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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12272/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1751/2023depositata il 16/10/2023.Numero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivon. 272/2016 del Tribunale di Ragusa, emesso su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 60.756,78, oltre accessori, a titolo dicorrispettivo per prelievi irregolari di energia elettrica mediante allacciodiretto alla rete.L’opponente deduceva l’inesistenza del credito per difetto di prova delprelievo, della quantità e del periodo di consumo asseritamente sottratto,nonché l’illegittimità dei criteri presuntivi adottati per la ricostruzione deiconsumi.Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio e acquisite provetestimoniali, con sentenza n. 573/2020 revocava il decreto ingiuntivo econdannava l’opponente al pagamento della minor somma di euro50.045,54, oltre rivalutazione e interessi legali, qualificando il creditocome risarcitorio e non soggetto a IVA né agli interessi moratori ex D.lgs.n. 231 del 2002.2.

Deceduto nelle more [OSCURATO:PERSONA], gli eredi, [OSCURATO:PERSONA], Marco eBiagio Errigo, proponevano appello deducendo: (a) la violazione delleregole sull’onere della prova, avendo il primo giudice ritenuto noncontestato il prelievo irregolare; (b) il vizio di ultrapetizione per avere ilTribunale pronunciato condanna a titolo risarcitorio in assenza didomanda; (c) l’illegittimità della ricostruzione dei consumi fondata sucriteri presuntivi e su delibere dell’AEEGSI.2.1.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1751 del 16 ottobre2023, rigettava il gravame, ritenendo che la prova del prelievo abusivofosse desumibile dal verbale di verifica del 20 maggio 2013 sottoscrittoNumero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026dall’opponente senza riserve, che la qualificazione del credito comerisarcitorio integrasse una mera ricostruzione giuridica dei fatti allegati eche la ricostruzione presuntiva dei consumi, fondata sui parametri tecnicidi settore (delibera AEEGSI n. 645/2015), fosse legittima.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito gli eredi diRaffaele Errigo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha svolto difese inquesta sede.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto provato ilprelievo abusivo di energia elettrica sulla base del verbale di verifica del20 maggio 2013 e per avere considerato assolto, ex art. 115 c.p.c.,l’onere probatorio gravante su [OSCURATO:PERSONA] in ragione della pretesa mancatacontestazione dell’opponente.Sostengono che il giudice di merito abbia attribuito valore confessorio allasottoscrizione del verbale da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante dalmedesimo risultasse che il cavo rinvenuto non era collegato ad alcuncarico e che l’interessato avesse dichiarato di “non sapere nulla”dell’allaccio.

Da ciò discenderebbe l’assenza di qualsiasi prova dell’effettivoprelievo di energia o della sua riferibilità all’opponente.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l’assenza dicontestazioni in ordine alla sussistenza del prelievo abusivo, mentrel’opponente aveva sin dall’inizio negato tanto la materiale esistenza delprelievo quanto la correttezza della ricostruzione dei consumi, eccependol’assoluta carenza di prova del periodo, dell’entità e della riferibilitàsoggettiva della condotta asseritamente abusiva.Ne consegue, secondo i ricorrenti, che la decisione impugnata sarebbeillogica e priva di fondamento probatorio, in quanto fondata su unaNumero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026presunzione di responsabilità non consentita e su una lettura distorta dellerisultanze istruttorie.4.2.

Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 167, 183, 633 e 645 c.p.c., nonché degli artt. 1559 e 2043c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corted’appello di Catania erroneamente escluso il vizio di ultrapetizione eritenuto corretta la qualificazione della domanda operata dal Tribunale.Lamentano che la Corte d’Appello abbia deciso ultra petita nel qualificared’ufficio la pretesa come risarcimento da fatto illecito (art. 2043 c.c.)anziché come credito contrattuale da fornitura elettrica (art. 1559 c.c.),nonostante il decreto ingiuntivo fosse fondato su una fattura persomministrazione di energia elettrica (contratto tipico ex art. 1559 c.c.,consistente nell’obbligo di una parte di eseguire, verso corrispettivo,prestazioni periodiche o continuative di cose – ad es. acqua, gas, energiaelettrica – in favore dell’altra).

Il ricorrente deduce che tale mutatio dellacausa petendi, non richiesta né introdotta da [OSCURATO:PERSONA], abbia violato il principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.4.3.

Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la Corte d’appello di Catania erroneamente ritenuto provato ilquantum del danno subito da [OSCURATO:PERSONA] in base a un calcolo meramentepresuntivo, fondato sul metodo di ricostruzione dei consumi previsto dalTesto integrato delle disposizioni dell’AEEGSI n. 645 del 13 dicembre2015.La Corte territoriale avrebbe illegittimamente attribuito valore di pienaprova a una ricostruzione tecnica ipotetica, basata su parametri standard(potenza teorica prelevabile, sezione del cavo e ore presunte di utilizzo)senza alcuna dimostrazione concreta dell’effettivo prelievo di energiaelettrica né della sua durata nel tempo.Numero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026Sostengono che la decisione impugnata viola la regola sull’onere dellaprova, poiché spettava a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare non solo che il prelievoirregolare si fosse effettivamente verificato, ma anche che esso fosseavvenuto continuativamente nel periodo di cinque anni (dal 21 maggio2008 al 20 maggio 2013), ipotizzato ai fini del calcolo.Non essendo stata fornita prova alcuna circa la concreta esistenza, lacontinuità e l’estensione temporale del presunto prelievo, ladeterminazione del danno risulta arbitraria e priva di fondamentoprobatorio, con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c. e del principiosecondo cui chi agisce per il risarcimento deve provare tanto l’an che ilquantum del danno.5.

I motivi, congiuntamente esaminati perché strettamente connessi, sonoinammissibili per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto la loroillustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osservanessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 n. 6c.p.c., in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per laparte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe statopossibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte deldocumento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indirettariproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui ildocumento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sedein cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (aidiversi effetti dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.), se nelladisponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quantoprodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento dellacontroparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbeesaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa diaverlo prodotto in originale [ove possibile] o in copia [ove trattisi di attodella controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa] eNumero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio [v.

Cass., Sez.Un., 27/12/2019, n. 34469 ].I ricorrenti si limitano a formulare richiami del tutto generici, senzaindicare in modo puntuale e specifico le fatture oggetto di contestazione,né il contenuto rilevante del verbale di verifica, omettendo altresì diprecisare le prove testimoniali dedotte e il loro concreto apportodimostrativo.

Parimenti, il richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio risultadel tutto assertivo, non essendo indicati i passaggi della stessa che siassumono decisivi ai fini della censura.6.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte suprema di Cassazione in data 6 novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1751/2023depositata il 16/10/2023.Numero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivon. 272/2016 del Tribunale di Ragusa, emesso su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro 60.756,78, oltre accessori, a titolo dicorrispettivo per prelievi irregolari di energia elettrica mediante allacciodiretto alla rete.L’opponente deduceva l’inesistenza del credito per difetto di prova delprelievo, della quantità e del periodo di consumo asseritamente sottratto,nonché l’illegittimità dei criteri presuntivi adottati per la ricostruzione deiconsumi.Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio e acquisite provetestimoniali, con sentenza n. 573/2020 revocava il decreto ingiuntivo econdannava l’opponente al pagamento della minor somma di euro50.045,54, oltre rivalutazione e interessi legali, qualificando il creditocome risarcitorio e non soggetto a IVA né agli interessi moratori ex D.lgs.n. 231 del 2002.2. Deceduto nelle more [OSCURATO:PERSONA], gli eredi, [OSCURATO:PERSONA], Marco eBiagio Errigo, proponevano appello deducendo: (a) la violazione delleregole sull’onere della prova, avendo il primo giudice ritenuto noncontestato il prelievo irregolare; (b) il vizio di ultrapetizione per avere ilTribunale pronunciato condanna a titolo risarcitorio in assenza didomanda; (c) l’illegittimità della ricostruzione dei consumi fondata sucriteri presuntivi e su delibere dell’AEEGSI.2.1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1751 del 16 ottobre2023, rigettava il gravame, ritenendo che la prova del prelievo abusivofosse desumibile dal verbale di verifica del 20 maggio 2013 sottoscrittoNumero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026dall’opponente senza riserve, che la qualificazione del credito comerisarcitorio integrasse una mera ricostruzione giuridica dei fatti allegati eche la ricostruzione presuntiva dei consumi, fondata sui parametri tecnicidi settore (delibera AEEGSI n. 645/2015), fosse legittima.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito gli eredi diRaffaele Errigo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha svolto difese inquesta sede.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto provato ilprelievo abusivo di energia elettrica sulla base del verbale di verifica del20 maggio 2013 e per avere considerato assolto, ex art. 115 c.p.c.,l’onere probatorio gravante su [OSCURATO:PERSONA] in ragione della pretesa mancatacontestazione dell’opponente.Sostengono che il giudice di merito abbia attribuito valore confessorio allasottoscrizione del verbale da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante dalmedesimo risultasse che il cavo rinvenuto non era collegato ad alcuncarico e che l’interessato avesse dichiarato di “non sapere nulla”dell’allaccio. Da ciò discenderebbe l’assenza di qualsiasi prova dell’effettivoprelievo di energia o della sua riferibilità all’opponente.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l’assenza dicontestazioni in ordine alla sussistenza del prelievo abusivo, mentrel’opponente aveva sin dall’inizio negato tanto la materiale esistenza delprelievo quanto la correttezza della ricostruzione dei consumi, eccependol’assoluta carenza di prova del periodo, dell’entità e della riferibilitàsoggettiva della condotta asseritamente abusiva.Ne consegue, secondo i ricorrenti, che la decisione impugnata sarebbeillogica e priva di fondamento probatorio, in quanto fondata su unaNumero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026presunzione di responsabilità non consentita e su una lettura distorta dellerisultanze istruttorie.4.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 167, 183, 633 e 645 c.p.c., nonché degli artt. 1559 e 2043c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corted’appello di Catania erroneamente escluso il vizio di ultrapetizione eritenuto corretta la qualificazione della domanda operata dal Tribunale.Lamentano che la Corte d’Appello abbia deciso ultra petita nel qualificared’ufficio la pretesa come risarcimento da fatto illecito (art. 2043 c.c.)anziché come credito contrattuale da fornitura elettrica (art. 1559 c.c.),nonostante il decreto ingiuntivo fosse fondato su una fattura persomministrazione di energia elettrica (contratto tipico ex art. 1559 c.c.,consistente nell’obbligo di una parte di eseguire, verso corrispettivo,prestazioni periodiche o continuative di cose – ad es. acqua, gas, energiaelettrica – in favore dell’altra). Il ricorrente deduce che tale mutatio dellacausa petendi, non richiesta né introdotta da [OSCURATO:PERSONA], abbia violato il principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.4.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la Corte d’appello di Catania erroneamente ritenuto provato ilquantum del danno subito da [OSCURATO:PERSONA] in base a un calcolo meramentepresuntivo, fondato sul metodo di ricostruzione dei consumi previsto dalTesto integrato delle disposizioni dell’AEEGSI n. 645 del 13 dicembre2015.La Corte territoriale avrebbe illegittimamente attribuito valore di pienaprova a una ricostruzione tecnica ipotetica, basata su parametri standard(potenza teorica prelevabile, sezione del cavo e ore presunte di utilizzo)senza alcuna dimostrazione concreta dell’effettivo prelievo di energiaelettrica né della sua durata nel tempo.Numero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026Sostengono che la decisione impugnata viola la regola sull’onere dellaprova, poiché spettava a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare non solo che il prelievoirregolare si fosse effettivamente verificato, ma anche che esso fosseavvenuto continuativamente nel periodo di cinque anni (dal 21 maggio2008 al 20 maggio 2013), ipotizzato ai fini del calcolo.Non essendo stata fornita prova alcuna circa la concreta esistenza, lacontinuità e l’estensione temporale del presunto prelievo, ladeterminazione del danno risulta arbitraria e priva di fondamentoprobatorio, con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c. e del principiosecondo cui chi agisce per il risarcimento deve provare tanto l’an che ilquantum del danno.5. I motivi, congiuntamente esaminati perché strettamente connessi, sonoinammissibili per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto la loroillustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osservanessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 n. 6c.p.c., in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per laparte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe statopossibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte deldocumento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indirettariproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui ildocumento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sedein cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (aidiversi effetti dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.), se nelladisponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quantoprodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento dellacontroparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbeesaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa diaverlo prodotto in originale [ove possibile] o in copia [ove trattisi di attodella controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa] eNumero registro generale 9456/2024Numero sezionale 4271/2025Numero di raccolta generale 12272/2026Data pubblicazione 01/05/2026nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio [v. Cass., Sez.Un., 27/12/2019, n. 34469 ].I ricorrenti si limitano a formulare richiami del tutto generici, senzaindicare in modo puntuale e specifico le fatture oggetto di contestazione,né il contenuto rilevante del verbale di verifica, omettendo altresì diprecisare le prove testimoniali dedotte e il loro concreto apportodimostrativo. Parimenti, il richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio risultadel tutto assertivo, non essendo indicati i passaggi della stessa che siassumono decisivi ai fini della censura.6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte suprema di Cassazione in data 6 novembre 2025.Il Presidente
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