CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 32249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26260/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appr esenta ta e dife sa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa da gli avv. ti Francesco C arbonetti e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – Oggetto: intermediazione finanziaria AC –28/11/2025 r.g. n. 26260/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 5179 /20 2 1 , pubblicata in data 13 luglio2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, breviter : “la cliente”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenzain epigrafe con cui l a Co rte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande da lei formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in prosieguo, breviter : “la banca ”) aventi a oggetto: a) la declaratoria di inadempimento agli obblighi informativi ricadenti sull’intermediario in relazione all’acquisto di obbligazioni argentine , per un totale di euro 324.575,59, con condanna della banca alla restituzione del differenziale tra il valore nominale di acquisto e il valore di rivendita (quest’ultimo indicato in euro 129.535,42); b) la declaratoria di nullità o annullabilità degli ordini di acquisto e del contratto quadro di negoziazione ; c) la condanna del la banca al risarcimento dei danni patiti dalla cliente ; d) la domanda di restituzione dell e somme di cui la banca si era ingiustificatamente arricchita. 2. La banca h a resistito con controricorso. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: 3.1) che il motivo di appello con cui si contestava la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale delle domande formulate dalla cliente con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. (risarcimentodanni, annullabilità, risoluzione per inadempimento e arricchimento senza causa), sul presupposto della loro tardività, per non essere in alcun modo contenute nell’atto r.g. n. 26260/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] introduttivo del giudizio, era inammissibile , siccome privo di specificità, non contenendo la censura l’ indicazione del contenuto degli atti cui si riferiva, sì da non consentire a l giudice dell’impugnazione di esaminare la pretesa dell’appellante; in ogni caso, la preclusione alla modificazione della domanda introduttiv a , consolidata nella giurisprudenza , corrispondeva a un preciso intento della riforma processuale adottata dal legislatore e andava confermatanella sua perdurante applicabilità anche al caso di specie; 3.2) che la declaratoria di prescrizione della domanda restitutoria di tutte le pretese della cliente inerenti ad acquist i di titoli avvenut i in epoca anteriore all’anno 2003 era corretta , atteso che il relativo termine decennale aveva iniziato a decorrere in data 23 dicembre 2001 (epoca di dichiarazione del default dello Stato argentino ) e il primo atto interruttivo comunicatodalla cliente alla banca risaliva al 9 novembre 2012; 3.3.) che, in relazione agli acquist i di titoli effettuati nell’anno 2003, gli unici estranei alla dichiarata prescrizione , la documentazione prodotta dalla banca in atti dimostrava che , per effetto della loro attuazione ( acquisto e successiva rivendita) , la cliente aveva avuto un guadagno di euro 1.089,68, sicché non si potevano riteneresussistenti obblighi restitutori a carico della banca . 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo : « v iolazione o falsa applicazione degli artt.112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c. : nullità della sentenza o del procedimento per scorretta applicazione della norma disciplinante il processo di merito comportante un’attività deviante rispetto alla regola processuale prescritta. Violazione o falsa applicazione dell’art. 183, sesto comma, n. 1, r.g. n. 26260/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. » , deducendo l a nullità e, comunque , l’ erroneità della sentenza impugnata laddove , semplicemente reiterando la già generica affermazione del Tribunale, ha dichiarato inammissibile la censura in appello con cui si contestava la ritenuta inammissibilità delle domande contenutenella memoria della cliente depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., allorquandoè invece evidente che il gravame conteneva specifiche argomentazioni a sostegno dell’erroneitàdi tale rilievo processuale , segnatamente ritenendo che già ladomanda introduttiva contenesse la deduzione dei fatti e delle ragioni giuridiche idonee a sostenere le domande , semplicementedettagliate nella suddetta memoria. Il motivo è fondato e va accolto. Costituisce affermazione costante e condivisibile di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024 ; Sez. 2, Ordinanza n. 5884 del 05/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 24458 del 10/08/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 18596 del 30/06/2023) quella secondo cui la modificazione della domanda, ammessa dall'art. 183, comma 6, cod. p roc . c iv . , vigente ratione temporis , può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi ), sempre ché la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Nel caso di specie, la stessa Corte di appello , nel riassumere i fatti di causa (a pag. 2), dà atto che la vicenda dedotta in lite dalla clientenell’atto introduttivo del giudizio riguarda il contratto quadro di negoziazionee gli ordini di acquisto a esso conseguenti (eseguiti dal 1999 sino al 2005) aventi a oggetto obbligazioni argentine. r.g. n. 26260/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essendo, incontestatamente – giacché che tale sia il perimetro di riferimento non è contestato nemmeno dalla banca - la vicenda dedotta in lite, appare evidente che la formulazione nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. , di domande aventi a oggetto il risarcimentodel danno derivante dal dedotto inadempimento della banca, l’annullabilità dei contratti per vizio del consenso, la loro risoluzione per inadempimento conseguente al dedotto inadempimento e l’arricchi m ento senza causa della banca,per effetto del trattenimento di somme senza alcuna valida giustificazione giuridica , costituiscono non già un inammissibile mutamento d ella domanda originaria bensì, nel solco della giurisprudenza sopra citata, un ’ estensione del perimetro di indagine del giudice che, pur modificando l’originario petitum e le conseguenti causae petendi , non determina alcuna inammissibile “ modificazione della domanda ”, dovendoquesta intendersi come introduzione di un accertamento relativo a un bene della vita diverso da quello dedotto con l’at t o introduttivo e comportante soprattutto l’ introduzione di nuovi fatti a sostegno della deduzione, idonei a modificare la vicenda sostanzialedescritta nella citazione. La sentenza impugnata è sul punto (cfr. pagg. 10 e 11) affetta da un’evidenteanfibologia, avendo dichiarato il relativo motivo di appello prima inammissibile per difetto di specificità e subito dopo infondato, laddove avrebbe pretesa di discostarsi da un “consolidato” orientamento giurisprudenziale dell’ art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., contrario a quello propugnato dall’appellante. Sennonché, da un canto va rilevato che, a fronte della declaratoria di inammissibilità operata dal giudice di primo grado delle conclusioni formulate nella suddetta memoria , r.g. n. 26260/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’appellante aveva il solo onere di allegare l’erroneità di siffatto giudizio, ciò che oneravail giudice del gravame, che è un giudice di merito, a rivalutare per ciò solo la vicenda sulla base degli atti processuali versati nel fascicolo di ufficio . Di talché , non si comprende da dove la Corte territoriale abbia ricavato l’onere dell’appellante di riprodurre nell’appello il contenuto degli atti di primo grado al fine di consentire l’ esame del motivo di appello (cfr. affermazione a pag. 11), quasi applicando al l’atto di appello quell’onere di specificità che è , invece , proprio del ricorso per cassazione, ma che per quest’ultimo si fonda su un dato normativo ben preciso: l’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ. La specificità del motivo di appello , per risp on dere alle argomentazionidella banca contenute sul punto nel controricorso e ulteriormente ribadite in memoria, qualora abbia a oggetto, come nella specie, una questione processuale ricavabile pacificamentedall’esame di atti di parte ritualmente depositati e rinvenibili nel fascicolo di ufficio, è soddisfatta con la semplice indicazione nella censura in appello dell’ erroneità della conclusioneimpugnata e delle ragioni giuridiche che assistono l a fondatezza del gravame; elementi che appaiono altrettanto chiaramente presenti nel motivo di gravame formulato dall’odierna ricorrente, per come lo descrive la stessa sentenza impugnata. b) Secondo motivo: « Violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, comma 1° e 2°, e 116 c.p.c., 97 disp. att. c.p.c., 132, n° 4, c.p.c. e 2935, 2947 c.c., 2697 c.c., 1218 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. », deducendo la nullità e l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha accolto l’eccezione di p r esc r i z ione sollevata dalla banca, rilevando r.g. n. 26260/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’erronea attribuzione della qualifica di “fatto notorio” a l default della Repubblica Argentina, laddove la percezione del danno per la cliente doveva essere collocata solo all’ inizio dell’anno 2005, allorquando era stata pubblicata l’offerta di scambio delle obbligazioni emesse da quello Stato, che dimostrava indubitabilmente la concessione della mancata possibilità di adempiere al rimborso dei titoli di debito precedentemente emessi. c) Terzo motivo: « Violazione o falsa applicazione degli artt.115, 116 c.p.c., 2730 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2°, n° 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove non ha ritenuto provato parte del danno richiesto , omettendo l’esame dei documentiallegati al fascicolo attoreo dai quali tale risultavanodocumentalmente provate sia la vendita dei titoli che il loro ricavato. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall’ accoglimento del primo motivo, giacché la vicenda deve essere riguardata nel suo complesso, con l’esame delle singole domande formulate dalla cliente, in un ordine logico del tutto diverso da quello adottato dalla sentenza impugnata p er effetto dell ’erronea declaratoriadi inammissibilità. 2) La sentenza va,dunque, cassata e le parti rinviate al la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità. r.g. n. 26260/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le