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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18551/2024

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uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 74) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità, in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p., sono manifestamente infondati.

Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti.

La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità degli imputati, sottolineando come le prove a carico dimostrino con assoluta certezza il coinvolgimento di entrambi nel furto di carburante, in quanto costoro erano stati rinvenuti in prossimità del luogo in cui si era consumato il furto, ed erano stati fermati dagli operatori mentre erano intenti a caricare sulla [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del Gabrielli la refurtiva.

Inoltre, il carburante rinvenuto nelle taniche corrispondeva per tipologia a quello oggetto di denuncia e, quanto all'esatto ammontare dei litri sottratti, in assenza di significativi elementi di segno contrario, è stato ritenuto - non illogicamente - attendibile quanto riferito dal denunciante, trattandosi di quantitativo compatibile con l'azione furtiva perpetrata, tenuto conto che gli imputati avevano avuto a loro disposizione anche l'intera notte e parte del giorno per trasportare tutto il quantitativo denunciato.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 74) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità, in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p., sono manifestamente infondati. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti. La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità degli imputati, sottolineando come le prove a carico dimostrino con assoluta certezza il coinvolgimento di entrambi nel furto di carburante, in quanto costoro erano stati rinvenuti in prossimità del luogo in cui si era consumato il furto, ed erano stati fermati dagli operatori mentre erano intenti a caricare sulla [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del Gabrielli la refurtiva. Inoltre, il carburante rinvenuto nelle taniche corrispondeva per tipologia a quello oggetto di denuncia e, quanto all'esatto ammontare dei litri sottratti, in assenza di significativi elementi di segno contrario, è stato ritenuto - non illogicamente - attendibile quanto riferito dal denunciante, trattandosi di quantitativo compatibile con l'azione furtiva perpetrata, tenuto conto che gli imputati avevano avuto a loro disposizione anche l'intera notte e parte del giorno per trasportare tutto il quantitativo denunciato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am