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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1978

Cassazione n. 43907/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/1978 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non inammissibili; Considerato infatti che tali motivi sono manifestamente infondati in ordine alla valutazione che il giudice è tenuto a compiere per la sostituzione di pene detentive brevi (cfr. art. 58

I. n. 689 del 1981, come mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui "la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"; in continuità con l'assetto precedente alla novella, la Corte di cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, cfr. ex multis, Sez. 2, n. 2584 del 11/11/2023, dep. 2024 che ha richiamato Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558); che nella specie tale valutazione è stata compiuta dalla Corte di appello nei termini sopra indicati (in termini non contraddittori con la esclusone della recidiva, che è aggravante che risponde ad altri parametri di valutazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/1978 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non inammissibili; Considerato infatti che tali motivi sono manifestamente infondati in ordine alla valutazione che il giudice è tenuto a compiere per la sostituzione di pene detentive brevi (cfr. art. 58 I. n. 689 del 1981, come mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui "la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"; in continuità con l'assetto precedente alla novella, la Corte di cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, cfr. ex multis, Sez. 2, n. 2584 del 11/11/2023, dep. 2024 che ha richiamato Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558); che nella specie tale valutazione è stata compiuta dalla Corte di appello nei termini sopra indicati (in termini non contraddittori con la esclusone della recidiva, che è aggravante che risponde ad altri parametri di valutazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 43907/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris