CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Santi [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 539/2020depositata il 03/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], acquirente di un immobile in forza dicontratto di compravendita stipulato il 31.12.1996, nel giugno 2010 avevaNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026convenuto in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] AntonioCondorelli e [OSCURATO:PERSONA], quali venditori, e [OSCURATO:PERSONA],quale notaio rogante; ne aveva chiesto la condanna a cancellare l’ipotecaiscritta sul bene o a tenerlo indenne dell’importo a tal fine necessario,oltre al risarcimento dei danni.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Catania aveva respinto ledomande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre aveva condannatoAgatino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al risarcimentodel danno per equivalente, pari alla metà del prezzo versato; GiuseppeSeminara era stato anche condannato a tenere indenne il venditore diquanto questi avrebbe dovuto pagare all’attore.La Corte d’appello di Catania, adita separatamente sia da AgatinoAntonio Condorelli, sia da [OSCURATO:PERSONA], aveva riunito i due appelli eparzialmente riformato la sentenza di primo grado, respingendo ladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del notaio econfermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’acquirente, nonché la condanna del notaio a tenere indenne ilvenditore.La Corte aveva premesso la ricostruzione dei fatti nei seguenti termini:[OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato un immobile dai precedentiproprietari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto arogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il 3.1.1997 l’acquirente erastato convocato dal notaio che gli comunicava l’esistenza di un’ipotecasull’immobile compravenduto, iscritta dall’Agenzia delle Entrate di Cataniaper un credito vantato verso [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo,premesso di non essere stato a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria, si eraimpegnato a farla cancellare, depositando presso il notaio unadichiarazione di affidamento di un certificato di deposito di lire121.000.000 (corrispondente al prezzo dell’immobile); il notaio avrebbedovuto restituire il certificato al depositante previa dimostrazioneNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’intervenuta cancellazione della garanzia reale ed era autorizzato, nell’ipotesi in cui si rendesse necessario, per eventuali procedureesecutive sull’immobile stesso , a utilizzarlo provvedendo allenecessarie operazioni anche bancarie ; la dichiarazione terminava conl’affermazione che nell’ipotesi del protrarsi della vicenda, a tempodebito, lo solleciterò al rinnovo del certificato medesimo .La Corte d’appello aveva quindi argomentato la decisione come segue,per quanto ancora di interesse in questa sede:-per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta come ilTribunale abbia ravvisato il suo inadempimento nonostante la carenza diprova sulla sua conoscenza dell’iscrizione ipotecaria, è irrilevante la suaconsapevolezza dell’iscrizione o, alternativamente, la sua ignoranza, afronte del disposto dell’art. 1476 c.c. che disciplina le obbligazioni delvenditore, comprendenti la garanzia per evizione, regolata dall’art.1482c.c. e operante ove il bene compravenduto sia gravato da garanzie realinon dichiarate;-secondo il venditore sarebbe erroneo il riconoscimento di un danno parialla metà del prezzo, nonostante non abbia avuto luogo l’evizione, ormaiimprobabile per il lungo tempo trascorso; in concreto, l’entità delrisarcimento va invece confermata, all’esito di un percorso motivazionalediverso, non potendosi ritenere certa la futura evizione , madovendosi considerare che l’acquirente ha subito un gravissimo danno, avendo acquistato un immobile che, per l’iscrizione dell’ipoteca, nonavrebbe potuto, né potrebbe attualmente rivendere, con conseguente,importante, limitazione del suo diritto di proprietà ;-l’entità di tale limitazione del diritto di proprietà comporta la congruitàdell’importo del risarcimento come liquidato in primo grado, dato chel’ipoteca era stata iscritta per un credito erariale di lire 2.431.308.000,pari a euro 1.255.655,00.Numero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.Il ricorrente ha depositato memoria ex art.380 bis 1 c.p.c., in terminirispetto alla data fissata per l’adunanza di discussione in camera diconsiglio del ricorso, all’esito della quale la Corte ha riservato il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per una ricostruzione coerente delle questioni sottoposte al vagliodella Corte, si esaminano per primi il secondo e il terzo motivo di ricorso,che riguardano l’inquadramento giuridico della fattispecie, rispetto al qualeil ricorrente assume essere intervenute violazioni di legge rientrantinell’ambito di operatività dell’art.360 co. 1 n.3 e n.4 c.p.c.2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza -error in procedendo – violazione dell’art.111Costituzione e 132 comma II n.4 c.p.c. – Motivazione omessa e/oapparente (art.360 comma primo n.4 c.p.c.) -violazione e falsaapplicazione degli art.1218, 1476, 1482 e 2697 c.c. (art.360 commaprimo n.3 c.p.c.) .Il ricorrente ribadisce che, al momento della vendita, il venditore nonconosceva l’iscrizione ipotecaria insistente sull’immobile ceduto e di questola Corte d’appello non avrebbe tenuto debito conto, in violazionedell’art.1218 c.c., che esonera da responsabilità risarcitoria perl’inadempimento determinato da causa non imputabile; il riferimentooperato in sentenza all’art.1476 c.c. e alla garanzia per evizione sarebbefuori luogo, dato che la garanzia per evizione (mai avvenuta e non piùverificabile) non sarebbe mai stata esercitata e dato che non vi sarebberoin concreto i presupposti di applicazione dell’art.1482 c.c. per assenza dicolpa del venditore; la sentenza sarebbe anche contraddittoria perché, nelNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026confermare l’accoglimento della domanda di manleva svolta dal venditoreverso il notaio, farebbe proprio riferimento al fatto che il contraente benavrebbe potuto essere inconsapevole dell’iscrizione ipotecaria effettuatadue mesi prima della vendita dall’Agenzia delle Entrate; in sostanza, laCorte d’appello avrebbe riconosciuto l’inconsapevolezza di Agatino AntonioCondorelli ma non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze,presupponendone la colpa.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli art.1482, 1489, 1479 e 1218 c.c. (art.360 commaprimo n.3 c.p.c.) .La Corte di merito avrebbe mal valutato il disposto dell’art.1482 c.c.che, in presenza di colpa del venditore, permette all’acquirente disospendere il pagamento o di chiedere al giudice la fissazione di untermine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto èrisolto; l’omessa considerazione della previsione avrebbe permessoall’acquirente sia di mantenere la proprietà del bene, sia di ottenere larestituzione della metà del prezzo pagato, in modo ingiustificato perchél’art.1482 c.c. non permetterebbe l’accesso alla tutela di cui all’art.1479c.c.4. I due motivi, che si esaminano congiuntamente in ragione dellacontinuità delle argomentazioni, sono infondati.In fatto, è incontestato quanto accertato dalla Corte d’appello diCatania, in ordine alla preesistenza dell’iscrizione ipotecaria rispetto alladata della compravendita e in ordine alla comunicazione della presenzadella garanzia reale sull’immobile, effettuata all’acquirente solo nelgennaio 1997, dopo la stipula.[OSCURATO:PERSONA] ha agito chiedendo - perquanto qui interessa - la condanna del venditore, inadempiente per avertaciuto l’esistenza della garanzia reale sul bene - del quale aveva anzigarantito la piena libertà da pesi, vincoli, servitù, ipoteche e trascrizioniNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026pregiudizievoli -, alla cancellazione dell’ipoteca o, in subordine, alpagamento dell’importo necessario per l’estinzione del credito garantito -individuata come domanda risarcitoria -, oltre al risarcimento degliulteriori danni.L’azione proposta dall’acquirente è stata inquadrata dalla Corted’appello di Catania nell’ambito di operatività degli art.1476 e 1482 c.c.,con la precisazione che l’inoperatività della facoltà prevista dall’art.1482co. 1 c.c. di sospendere il pagamento del prezzo -già versato- e l’assenzadi richiesta di fissazione di un termine entro il quale avrebbe dovutointervenire la liberazione del bene -e conseguente risoluzione di diritto delcontratto di compravendita in assenza di liberazione della cosa- comeprevisto dall’art.1482 co. 2 c.c., non erano da considerare ostativeall’esperibilità di altre forme di tutela.Il rilievo della non esaustività delle forme di tutela previstedall’art.1482 c.c. per l’ipotesi in cui il bene compravenduto risulti gravatoda garanzia reale è in sé corretto: si richiamano l’art.1486 c.c., nonché gliart.2858 e s. e 2889 e s. c.c., per la possibilità che l’acquirente paghi ilcredito garantito da ipoteca rivalendosi verso il venditore (cfr., inparticolare, l’art.1486 c.c. e l’art.2866 c.c.). Non si può inoltre escludere lasussistenza dei presupposti per una domanda risarcitoria ove l’acquirenteche intenda mantenere la proprietà del bene se ne veda, in concreto,diminuita la possibilità di godimento per l’esistenza della garanzia reale.Argomentando, per il riconoscimento della necessità di un nocumentoeffettivo, in via analogica dal disposto dell’art.1489 c.c., che pure siriferisce all’ipotesi, diversa, in cui la cosa è gravata da oneri, diritti reali opersonali non apparenti, che ne diminuiscono il libero godimento e nonemergono dal contratto: nella fattispecie disciplinata dall’art. 1489 c.c.,infatti, si richiede un’incidenza negativa concreta sul libero godimento delbene ai fini della riduzione del prezzo, nonostante si tratti di pesi destinatiNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026a rimanere nel tempo, con i quali il diritto di proprietà acquisito èdestinato quindi a convivere.Le ipotesi di tutela regolate dall’art.1482 c.c., così come la garanziaper evizione, prescindono dalla posizione soggettiva del venditore. GiàCass. n. 5686/1985 ha statuito nel senso che la garanzia - sia quella perevizione e fattispecie assimilabili, che quella per vizi strutturali della cosadi cui agli artt. 1490-1497 c.c. - è un rimedio apprestato dall'ordinamentogiuridico per eliminare nel contratto di vendita lo squilibrio tra leTale rimedio - che è rafforzativo e non sostitutivo di quello a caratteregenerale previsto per i contratti in genere - opera, nei limiti del ripristinodella situazione economica del compratore anteriore alla conclusione delcontratto, anche in mancanza di colpa del venditore, requisito che ènecessario solo allorché il compratore richieda il risarcimento integrale deidanni (cioè comprensivo anche del cosiddetto interesse positivo) e inrelazione al quale opera, in tal caso, la presunzione di cui all'art. 1218c.c., avente carattere generale e applicabile all'inadempimentocontrattuale in genere. Quindi, la rilevanza della potenziale situazionesoggettiva di ignoranza del venditore - per non essere stato,incolpevolmente, a conoscenza dell’iscrizione di ipoteca antecedente allacompravendita - potrebbe sussistere solo al fine di accogliere domanda dainadempimento e riconoscere il risarcimento integrale dei danni; con laprecisazione però che, in applicazione dei principi generali, la colpa sipresume ed è a carico del venditore l’onere di provare, nei rapporti con ilcompratore, l’ignoranza incolpevole.5. A questo punto, deve essere esaminato il primo motivo di ricorso,essendo necessario valutare se possa avere rilievo nel presente giudizio ildecorso del termine ventennale dall’iscrizione sull’immobilecompravenduto dell’ipoteca, senza la sua rinnovazione e, specificamente,Numero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026se possa essere acquisita la documentazione che attesta la mancatarinnovazione della garanzia.Con il primo motivo di ricorso, intitolato nullità della sentenza -omessa pronuncia – error in procedendo per violazione dell’art.112 c.p.c.(art.360 comma 1 n.4 c.p.c.) , il ricorrente critica la decisione dellaCorte d’appello per non aver pronunciato sulla sopravvenuta inefficaciadell’iscrizione ipotecaria (iscrizione del 25.10.1996), pur fatta valere edocumentata (da entrambi gli appellanti) nell’ambito del giudizio diappello alla prima udienza utile (del 13.7.2018) successiva al maturare delventennio dall’iscrizione ipotecaria, senza suo rinnovo da parte delcreditore garantito; era stata perciò richiesta la declaratoria di cessazionedella materia del contendere. Il ricorrente precisa che era stata dedotta laquestione relativa all’intervenuta estinzione dell’ipoteca - perché nonrinnovata allo scadere del ventennio né nei confronti del ricorrente né neiconfronti del controricorrente divenuto proprietario dell’immobile - ed erastata richiesta l’acquisizione della produzione documentale necessaria perdimostrarla; ciò, nel rispetto del disposto dell’art.345 c.p.c., trattandosi dieccezione fondata su fatti sopravvenuti, dimostrata da documentazioneformatasi dopo l’introduzione del giudizio di appello, che la Corte di meritoavrebbe dovuto esaminare e accogliere.5.1. Il motivo è fondato, in primo luogo sotto il profilo della dedottaviolazione dell’art. 345 c.p.c.Il ricorrente aveva allegato il fatto della mancata rinnovazionedell’ipoteca alla scadenza del ventennio, documentandolo, nel corso delgiudizio di appello alla prima udienza utile successiva, essendo il termineventennale maturato dopo l’introduzione del giudizio di impugnazione.La Corte d’appello non affronta, nella motivazione della sentenzaimpugnata, né l’ammissibilità delle produzioni documentali, né la richiestadi Condorelli, di declaratoria di cessazione della materia del contendereper essere definitivamente venuto meno il rischio di evizione, non essendoNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026più possibile l’escussione della garanzia ipotecaria per la sua intervenutaestinzione.Ora, la mancata rinnovazione dell’ipoteca è un fatto estintivo, legato aldecorso del tempo e all’inattività del creditore, della garanzia reale e cioèdella garanzia reale che, fin dall’introduzione del giudizio, è stata fattavalere, ex art.1482 c.c., come causa fondante sia dell’iniziale richiesta disua cancellazione, sia della domanda risarcitoria nei confronti -per quantoqui interessa- del venditore. Si tratta di un fatto secondario, di rilievoprobatorio, relativo al permanere del rischio di evizione: ai sensidell’art.2847 c.c., senza rinnovazione entro il ventennio cessa l’effettodell’iscrizione e ai sensi dell’art.2848 co 2 c.c. non si può procedere a unanuova iscrizione contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hannotrascritto il loro titolo. Tale fatto secondario risulta essere stato introdottotempestivamente nel processo, attraverso la documentazione volta adimostrarlo, al momento della sua emersione, e perciò nel rispetto deldisposto dell’art.345 c.p.c., trattandosi di documenti che non potevanoessere prodotti prima dalla parte interessata.La documentazione relativa alla mancata rinnovazione dell’iscrizioneipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate poteva pertanto esserelegittimamente acquisita al processo e valutata per definire lacontroversia. Invece, la documentazione non può determinare lacessazione della materia del contendere, sia per il dissenso espressodell’originario attore, sia perché la domanda dallo stesso formulata ècomunque una domanda risarcitoria, l’interesse alla quale non viene menoper l’estinzione della garanzia ipotecaria intervenuta a distanza divent’anni dalla compravendita. Per questo, la questione continua arivestire rilevanza.6. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettala nullità della sentenza – error in procedendo - violazione degliart.100, 112, 345 c.p.c. e 2909 c.c. (art.360 n.4 c.p.c.) .Numero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il Tribunale di Catania aveva riconosciuto a Giuseppe AntoninoMusmeci un danno futuro , consistente nella possibile evizionee quantificato nella metà del prezzo versato per l’acquisto, sulpresupposto che difficilmente sarebbero stati possibili il pagamento delcredito garantito e la conseguente cancellazione dell’iscrizione ipotecaria,data l’entità del credito garantito; ma allora il relativo pagamento avrebbedovuto essere condizionato all’attualizzazione dell’evizione e non esserericonosciuto indipendentemente dal suo verificarsi. Inoltre, il Tribunaleaveva respinto la domanda risarcitoria di pretesi danni patrimoniali in tesisubiti dall’attore per mancanza di prova, perché aveva ritenuto che nonrisultasse in alcun modo dimostrato che egli avesse subito danni per lapresenza del vincolo ipotecario sul bene acquistato: rispetto a questapronuncia l’acquirente non aveva proposto appello incidentale. Ciònonostante, la Corte d’appello aveva mantenuto il risarcimento del dannoriconosciuto in primo grado cambiandone la giustificazione, individuata nel gravissimo danno derivante dall’impossibilità di disporre del bene:in tal modo risultava violato il giudicato formatosi sulla pronuncia di primogrado.7. Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art.832, 1218, 1223, 1226 e 2043 c.c. (art.360 co 1 n.3 c.p.c.) .Secondo il ricorrente la Corte d’appello di Catania avrebbe comunqueomesso di considerare che l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria nonesclude la possibilità di vendere il bene, e, di conseguenza, non giustifical’esistenza di un danno risarcibile per l’impossibilità di rivenderel’immobile.8. I motivi quarto e quinto si esaminano congiuntamente, perchéstrettamente connessi, e sono fondati per quanto di ragione.Si osserva che la Corte di merito ha ritenuto fondata e da mantenerela condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del dannodisposta dal Tribunale di Catania, modificandone però il percorsoNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026argomentativo : il danno non è stato più correlato direttamente allafutura evizione, non potendosi la stessa ritenere certa, ma al gravissimo danno per l’acquisto di un immobile che, perl’iscrizione di ipoteca, non avrebbe potuto, né potrebbe attualmenterivendere, con conseguente, importante, limitazione del proprio diritto diproprietà . Così argomentando, la Corte di merito non ha propriamenteescluso l’esistenza di un danno rientrante nell’ambito di operatività delvincolo derivante dall’iscrizione ipotecaria, ma ha rilevato la nonimmediata riferibilità di un danno al rischio di evizione, ritenendo in ognicaso esistente un danno patrimoniale conseguente direttamente dallalimitazione del diritto di proprietà, per l’impossibilità di vendita del beneipotecato.In tal modo la Corte distrettuale, da un lato, non si è limitata,diversamente da quanto affermato, a modificare la motivazione sulla cuibase il Tribunale aveva riconosciuto il risarcimento del danno - perché haricompreso in quest’ultimo un danno patrimoniale da indisponibilitàcommerciale dell’immobile rientrante nell’ambito dei danni patrimonialiesclusi dal primo giudice (cfr. la sentenza di primo grado, a pag.8), senzaneppure proposizione di appello incidentale e/o reiterazione ex art.346c.p.c. -. Inoltre, e in via anche assorbente, il riconoscimento di un dannopatrimoniale correlato all’esistenza della garanzia reale non potevaprescindere dalla prova di un nocumento effettivo - si richiama e confermaquanto sopra esposto al punto 4 -: l’iscrizione ipotecaria in sé non rendevainfatti il bene giuridicamente indisponibile, pur se poteva escluderne difatto la cessione o una cessione economicamente vantaggiosa, e nonimpediva la normale fruizione dell’immobile, per uso proprio o attraversola sua locazione a terzi, né incideva in alcun modo in tale godimento. Nelcaso di specie, la Corte d’appello non ha considerato se l’acquirenteavesse allegato e dimostrato di avere effettivamente tentato di vendere odi altrimenti disporre del bene, inutilmente per l’esistenza dell’ipoteca, oNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026comunque di avere subito concretamente danni per l’esistenzadell’iscrizione di ipoteca.D’altro lato, la Corte distrettuale non ha però nemmeno esaurito ilvaglio dei danni in tesi subiti dall’acquirente: non avendo nemmeno presoin esame la questione dell’intervenuta estinzione dell’ipoteca per decorsodel termine ventennale senza rinnovazione, non ha considerato neppure lerelative implicazioni economiche, in termini di eventuali costi da sostenereper regolarizzare la liberazione del bene.9. Con l’ultimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza -omessa pronuncia- violazione dell’art.112 c.p.c.(art.360 comma primo n.4 c.p.c.) . Uno dei motivi d’appello che ilricorrente aveva formulato lamentava che, a fronte del riconoscimento afavore di controparte della garanzia per evizione, in concreto nessunaevizione si era ancora attuata e quindi la condanna per equivalenteavrebbe dovuto essere condizionata sospensivamente. Su questadoglianza la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare.9.1. L’accoglimento dei motivi primo, quarto e quinto comportal’assorbimento in senso proprio del sesto motivo, il quanto l’accoglimentodei predetti motivi copre e rende superflua la decisione sul sesto motivo.10. In conclusione, sono accolti, per quanto di ragione, il primo, ilquarto e il quinto motivo, sono rigettati il secondo e il terzo motivo,assorbito il sesto; la sentenza impugnata è cassata limitatamente aimotivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversacomposizione che, riesaminando la domanda risarcitoria di GiuseppeAntonino [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], faràapplicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto,provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta ilsecondo e il terzo motivo, assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnataNumero registro generale 209/2021Numero sezionale 3023/2025Numero di raccolta generale 16483/2026Data pubblicazione 27/05/2026in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catania, indiversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, il 10 dicembre 2025.La PresidenteLinalisa Cavallino