CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 19552/2018 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 167/2018della [OSCURATO:PERSONA] – sez. staccata di Lecce , depositata il 24 gennaio 2018; nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria n.r.g. 19552/2018, notificato il 12 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono innanzi alla CTP di Lecce l’avviso di accertamento n. 3381003471, loro notificato dall’Agenzia delle entrate il 28 aprile 1995, con il quale (a) venivano ripresi a tassazione maggiori redditi accertati per l’anno 1991 in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il Fitto erasocio, oltre all’ ir rogazione di sanzioni , e (b), nei confronti del solo Fitto, veniva rettificato il reddito derivante dagli interessi legali che il medesimo aveva percetto in relazione ad un prestito erogato alla medesima società. La CTP respinse il ricorso. 2. Proposto appello da parte dei contribuenti innanzi alla CTR della Puglia- sezione staccata di Lecce, e costituitasi l’amministrazione finanziaria, la sentenza di prime cure venne parzialmente riformata. I giudici regionali rilevarono, per quanto in questa sede ancora di interesse, che la questione sollevata dai contribuenti inerente al difetto della qualità di socio in capo al Fitto, oltreché tardivamente dedotta, era infondata, risultando tale circostanza dalla documentazione in atti e, in particolare, dal fatto che il predetto aveva sottoscrittoil verbale di approvazione del bilancio societario al 31 dicembre 1991; che, inoltre, nel caso di specie vigeva la presunzione di distribuzione fra i soci degli utili societari, trattandosi di società a ristretta base partecipativa e nel difetto di validaprova contraria da parte dei contribuenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso. 4. Il 19 giugno 2019 i contribuenti hanno depositato istanza di sospensione del giudizio, sussistendo la possibilità di definizione agevolata dello stesso, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. n. 136/2018, e dando atto che il solo Fitto aveva presentato la relativa domanda il 23 maggio 2019, contestualmente provvedendo al pagamento della prima rata prevista dalla disciplina del procedimento in questione. Successivamente, con provvedimento notificato il 12 giugno 2020, l’Ufficio ha rigettato la domanda di definizione agevolata, rilevando che la somma interessata dalla controversia era stata oggetto di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in l. n. 172/2017 (cd. “rottamazione bis”) , con il che il procedimento poteva intendersi perfezionat o solo con il versamento, entro il 7 dicembre 2018, di alcune residue somme dovute, invece non effettuatodal contribuente. Avverso tale diniego il Fitto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’amministrazione finanziaria ha depositato controricorso. Considerato che: 1. Va esaminato con precedenza, per ragioni di priorità logica, il ricorso avverso il provvedimento di diniego. Con il primo motivo, denunziando «manifesta illogicità della decisione», il contribuente contesta le ragioni del diniego affermando che la definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018 si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata degli stessi, entro il termine del 31 maggio 2019, oneri da lui entrambi assolti. Rileva, inoltre, che la cartella esattoriale citata dall’Ufficio nel provvedimento di diniego non gli era mai stata notificata, né tantomeno era stata da lui posta ad oggetto di una richiesta di definizione dei carichi secondo il procedimento di cui al d.l. n. 148/2017. 1.1. La censura, in disparte ogni considerazione circa le modalità di deduzione della stessa ( giacchè la denunzia di una violazione di legge è veicolata con l’incerta formula di «manifesta illogicità della decisione»), è priva di fondamento.L’art. 6, comma 7, del d.l. n. 119/2018dispone che, per il caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizioneagevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell' art. 1, comma 4, del d.l. n. 149/2017, il perfezionamento della definizione della controversia siasubordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018 , delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del presente decreto. Tali ultime sono costituite dagli importi che, in forza di precedente accesso alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione, dovevano essere versati nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Ciò vale a significare che il perfezionamento della definizione agevolata oggetto di domanda da parte del contribuente è subordinato al preventivo versamento di tali somme nel ter mine indicato, e non già dalla semplice presentazione della domanda con il contestuale pagamento della prima rata. 1.2. Nel caso in questione, come ben si evince dal doc. 1 allegato dal contribuente al ricorso avverso il diniego e dal doc. 2 allegato a controricorso dell’Agenzia delle entrate, l’Ufficio ha rilevato il mancato pagamento, nel termine previsto, delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 con riferimento alla cartella di pagamento n. 05920050051690817, emessa in base all’avviso di accertamento n. 3381003471 posto all’origine della presente controversia; e, con riguardo a tale cartella, il 14 aprile 2017 il contribuente aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 149/2017, con il che deve escludersi che si tratti, come invece affermato, di atto esattivo da lui non conosciuto.2. Con il secondo motivo il contribuente deduce l’illegittimità costituzionale del ridetto art. 6, comma 7, del d.l. n. 119/2018, in relazione all’art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza. Assume, al riguardo, che l’innesto, nel preesistente tessuto normativo “condonistico” riferito alle cartelle di pagamento, della procedura di definizione agevolata in questione, ha generato un irragionevole cortocircuito interpretativo, dal quale è scaturita una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno aderito alla sola definizione delle liti pendenti e coloro i quali, in precedenza, avevano optato anche per la “rottamazione” delle cartelle. Né, a suo avviso, tale disparità potrebbe ascriversi a discrezionalità del legislatore, attesa la differenza sostanziale fra le due procedure definitorie – l’una concernente le liti, l’altra le sole cartelle di pagamento – e dei soggetti pubblici rispet tivamente coinvolti (l’Agenzia delle entrate e il concessionario per la riscossione). 2.1. La censura è volta al rilievo di una questione di costituzionalità che il collegio ritiene, invece, manifestamente infondata. La previsione di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 119/2018 è volta ad evitare che lo strumento deflattivo del contenzioso sugli atti impositivi introdotto dal decreto in questione sia utilizzato con finalità di (eccessiva) dilazione dei termini di pagamento, dei quali il contribuente abbia giù usufruito per effetto del ricorso alla procedura agevolativa concernente le cartelle emesse in relazione all’atto impositivo oggetto di contenzioso. Ciò giustifica la scelta del legislatore di subordinare il perfezionamento della definizione agevolata della controversia al preventivo adempimento degli oneri assunti con l’analoga procedura che il contribuente abbia eventualmente già intrapreso in relazione alla cartella di pagamento. In tal senso, pertanto, non si appalesa alcuna disparità di trattamento – giustificandosi il diverso regime normativo con la differente situazione di fatto disciplinata – né, tantomeno, emergono profili di intrinseca irragionevolezza della norma in questione che consentano un valido sindacato della discrezionalità del legislatore. 2.2. Il ricorso avverso il provvedimento di diniego va, pertanto, complessivamente disatteso. 3. Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti, la sentenza d’appello sarebbe errata laddove ha ritenuto di assoggettare il Fitto alla pretesa erariale volta alla rettifica del suo reddito da partecipazione societaria, quantunque egli, al momento del giudizio, non fosse più socio di [OSCURATO:SOCIETA]. ed avesse, pertanto, perduto la legittimazione a contraddire con riguardo al debito tributario dedotto. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. La pretesa erariale è avanzata nei confronti del Fitto in quanto percettore del reddito conseguito dalla societànell’anno di imposta 1991, in forza della qualità di socio che egli all’epoca rivestiva e che costituisce circostanzapacifica e documentata, oltrechè coperta da giudicato in quanto, sul punto, la sentenza della C.T.P. non è stata fatta oggetto di appelloda parte degli odierni ricorrenti. La prospettazione di questi ultimi – che evocano l’istituto della legittimazione ad agire –è peraltro radicalmente fall a ce , sol che si consideri che essi stessierano l’unica parte del giudizio , in proprio e per gli effetti che derivano sul piano fiscale dalla loro qualità, e non certo la società da loropartecipata. 4. Con il secondo motivo, infine, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dolendosi del fatto che la sentenza impugnata, nel ritenere legittimo l’accertamento fondato su una mera presunzione (la qualità di socio del Fitto e la natura di coobbligato della coniuge Aprile), non avrebbe fatto buon governo della disciplina che regola la prova dell’effettiva distribuzione degli utili nelle società di capitali. 4.1. Anche tale motivo è infondato. La sentenza impugnata dà atto espressamente del fatto che nelle società di capitali a ristretta base partecipativa vige una presunzione di attribuzione degli utili extra bilancio ai soci pro quota. Così statuendo, i giudici d’appello si sono conformati al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. fra le altre Cass. n. 16913/2020; Cass. n. 1947/2019; Cass. n. 32959/2018; Cass. n. 27778/2017) nel senso dell’operatività di tale presunzione , salva la prova contraria – a carico del socio – che i maggiori ri cavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, prova che nella specie non risulta punto fornita. 5. In conclusione, anche il ricorso principale va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego della definizione agevolata della controversia; rigetta il ricorso dei contribuenti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 167/2018; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese , che liquida in € 6.500,00 oltre spese prenotate a debito; a i sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part