quel che qui rileva — dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia